Ritiro
Il Prefetto emette i provvedimenti di ritiro della patente di guida
Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni.
- Guida con patente scaduta di validità (art.126 C.d.S)
- Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.136 C.d.S.)
VICEPREFETTO:Dott.ssa Maria Giulia BORRIELLO
Email: mariagiulia.borriello@interno.it
Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio
Addetto: PATENTI: Dott. Franco Pianalto 0444/338421- SEQUESTRI/FERMO AMM.VO: Sig.ra Silvia Milazzo 0444/338442 - RICORSI CdS: Sig.ra Beatrice Bellon 0444/338611, Sig.ra Chiara Allegri 0444/338475 - PERMESSI CIRCOLAZIONE: - VIOLAZIONI CdS: Sig.ra Beatrice Bellon 0444/338611 - ASSEGNI: Sig.ra Nicoletta D'Agostino Tel. 0444.338413 - Sig.ra Mariarosa Augelli Tel. 0444.338628 - RUOLI ESATTORIALI: Sig.ra Emilia Duso 0444/338477
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: 1° piano
Email dell'ufficio:
Telefono: 0444338411
RITIRO PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)
Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.
Cosa fare
Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.
Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero dei Trasporti.
RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)
I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.
I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.
Cosa fare
La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana.
Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito
http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2035
Riferimenti normativi:
- Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 136)