Sportello unico per l'immigrazione

 

Lo Sportello unico per l'immigrazione è   attivo presso ogni Prefettura per il disbrigo delle pratiche di prima assunzione dei lavoratori stranieri, di ricongiungimento familiare e di conversione del permesso di soggiorno. 
Lo sportello è stato istituito in base all'art.18 della legge Bossi-Fini (che modifica l'articolo 22 della Turco-Napolitano) presso tutte le regioni a statuto ordinario e, in base ai protocolli di intesa tra il Ministero dell'Interno e le Regioni, nelle Regioni a Statuto Speciale. 
Nelle Regione Venezia Giulia  è stato istituito in base al D. Lgs. 30 luglio 2012 n. 153.
Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dello Sportello per  l'Immigrazione sono svolte da tre Enti:

la Prefettura che rilascia i nulla osta al ricongiungimento familiare in favore di familiari di cittadini extracomunitari già regolarmente soggiornanti sul territorio italiano;

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che rilascia il nulla osta al lavoro subordinato in favore di cittadini extracomunitari e rilascia il parere su alcune tipologie di conversione di permessi di soggiorno.

la Questura che rilascia i permessi di soggiorno.



LO SPORTELLO IMMIGRAZIONE SI OCCUPA  DI PRIMA ASSUNZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI, CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA STUDIO A LAVORO, ASSUNZIONE LAVORATORI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO, LAVORI STAGIONALI.

Tali istanze vanno presentate allo Sportello unico della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell'ambito delle quote previste dall'apposito "decreto-flussi" che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare nel territorio nazionale. Lo Sportello Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro (a cura della Regione) e verifica il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore. (vai al Sito regione Friuli Venezia Giulia assunzione lavoratori extracomunitari)
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-dat…
Datore di lavoro
Lavoratore

* DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Tali  istanze vanno presentate allo Sportello unico della provincia ove risiede il richiedente

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:

* coniuge
* figli minori ( sono compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il consenso
* figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute
* genitori a carico c1he non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o provenienza.( vai al sito Prefettura di Trieste ricongiungimenti familiari )

Lo sportello deve rilasciare i nulla osta entro 180 giorni dall' invio della domanda;  la richiesta di integrazione dei documenti sospende i termini fino all' integrazione .

Titolare del potere sostitutivo è il Ministero dell'Interno: https://www.interno.gov.it/it

Sportello unico per l'immigrazione link ministero

Il portale dell'Immigrazione

Ultimo aggiornamento
Lunedì 8 Luglio 2024, ore 08:21