Ordine e Sicurezza Pubblica
Iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo nei locali pubblici
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e modalità di selezione del personale addetto ai servizi di controllo
- In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti.
L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi predetti.
2. I gestori delle attività di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.
La permanenza dei requisiti viene verificata ogni due anni.
Nell'espletamento dell'attività non si possono portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.
Chi può fare la richiesta
La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto competente per territorio a cura del gestore delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ovvero del titolare dell'istituto autorizzato a norma dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 14 giugno 1931 n. 773.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione, deve essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della Provincia ove dovrà essere svolta l'attività utilizzando il modello appositamente predisposto.
Requisiti
- L'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo nei locali pubblici è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni;- b) idoneità dei requisiti psico-fisici per svolgere le mansioni di addetto ai servizi di controllo attestati da certificato medico rilasciato dal medico competente o dall'Azienda per i Servizi Sanitari, nonché l'assenza di uso di alcool e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva;
- c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi; d) non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- f) diploma di scuola media inferiore (per i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, devono presentare una dichiarazione di valore, in originale, rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare che attesti il livello di scolarizzazione);
g) superamento del corso di formazione organizzato a cura delle Regioni e previsto dall'art. 3 del d.m. 8 agosto 2009.
Documentazione richiesta
- domanda in bollo da € 16,00, firmata dal rappresentante legale dell'Istituto oppure dal gestore del locale, controfirmata per accettazione dall'interessato;
modello A per la domanda presentata dagli Istituti di Vigilanza e/o Investigazione
modello B per la domanda presentata dai gestori dei locali
- dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'aspirante addetto ai controlli da presentare insieme all'istanza, attestante: la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia, il titolo di studio, la posizione agli effetti degli obblighi militari, eventuali condanne e carichi pendenti
(vedi il modello di autocertificazione) - fotocopia della carta d'identità o del permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari (extra UE)
- certificato medico attestante i requisiti psico-fisici per svolgere le mansioni di addetto ai servizi di controllo attestati da certificato medico rilasciato dal medico competente o dall'Azienda per i Servizi Sanitari, nonché l'assenza di uso di alcool e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva;
- dichiarazione sostitutiva del datore di lavoro attestante i regolari versamenti dei contributi previdenziali (I.N.P.S.) ed assicurativi (I.N.A.I.L.)
Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque svolge i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti, senza la preventiva iscrizione nell'elenco tenuto dalla Prefettura-U.T.G. o con modalità difformi dalle disposizioni di settore è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal Prefetto od omettono di comunicare preventivamente al Prefetto che intendono avvalersi di addetti al servizio di controllo individuati tra gli iscritti all'elenco prefettizio.
Riferimenti normativi
- L. 15 luglio 2009 n. 94 (art. 3, commi 7 - 13)
- d.m. 6 ottobre 2009
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 133 e seguenti)
- Regolamento di esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, articolo 249 e seguenti).