Informazioni

Ufficio Antimafia White List

 

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011 , inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all' art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all' art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio , tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).
 

Non saranno istruite le istanze che perverranno da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche).


 

L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (art. 84, comma 2 del D. Lgs. 159/2011) attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all' art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche l'esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate .
 

Casi in cui va richiesta l'informazione antimafia
 

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011 devono acquisire le informazioni del Prefetto relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:
 

1 in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttivecomunitarie. In particolare:
 

  • in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.000.000,00, IVA esclusa;
  • in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 200.000,00, IVA esclusa;
  • in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 200.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).
     

2 per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
 

3 per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
 

4 per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):                                    


 

  • Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.000.000.00.
  • Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 400.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività ( art. 20 Direttiva 2004/17/CE).
 

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.
 

L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l' importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall' art. 100 del D. Lgs. 159/2011.


 

Casi in cui non va richiesta l'informazione antimafia (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):
 

  1. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all' art. 176 del D. Lgs. 163/2006;
  2. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall' art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
  3. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  4. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  5. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
     

Non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all' art. 38 del D. Lgs. 163/2006.


 

In tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate saranno restituite 


 

Competenza al rilascio della Informazione antimafia (art. 90 del D. Lgs. 159/2011)
 

L'informazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno sede gli Enti pubblici/Stazioni Appaltanti ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all’art. 91, comma 1, lettere a) e c) D. Lgs. 159/2011 o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lattera b) dello stesso comma 1.
 

Il duplice criterio della sede degli Enti Pubblici o della residenza o sede delle persone fisiche o società sarà applicabile soltanto quando la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia sarà operativa. 


 

Nelle more dell'operatività della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia : in ossequio al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo (art. 1, comma 2 della legge 241/90), questa Prefettura procederà ad istruire le sole istanze che saranno presentate dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (dell'intero territorio nazionale) per le sole società che avranno la sede legale nella provincia di Trieste..
 

Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero , l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell' art. 67 D. Lgs. 159/2011. 


 

Procedimento di rilascio dell'informazione antimafia
 

L'Ente Pubblico Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata (che ha la sede legale nella Provincia di Trieste) la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell' art. 85 del D. Lgs. 159/2011) e la dichiarazione sostitutiva riferita ai loro familiari conviventi (vedi modelli 2, 3, 4).

per familiare convivente si intende "chiunque conviva" con uno dei soggetti indicati nell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011. 
 

Successivamente, l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata delle dichiarazioni sostitutive, a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D. Lgs. 159/2011.(vedi modello 1).
 

Validità delle informazioni antimafia (art. 86 del D. Lgs. 159/2011)
 

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario ( art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).

 

ATTENZIONE:

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
 

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 Euro (art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011).


 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
 

  1. Modello richiesta di informazioni antimafia;
  2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di  iscrizione alla Camera di Commercio (dalla quale risultino i soggetti da controllare a     norma dell' art. 85 del D. Lgs. 159/2011) redatta dal Rappresentante Legale della società o copia integrale della visura camerale aggiornata, acquisita dall’Amministrazione richiedente,  con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all’interno della società (per le società di capitali la visura dovrà riportare l’indicazione dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni):
  3. Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011) ed inerente ai loro familiari conviventi.


Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:
 

  1. Dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A. ;
  2. Dichiarazione sostitutiva del certificato iscrizione alla Camera di Commercio (con le complete generalità anche dei sindaci e del direttore tecnico, ove previsto) redatta dai Rappresentanti Legali della società dichiarazioni sostitutive dei Legali  Rappresentanti delle società consorziate.
  3. N.B: . Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 


 

La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011). 


 

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva inerente ai propri familiari conviventi (art. 85, co. 3 D. Lgs. 159/2011).


 

N.B.: per il collegio sindacale la documentazione deve riferirsi ai sindaci effettivi e supplenti. Per i controlli sui soggetti di cui all'art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011, la documentazione da produrre deve riguardare, nel caso indicato dall' art. 2477 Cod. Civ., il sindaco, nonchè i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all' art. 6, comma 1, lett. b del D. Lgs. dell'8 giugno 2011, n. 231.  


 

Le richieste dovranno essere inviate, preferibilmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata  protocollo.prefts@pec.interno.it o, in alternativa, al numero di fax 040/3731666 o per posta ordinaria.

Ultimo aggiornamento
Martedì 21 Maggio 2024, ore 09:31
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