Presentazione delle Dichiarazioni di Emersione

La dichiarazione concernente i lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, o in possesso di permesso di soggiorno che non consente lo svolgimento di attività di lavoro subordinato (es.: turismo, cure mediche, studio, motivi religiosi), dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente in via telematica, attraverso il sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it) e consentirà di regolarizzare la posizione lavorativa e contributiva ed il soggiorno sul territorio nazionale del lavoratore non munito di titolo di soggiorno.

La dichiarazione sarà automaticamente smistata allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per territorio, avente sede presso le Prefetture, ove verrà svolta l'attività amministrativa di verifica dei requisiti stabiliti dalla norma citata per la regolarizzazione e di accertamento della corrispondenza di quanto dichiarato con la documentazione da esibire allo Sportello.

A tal fine, i datori di lavoro che avranno presentato dichiarazioni di emersione di competenza dello Sportello di Trieste, potranno avvalersi della facoltà di recapitare, a mano, a mezzo posta o per posta elettronica, copia semplice di tutta la documentazione richiesta dalla legge, al fine di agevolare l'attività dello Sportello nella definizione della loro pratica; la consegna a mano o la spedizione postale andrà effettuata presso la Prefettura-U.T.G. di Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 8, 34121 Trieste , ufficio protocollo - piano terra , avendo cura di scrivere sul plico contenente i documenti la frase: emersione domestici. La trasmissione per posta elettronica potrà, invece, essere effettuata all'indirizzo: protocollo.prefts@pec.interno.it

I documenti da trasmettere, in fotocopia, e che dovranno poi essere esibiti allo Sportello all'atto della convocazione del datore di lavoro e del lavoratore, sono i seguenti:
•ricevuta di presentazione della dichiarazione di emersione;
•documento di identità del datore di lavoro (carta di identità, passaporto, patente di guida, ecc. o carta di soggiorno se il datore di lavoro è extracomunitario);
•passaporto del lavoratore (tutte le pagine) o documento equipollente (documento di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, lasciapassare Nazioni Unite, ecc.);
•ricevuta mod. F24 di versamento del contributo;
•dichiarazione dei redditi (o CUD) relativa ai redditi percepiti nell'anno 2008, solo se l'emersione riguarda lavoratori addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf);
•certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza della limitazione dell'autosufficienza della persona per cui si richiede l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro, solo se l'emersione riguarda "badanti" (in caso di emersione di un solo lavoratore è sufficiente la documentazione relativa all'accertamento dello stato di invalidità civile, rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie).
 

Si ricorda che prima della trasmissione della dichiarazione di emersione, il datore di lavoro deve effettuare il pagamento del contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore (è consentita la dichiarazione per un numero massimo di tre lavoratori: n. 1 colf e n. 2 badanti), utilizzando il modello "F24 - versamenti con elementi identificativi" presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, le società del gruppo Equitalia o telematicamente, collegandosi ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate.
Si rammenta, infine, che le dichiarazioni di emersione riguardanti lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari muniti di permesso di soggiorno che consente di svolgere attività di lavoro subordinato, devono essere presentate all'I.N.P.S., secondo una delle modalità riportate nel sito www.inps.it.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 8 Luglio 2024, ore 07:45