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Modalità di iscrizione

Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013) ha disciplinato le modalità relative all'istituzione ed all'aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti in alcuni definiti settori, la cd. "white list".

Tali settori riguardano le seguenti attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa:

  1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
  3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  5. noli a freddo di macchinari;
  6. fornitura di ferro lavorato;
  7. noli a caldo;
  8. autotrasporti per conto di terzi;
  9. guardiania dei cantieri

L'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori è unico ed è articolato in sezioni corrispondenti alle sopraindicate attività.

L'iscrizione è volontaria ed è soggetta alle seguenti condizioni:

  • assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011)
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate i cui all'art.84 comma 3 del Codice Antimafia.
Chi può fare la richiesta? (art. 3 D.P.C.M. 18 aprile 2013)

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il rappresentante legale della società, se l'impresa è organizzata in forma di società, dovrà presentare apposita istanza a questa Prefettura, allegando gli estremi di identificazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) dei soggetti sottoposti a verifiche come individuati dall'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011.

Nell'istanza dovrà essere indicato per quale, ovvero per quali attività, nel caso di esercizio plurimo, viene richiesta l'iscrizione.

Il rappresentante legale dell'impresa iscritta dovrà segnalare eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali della stessa ovvero nell'incarico di Direttore Tecnico, se previsto, entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto o della stipula del relativo contratto che determina tali modifiche.

L'impresa, organizzata in forma di società di capitali quotate in mercati regolamentati, comunica alla Prefettura competente, oltre alle modifiche di cui sopra, anche le partecipazioni rilevanti indicate all'art. 120 del decreto leg.vo 24 febbraio 1998, n. 58.

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

DOVE FARE LA RICHIESTA (art1 lett. f D.P.C.M. 18 aprile 2013).

L' istanza deve essere richiesta preferibilmente per posta elettronica certificata alla Prefettura della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, nella Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, nella Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.

VALIDITA'

L'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.

Il titolare dell'impresa iscritta deve comunicare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco.

Documentazione necessaria
  • Modello richiesta di iscrizione all'elenco;
  • Dichiarazione sostitutiva del certificato iscrizione alla Camera di Commercio (dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011) redatta dal Rappresentante Legale della società;
  • Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011) ed inerente ai loro familiari conviventi
  • L'elenco delle imprese iscritte sarà pubblicato sul sito istituzionale di questa Prefettura-UTG.
  • I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso il sito istituzionale di questa Prefettura-U.T.G.
Riferimenti normativi
  • Legge 6 novembre 2012, n. 190 - art. 1 commi 52- 57
  • D.P.C.M. 18 aprile 2013
  • D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
  • D. Lgs.15/11/2012, n. 218.
Ultimo aggiornamento
Venerdì 2 Agosto 2024, ore 08:16