Iscrizione nella White Liste delle imprese

Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

  (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)

  Presso la Prefettura di Rieti è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013.

  L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita (art.1, comma 52, della legge n. 190/2012). È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159  (Codice Antimafia)               
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'84, comma 3, del Codice Antimafia.        

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012:

a)    estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

b)    confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

c)    noli a freddo di macchinari;

d)     fornitura di ferro lavorato;

e)    noli a caldo;

f)    autotrasporto per conto di terzi;

g)     guardiania dei cantieri;

g bis) servizi funerari e cimiteriali;

g ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

g quater) servizi ambientali comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

PREFETTURA COMPETENTE

  La Prefettura della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.


PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE

  Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Rieti specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si consulti la sottosezione " modulistica ").

In caso di richiesta di iscrizione nel settore "guardiania nei cantieri" occorre la licenza ex art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 qualora rilasciata da altra Prefettura.

  L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo protocollo.prefri@pec.interno.it , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list".

  La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO

  L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

  La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO

 L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.

MODULISTICA

  I modelli che le imprese potranno utilizzare per la presentazione delle istanze sono disponibili nella sezione " modulistica " .

NORMATIVA

  • Legge n.190 del 6/11/2012
     
  • D.P.C.M. 18 aprile 2013
  • Art. 29 Legge n. 114 del 11/8/2014 

indirizzo di posta elettronica certificata :   protocollo.prefri@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 30 Ottobre 2024, ore 15:35