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Violazione per detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali. T.U. 309/90 art.75

Il Prefetto è l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Il procedimento amministrativo è attivato nella Prefettura di residenza della persona che ha commesso la violazione a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza, oppure a seguito dell'archiviazione del procedimento penale precedentemente avviato a suo carico. Si tratta di un procedimento rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale e gli accertamenti e gli atti che lo compongono possono essere usati solo ai fini dell'applicazione dell'art. 75 del T.U. 309/90 e succ. modifiche ed integrazioni (comma 6).

Il Prefetto, qualora venga a conoscenza di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, deve darne segnalazione al Dipartimento delle Dipendenze ( già Ser.T.) competente per territorio ( art. 121 del citato T.U. 309/90 ) .Tale servizio ha l'obbligo di convocare la persona segnalata per l'eventuale definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Se al momento dell'accertamento della violazione da parte delle Forze dell'Ordine la persona ha la disponibilità di un veicolo o di un ciclomotore viene ritirata la patente di guida per 30 giorni.

Iter del procedimento amministrativo per detenzione di sostanze stupefacenti

Una volta accertata la natura stupefacente della sostanza sequestrata, entro  40 gg. dalla notifica  dell'accertamento  alla persona, questa è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura - U.T.G. per un colloquio con i funzionari assistenti sociali in servizio.

La convocazione avviene in forma di ordinanza e segue la ritualità di notifica prevista dalla norma. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza di convocazione, l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive, in carta libera, o chiedere di essere sentito in merito ai fatti contestati. Se la persona è minorenne sono inviati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza e/o eventualmente idonea terapia.

Il colloquio ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto.

Entro 150 giorni dallo svolgimento del colloquio viene emanato il provvedimento con il quale si definisce il procedimento avviato.

In caso di improcedibilità il procedimento viene archiviato dopo 5 anni dalla contestazione dei fatti segnalati.

Va specificato che i termini indicati sono di natura ordinatoria e pertanto la loro inosservanza non comporta alcuna decadenza o estinzione (se non a seguito di una valutazione discrezionale del giudice); tuttavia i termini devono comunque conservare il carattere della tempestività.

Gli elementi necessari ed indispensabili per l'attivazione del procedimento sono:

  1. Il verbale di sequestro e contestazione di detenzione di presunta sostanza stupefacente da parte degli Organi di Polizia;
  2. l' esito delle analisi e/o del Narcotest effettuati sulla presunta sostanza stupefacente sequestrata;
  3. la formale contestazione con l'esito delle analisi di cui al punto n.2;
  4. il decreto di archiviazione del procedimento penale qualora precedentemente avviato.

Al termine del procedimento, indipendentemente dall'esito dello stesso, la sostanza stupefacente sequestrata viene distrutta secondo le normative in materia ambientale e di smaltimento di rifiuti particolari.

 Il colloquio

L'interessato viene convocato tramite un'ordinanza (allegati 1e 2) a sostenere un colloquio con un'assistente sociale di questa Prefettura. Il colloquio si svolgerà preferibilmente in via telematica ovvero, su richiesta, in ufficio. Tutte le indicazioni necessarie sono disponibili nell'ordinanza di convocazione ( allegati 1 e 2).

 Qualora la persona abbia cambiato residenza o domicilio, può chiedere di sostenere il colloquio presso il N.O.T. della Prefettura di attuale residenza e/o domicilio documentando il motivo della richiesta (studio, lavoro, ecc.)

Il colloquio si struttura con le seguenti finalità:

  • comprendere e valutare il rapporto tra la persona e la sostanza/e usata
  • informare sul funzionamento della legge e dei servizi
  • valutare la più adeguata definizione del procedimento nel caso in esame.

In caso di particolare tenuità della violazione, se emergono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commettere nuove infrazioni "e limitatamente alla prima volta" si può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti.

Negli altri casi, vengono irrogate le sanzioni amministrative che possono variare per entità e durata in base all'esito dell'istruttoria e del colloquio, e contestualmente viene formulato un invito a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo predisposto dal Dipartimento per le Dipendenze (già Ser.T.) competente o da una struttura privata autorizzata se richiesta dall'interessato.

In ogni caso produrre, in sede di colloquio, documentazione che dimostri l'avvio e/o la conclusione di un percorso socio -riabilitativo comporta una conclusione positiva del procedimento: applicazione del formale invito o revoca delle sanzioni.

La mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo determina l'applicazione delle sanzioni nella misura massima rapportata all'istruttoria in atti. 

Le sanzioni

Le sanzioni amministrative, previste dall'art. 75 del T.U. 309/90 e sue modificazioni ed integrazioni in caso di detenzione personale di sostanze stupefacenti, sono le seguenti e vengono di norma irrogate cumulativamente:

  1. sospensione della patente di guida di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori o divieto di conseguirla (da 1 mese a 3 anni ); divieto di utilizzare la patente di guida sul territorio nazionale se rilasciata da stato estero (da 1 mese ad 1 anno);
  2. la disabilitazione all'espatrio della carta d'identità (da 1 mese ad 1 anno);
  3. sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente purché rilasciato dalle Autorità Italiane o divieto di conseguirli ( da 1 mese ad 1 anno);
  4. sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla (da 1 mese ad 1 anno);
  5. sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario; (da 1 mese ad 1 anno );
  6. Sospensione o divieto di conseguire il titolo di viaggio se titolare di protezione internazionale (da 1 mese ad 1 anno) .

Contro i provvedimenti di sanzione amministrativa è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo di residenza della persona segnalata ( allegato n.  3)

Contro i provvedimenti di applicazione del "formale invito" è ammesso ricorso al TAR della regione FVG ( https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-friuli-venezia-giulia )

Le informazioni socio anagrafiche e quelle relative all'intero procedimento a carico delle persone segnalate per consumo e detenzione personale di sostanze stupefacenti vengono trasmesse, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce il programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente.

 L'accesso al SISTAN è riservato ai soli operatori addetti al N.O.T. ed è coperto dalla tutela della privacy.

 

Per tutti i procedimenti amministrativi indicati titolare del potere sostitutivo è il Ministero dell'Interno:  https://www.interno.gov.it/it

Ultimo aggiornamento
Giovedì 25 Luglio 2024, ore 07:53