LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI - Area IV 

Ubicazione ufficio : Contrà Gazzolle, 10 Vicenza 

Dirigente: Dott. Emanuele Cassaro 

Addetti: Sig. Daniele DORNIO 

Richiesta informazioni 

  

INFORMAZIONI GENERALI 

La "legalizzazione" è l'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un certificato (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa. 

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l'estero. 

La legalizzazione (come anche l'Apostille ) è in sostanza un'autentica di firma, che non certifica in alcun modo la veridicità del contenuto dell'atto legalizzato (o apostillato). 

  

COSA SI PUÒ LEGALIZZARE 

  • atti e documenti pubblici formati in Italia affinché abbiano valore all'estero; 
  • atti e documenti pubblici formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia. 

Legalizzazione e Apostille si applicano solo agli atti e documenti pubblici, come definiti dalla normativa nazionale e internazionale; pertanto non possono essere legalizzati o apostillati atti e documenti privati se non preventivamente sottoposti ad una trasformazione in atti e documenti pubblici, nei modi consentiti dalla legge (autentica, copia conforme). 

Si possono legalizzare fino a un numero massimo di cinque documenti per appuntamento che verranno consegnati a vista. 

Se i documenti sono di numero superiore a cinque non saranno consegnati a vista, ma in data successiva. 

  

CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA 

  • Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un certificato italiano all'estero. 
  • Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un certificato consolare estero in Italia. 

  

COME FARE 

  • L'interessato, o altra persona delegata, può presentare e/o ritirare la documentazione da legalizzare direttamente in Prefettura, previo appuntamento da richiedere scrivendo a legalizzazione.pref_vicenza@interno.it 
  • Nel caso sia impossibile presentarsi in Prefettura, il certificato può essere inviato anche tramite corriere incaricato che provvederà a ritirarlo in una data successiva da concordare. 

  

COSA PORTARE 

  • L'atto da legalizzare e le marche da bollo, se necessarie; gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo € 16,00 , salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione Europea. 

REGIME FISCALE 

  • Atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia sono soggetti all'imposta di bollo € 16,00 , salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione Europea. 
  • Sono esenti da imposta di bollo, atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione; 
  • Sono esenti da imposta di bollo gli atti formati in Italia rilasciati in esenzione di bollo; 
  • Se i documenti da legalizzare sono in bollo occorre produrre una marca da bollo da € 16,00 
  • Per ulteriori atti esenti da marca da bollo si fa riferimento alla disciplina dell'imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 542, Tariffa allegato B. La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica. 

  

TENERE PRESENTE CHE: 

La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica. 

La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento. 

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Belgio. 

La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia ( Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 ), Germania ( Convenzione di Roma del 7 giugno 1969 ), Ungheria ( Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977 ). 

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Spagna e Repubblica di Moldova. 

I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della c.d . Apostille (ovvero un timbro speciale attestante la qualità legale dell'Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione, fatte salve le esenzioni stabilite da accordi internazionali più favorevoli. 

ATTENZIONE 

  • Non si effettuano legalizzazioni di atti destinati all'estero emessi da Amministrazioni non rientranti nell'ambito territoriale di Vicenza e provincia; 
  • Non si effettuano legalizzazioni di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto notorio; 
  • Per la validazione di titoli di studio (pagelle, diplomi) e certificazioni rilasciati dagli Istituti scolastici, laddove debbano essere legalizzati in originale, occorre preventivamente far autenticare gli stessi presso il C.S.A. - Centro Servizi Amministrativi dell'Ufficio Scolastico Provinciale - Regionale (ex Provveditorato agli Studi); 
  • Non si validano per l'estero fotocopie semplici né documenti informatici; 
  • In ogni caso, è esclusa la possibilità di legalizzare atti e documenti non firmati in originale (ad esempio fax o stampe di e-mail); secondo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'attuale quadro normativo non consente neanche la possibilità di legalizzare atti e documenti firmati digitalmente. 
  • Fanno eccezione solo gli atti e documenti scansionati e trasmessi via P.E.C.( posta elettronica certificata ) dalla Commissione per le Adozioni Internazionali direttamente alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.   

RIFERIMENTI NORMATIVI 

  • D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
  • D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile) 
  • Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 
  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 
  • Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968 

 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 12 Gennaio 2024, ore 10:41