L'art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n.132, prevede che il Prefetto predisponga il Piano di Emergenza Esterna (PEE) per ridurre o mitigare, tramite l'attivazione coordinata degli Enti di soccorso e di emergenza, gli effetti di un eventuale incidente all'interno di un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, con potenziale ricaduta sulle aree esterne al perimetro.

Il PEE è un piano di protezione civile che organizza, con procedure condivise con le altre amministrazioni pubbliche e private locali, le risorse disponibili sul territorio che devono essere attivate in caso di emergenza, a seconda della gravità dell'evento.

Con il D.P.C.M. 27.8.2021, i titolari delle attività relative agli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti trasmettono al prefetto competente per territorio, tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna dei predetti siti. 

Il prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento nei modi previsti dalla vigente normativa.

 

Cosa fare
Il Gestore dell'impianto entro 30 giorni fornisce le informazioni al Prefetto tramite l'accesso all'apposita piattaforma informatica (vedi link a lato) e accreditandosi con lo SPID. In tale piattaforma vengono calcolati in automatico l'Indice di Rischio dell'impianto e l'ampiezza dell'area di attenzione sulla quale pianificare gli interventi di soccorso in caso di incidente con ricadute all'esterno dello stesso.

VICEPREFETTO AGGIUNTO:Dott. Emanuele CASSARO
Email: emanuele.cassaro@interno.it

Gabinetto del Prefetto
P.E.C:  protocollo.prefvi@pec.interno.it

Data
Ultimo aggiornamento
Lunedì 16 Settembre 2024, ore 13:10