La cittadinanza italiana viene conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ai cittadini stranieri residenti in Italia ex art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 se in possesso dei seguenti requisiti:
- Nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- Figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- Maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
- Cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).
- Cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
- Aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
- Apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
N.B. Per tutti i suindicati casi è previsto il requisito fondamentale di possesso di un reddito personale conforme alla normativa vigente (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:
- Euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
- euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.
ELENCO DOCUMENTI PER RILASCIO CITTADINANZA
1 Originale dell'estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le generalità tradotto in italiano e apostillato se il Paese fa parte della Convenzione dell'Aja;
- Oppure tradotto in italiano, legalizzato e timbrato dall'Ambasciata Italiana del Paese di Origine;
- Oppure apostillato e con traduzione asseverata dal Tribunale per il tramite di un traduttore ufficiale o di un interprete che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo originale;
- Oppure tradotto in italiano dall'Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di Origine che si trova in Italia (in questo caso, la firma del Funzionario straniero dovrà essere legalizzata in Prefettura);
- Oppure redatto su modulo plurilingue, nel caso in cui si tratti di Stato aderente alla Convenzione di Vienna del 1976, da cui risulti anche la lingua italiana.
PER I CITTADINI DELL'U.E
- I documenti di nascita, matrimonio e penale, rilasciati dalle Autorità di uno Stato Membro, in base alla propria legislazione Nazionale, non richiedono l'apposizione dell'Apostille.
- In luogo della traduzione degli stessi, gli interessati potranno richiedere il modulo plurilingue (Regolamento U.E. 2016/1191).
2. Originale del certificato penale del Paese di Origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, tradotto in italiano e apostillato o legalizzato e timbrato dall'Ambasciata Italiana del Paese di Origine; oppure apostillato e con traduzione asseverata dal Tribunale
3. Copia titolo di soggiorno in corso di validità o certificato di soggiorno permanente per i cittadini dell'U.E. rilasciato dal Comune di residenza; carta d'identità italiana in corso di validità, pagina del passaporto contenente le generalità e codice fiscale
4. Modelli Fiscali (CUD/UNICO/730) con ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate, relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni consecutivi (originali in visione più eventuali copie)
PER LE COLF E LE BADANTI: fotocopia della carta di identità del Datore di lavoro; estratto del conto previdenziale I.N.P.S. relativo agli ultimi tre anni di contributi versati; dichiarazioni sostitutive CUD rilasciate dal datore di lavoro se il reddito percepito non supera gli 8.000,00 euro -altrimenti UNICO/730 con ricevuta inoltro all'Agenzia delle Entrate -
5. Ricevuta di versamento del contributo di euro 250,00, da effettuarsi su conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza.
6. N. 1 Marca da bollo da euro 16,00
7. Copia del titolo di studio conseguito in Italia (livello di conoscenza lingua italiana B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) rilasciato da istituto di istruzione pubblico o paritario, oppure certificazione rilasciata dagli enti certificatori (Universita stranieri Siena CILS; Universita degli studi di Perugia CELI ; università degli studi di Roma 3 CERT.IT; Società Dante Aligheri PLIDA; Università per stranieri "Dante Aligheri" di Reggio Calabria).
7.1. La certificazione linguistica potrà essere conseguita anche presso i C.P.I.A. (Centri Provinciali per Istruzione Adulti)
Sono Esentati dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana coloro che:
- Hanno sottoscritto l'accordo di integrazione a seguito di ricongiungimento familiare e dimostrabile attraverso l'attestazione rilasciata dalla Prefettura - Sportello Unico Immigrazione.
- Possessori di permesso U.E. per soggiornati di lungo periodo.
- Possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.