Nei settori "a rischio", di seguito elencati, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche sono subordinati, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nella c.d. "White list".
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta, sempre che permangano inalterate le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale. E' pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
•assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
•assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia. L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012 come modificato ed integrato dalla già citata normativa:
•estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
•confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
•noli a freddo di macchinari;
•fornitura di ferro lavorato;
•noli a caldo;
•autotrasporto per conto terzi;
•guardiania ai cantieri;
•servizi funerari e cimiteriali;
•ristorazione, gestione delle mense e catering;
•servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
Riferimenti normativi :
Si riporta il testo aggiornato del comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione):
“Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e nella pubblica amministrazione
1. - 52. Omissis
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: (Abrogata);
3. b) (Abrogata);
4. c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e, materiali inerti; ) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
5. e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato;
6. g) noli a caldo;
7. h) autotrasporti per conto di terzi;
8. i) guardiania dei cantieri;
9. i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
10. i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
11. i-quater) servizi ambientali, comprese le attività' di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti."