LEGGE 28 MARZO 1991, n. 114
E' riconosciuto il diritto al ripristino nella forma originaria del cognome italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del Regio Decreto-Legge 10 gennaio 1926, n.17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n.898, estese dal Regio Decreto 7 aprile 1927, n.494, ai territori già annessi all'italia con le leggi 26 settembre 1920, n.1322, e 19 dicembre 1920, n.1778. 2.
Titolari del diritto al ripristino sono le persone già destinatarie del decreto prefettizio con il quale il nuovo cognome è stato assunto o attribuito, il cogniuge ed i parenti ai quali il nuovo cognome è stato esteso e, comunque, i loro discendenti in quanto anagraficamente registrati con tale cognome.
La domanda di ripristino va presentata alla prefettura che aveva decretato, in forza della normatica di cui all'articolo 1, l'assunzione o l'attribuzione del nuovo cognome.
Essa va corredata da una copia integrale dell'atto di nascita con tutte le annotazione e rettificazioni della persona che ebbe il cambiamento.