White List
antimafia prefettura bergamo -white list_
Presso la Prefettura di Bergamo è stato istituto l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013.
L'iscrizione nell'elenco, di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice Antimafia);
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art.84, comma 3, del Codice Antimafia.
Iscrizione
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell' art. 1, comma 53 della legge anticorruzione n. 190/2012:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporto per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Prefettura competente
La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Prefettura nella cui provincia ha sede legale l'impresa, ovvero, se si tratta di società costituite all'estero, alla Prefettura nella cui provincia si trova una delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, ai sensi dell'art.2508 c.c..
Le società costituite all'estero prive di tali sedi secondarie nel territorio dello Stato, invece, possono presentare l'istanza presso una qualunque Prefettura .
Procedura per l'iscrizione
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Bergamo specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi.
L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo protocollo.prefbg@pec.interno.it , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list", oppure per posta ordinaria alla Prefettura di Bergamo - Ufficio Antimafia - via Tasson.8
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco che sarà pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
Aggiornamento periodico dell'elenco
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.
Nell'intento di agevolare l'applicazione della nuova normativa, si allegano i modelli che le imprese potranno utilizzare per:
- la presentazione delle istanze;
- la comunicazione modifiche degli assetti proprietari e degli organi sociali;
- la comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco;
- la comunicazione dell'interesse a non esser inserito nel nuovo elenco.
L'istanza deve essere corredata della:
- Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90
Il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno u.s, introduce importanti novità in tema di documentazione antimafia. Si segnalano, in particolare, le nuove norme in materia di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cc.dd. "white list", introdotte a livello nazionale dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18 aprile 2013.
Nelle more della conversione del decreto legge, per tutte le attività imprenditoriali elencate dall' art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è "obbligatoriamente" acquisita dalle stazioni appaltanti attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco - istituito presso ogni Prefettura - di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.
L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede.
L'iscrizione nel suddetto elenco terrà luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
In sede, pertanto, di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, le stazioni appaltanti potranno procedere all'affidamento dei contratti o all'autorizzazione dei subcontratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.
È fatto salvo, in caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, l'esercizio dei poteri di recesso dal contratto e di revoca dei provvedimenti autorizzatori, ai sensi dell' art. 94, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 159/2011.
Tutte le stazioni appaltanti dovranno comunicare alla Prefettura l'avvenuta acquisizione della documentazione antimafia tramite la consultazione, anche telematica, delle white list.
Si precisa, infine, che, in ossequio al principio dell'irretroattività della legge sancito dall' art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, il regime transitorio sopra delineato troverà applicazione in relazione alle procedure di affidamento dei contratti o di autorizzazione dei sub contratti avviate a decorrere dal 25 giugno u.s.
Tutte le richieste di rilascio di documentazione antimafia nei confronti degli operatori economici che esercitano le attività "sensibili", non iscritti nelle white list, ricevute dalla Prefettura prima del 25 giugno, saranno definite in via ordinaria con il rilascio della comunicazione e/o dell'informazione.