Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.

Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.

Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste  dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).

A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO

La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti  è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.

Se il soggetto è minorenne sono inviati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.

Il Prefetto competente a ricevere gli atti, con gli esiti dell'esame tossicologico, non è più quello del luogo della commessa violazione, ma quello del luogo di residenza del trasgressore. Quest'ultimo ha la possibilità di sostenere il colloquio presso la Prefettura di domiciliazione per motivi di studio, di lavoro, ecc. 

Iter del procedimento a carico del detentore di sostanze stupefacenti

Il procedimento amministrativo può avere diversi sviluppi:

  1. Nel caso di prima segnalazione e solo per uso di sostanze di tipo leggero (hashish, marijuana) se ricorrono i presupposti che per il futuro il soggetto si astenga dal farne uso, il Prefetto può archiviare il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze in luogo delle previste sanzioni.
  2. Nel caso di seconda segnalazione per sostanze di tipo leggero, o di prima segnalazione per sostanze di tipo pesante (eroina, cocaina, anfetamine, ecstasy, LSD, ecc.), e in particolari casi anche solo per uso di sostanze leggere se ricorrono situazioni di disagio e comunque a rischio, nel corso del colloquio si propone al trasgressore l'affidamento al Servizio per le Tossicodipendenze dell'A.S.L. di residenza (Ser.T.) per l'effettuazione di programmi terapeutici socio-riabilitativi.

I predetti programmi prevedono oltre a controlli periodici dei cataboliti urinari, colloqui psicologici e/o sociali, se necessario interventi farmacologici e, nei casi particolarmente gravi, anche l'inserimento presso comunità terapeutiche.

Il N.O.T. verifica periodicamente con gli operatori del Ser.T. l'andamento del programma terapeutico.  Una volta comunicata la conclusione del programma il procedimento amministrativo a carico del soggetto verrà archiviato.

Se il soggetto non si presenta al colloquio previsto, o viene segnalato dalle forze dell'ordine per nuove violazioni della normativa sugli stupefacenti, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 75 del D.P.R. 309/90 che prevede la sospensione da 1 a 12 mesi della patente di guida, della carta d'identità ai fini dell'espatrio, del passaporto e del porto d'armi.

In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne da comunicazione al Ser.T. competente per territorio. (art.121 D.P.R. 309/90) .

I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce : l' archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente co n informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.).
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.

Sanzioni amministrative.

Le sanzioni amministrative, previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90 in caso di uso personale di sostanze stupefacenti, sono le seguenti:

  1.  sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
  2.  sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
  3.  sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  4.  sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Riferimenti normativi
  • Legge 24/11/81 n.689
  • Legge 26 giugno 1990 n.162
  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
  • Decreto 12 luglio 1990 n.186
  • D.P.R. 5 giugno n.171
  • Legge 18 febbraio 1999 n.45
  • Legge 21 febbraio 2006 n.49
Ultimo aggiornamento
Giovedì 28 Dicembre 2023, ore 11:23