I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono richiedere, entro 30 giorni dalla notifica, l'annullamento direttamente in Prefettura, per i ruoli predisposti da quest'ultima, nei seguenti casi:
- quando risultano vizi di notifica relativi agli atti del procedimento sanzionatorio (verbale, ordinanza ingiunzione);
- quando la cartella si riferisce ad una sanzione già pagata (in questo caso, se il pagamento è avvenuto oltre i termini, si effettua un discarico parziale);
- quando il trasgressore è deceduto;
- quando avverso il verbale o all'ordinanza era stato presentato ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace e quest'ultimo non è stato ancora definito, oppure è stato già accolto;
- quando la cartella si riferisce a verbale o ad ordinanza notificata più di 5 anni prima.