Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni)

Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): la Prefettura predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o insufficiente pagamento di sanzioni pecuniarie per infrazioni amministrative accertate da Organi di polizia statale (CC., GdF., C.F.S), nonché delle somme di cui ingiunge il pagamento con propria ordinanza.


Il termine per la predisposizione dei ruoli è di 5 anni dalla notifica del verbale di accertamento.
Il decorrere del predetto termine prescrizionale si interrompe e ricomincia nuovamente a decorrere per intero nel caso in cui prima dell'emissione della cartella esattoriale venga notificato un altro atto (es. ordinanza ingiunzione) con il quale si richiede il pagamento della sanzione pecuniaria.


 

SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono richiedere, entro 30 giorni dalla notifica, l'annullamento direttamente in Prefettura, per i ruoli predisposti da quest'ultima, nei seguenti casi:

  • quando risultano vizi di notifica relativi agli atti del procedimento sanzionatorio (verbale, ordinanza ingiunzione);
  • quando la cartella si riferisce ad una sanzione già pagata (in questo caso, se il pagamento è avvenuto oltre i termini, si effettua un discarico parziale);
  • quando il trasgressore è deceduto;
  • quando avverso il verbale o all'ordinanza era stato presentato ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace e quest'ultimo non è stato ancora definito, oppure è stato già accolto;
  • quando la cartella si riferisce a verbale o ad ordinanza notificata più di 5 anni prima.
Documentazione richiesta:
  1. Domanda
  2. Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento.

La rateazione della cartella esattoriale non è possibile, né giuridicamente, né tecnicamente, in quanto il ruolo, una volta formato, non può essere modificato, come, peraltro, prevede, l'art. 206 C.d.S.: "I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal Prefetto o dall'Ente all'Intendente di Finanza competente, il quale dà incarico all'Esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione".

Per quanto riguarda il preavviso di iscrizione del fermo amministrativo, trattandosi di atto ascrivibile all'ambito preliminare e strumentale alla esecuzione immobiliare, è di competenza del Tribunale in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 9 e 26 del C.P.C.

Pertanto, nessun atto di annullamento può essere adottato dalla Prefettura.

Alternativamente alla richiesta di sgravio in autotutela presso la Prefettura, avverso la cartella esattoriale può essere proposto, sempre entro 30 giorni dalla notifica, ricorso innanzi D.L. Giudice di Pace competente per il luogo della commessa violazione.

L'opposizione davanti al Giudice di Pace può essere proposta solo per mancata notifica e non per intervenuta prescrizione (Cass. n. 20441 del 21.9.2006).

Ultimo aggiornamento
Martedì 25 Giugno 2024, ore 15:37
Allegati
File
Allegato Dimensione
fac-_simile_istanza_disc_cart_esattoriale.doc 26.5 KB