Ricorsi avverso i provvedimenti di diniego/revoca dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri
Chi può fare ricorso
Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.
Modalità di presentazione del ricorso
Il ricorso, munito di marca da bollo da € 16,00, deve essere presentato entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, secondo una della seguenti modalità:
- di persona, presso la Prefettura - U.T.G. - Ufficio Protocollo - che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione;
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, ai fini del computo della scadenza dei termini di presentazione, fa fede la data di spedizione;
- tramite P.E.C., all'indirizzo protocollo.prefts@pec.interno.it - con l'indicazione Area IV - purché munita di firma digitale e della certificazione dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.
In alternativa, ai fini della prova del pagamento dell'imposta, la marca da bollo potrà essere apposta sul ricorso - da conservarsi in originale presso la propria sede o ufficio - provvedendo all'annullo della stessa. Il documento, unitamente a tutti gli allegati, potrà quindi essere inviato telematicamente, con l'indicazione del numero identificativo della marca da bollo utilizzata.
Documentazione richiesta
- ricorso con marca da bollo da € 16,00
In caso di trasmissione del ricorso via P.E.C. : certificazione dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo da € 16,00. - eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso.
In esito al ricorso il Prefetto può:
- dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
- assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
- dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
- respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
- accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato.
La decisione adottata viene notificata agli interessati.
Titolare del potere sostitutivo è il Ministero dell'Interno: https://www.interno.gov.it/it
Riferimenti normativi
- T.U.LL.P.S.
- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199