Lo Sportello unico per l'immigrazione è attivo presso ogni Prefettura per il disbrigo delle pratiche di prima assunzione dei lavoratori stranieri, di ricongiungimento familiare e di conversione del permesso di soggiorno.
Lo sportello è stato istituito in base all'art.18 della legge Bossi-Fini (che modifica l'articolo 22 della Turco-Napolitano) presso tutte le regioni a statuto ordinario e, in base ai protocolli di intesa tra il Ministero dell'Interno e le Regioni, nelle Regioni a Statuto Speciale.
Nelle Regione Venezia Giulia è stato istituito in base al D. Lgs. 30 luglio 2012 n. 153.
Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dello Sportello per l'Immigrazione sono svolte da tre Enti:
la Prefettura che rilascia i nulla osta al ricongiungimento familiare in favore di familiari di cittadini extracomunitari già regolarmente soggiornanti sul territorio italiano;
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che rilascia il nulla osta al lavoro subordinato in favore di cittadini extracomunitari e rilascia il parere su alcune tipologie di conversione di permessi di soggiorno.
la Questura che rilascia i permessi di soggiorno.
LO SPORTELLO IMMIGRAZIONE SI OCCUPA DI PRIMA ASSUNZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI, CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA STUDIO A LAVORO, ASSUNZIONE LAVORATORI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO, LAVORI STAGIONALI.
Tali istanze vanno presentate allo Sportello unico della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell'ambito delle quote previste dall'apposito "decreto-flussi" che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare nel territorio nazionale. Lo Sportello Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro (a cura della Regione) e verifica il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore. (vai al Sito regione Friuli Venezia Giulia assunzione lavoratori extracomunitari)
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-dat…
Datore di lavoro
Lavoratore
* DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Tali istanze vanno presentate allo Sportello unico della provincia ove risiede il richiedente
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:
* coniuge
* figli minori ( sono compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il consenso
* figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute
* genitori a carico c1he non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o provenienza.( vai al sito Prefettura di Trieste ricongiungimenti familiari )
Lo sportello deve rilasciare i nulla osta entro 180 giorni dall' invio della domanda; la richiesta di integrazione dei documenti sospende i termini fino all' integrazione .
Titolare del potere sostitutivo è il Ministero dell'Interno: https://www.interno.gov.it/it
Sportello unico per l'immigrazione link ministero