SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione è la struttura, attiva in ogni Prefettura, competente per:

  • l'emersione di rapporti di lavoro;
  • il rilascio di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato e stagionale, di  cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, nell'ambito delle quote previste dal "decreto flussi";
  • il rilascio di nulla osta all'assunzione per il lavoro nei casi particolari indicati dall'Art. 27 del  D. Lgs. 286/98 (Testo Unico delle Leggi sull'Immigrazione);
  • il rilascio di nulla osta all'ingresso di cittadini stranieri per ricongiungimento familiare;
  • la conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per studio o tirocinio e per lavoro stagionale, in quello per lavoro subordinato o autonomo;
  • l'organizzazione del test di conoscenza della lingua italiana, necessario al cittadino extracomunitario per la richiesta del Permesso di soggiorno UE per Lungo Soggiornanti
    .

Le domande possono essere inviate solo online e occorre essere in possesso dello  SPID  (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

 

Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Via Zelasco, 3
Telefoni: 

  • 035/035/276677 - 035/276646  Emersione

REFERENTE: Funzionario Amministrativo LURGIO Maurizio

  • 035/276603  Flussi stagionali

REFERENTE: Funzionario Amministrativo COLETTI Nicla Teresa

  • 035/276603  Art. 27

REFERENTE : Funzionario Amministrativo COLETTI Nicla Teresa

  • 035/276606  Ricongiungimenti familiari

REFERENTE : Assistente Amministrativo Poli Carmen

  • 035/276603  Conversioni

REFERENTE : Funzionario Amministrativo COLETTI Nicla Teresa

TEST CONOSCENZA LINGUA ITALIANA

REFERENTE:  POLI CARMEN

 indirizzo P.E.C.: immigrazione.prefbg@pec.interno.it  Tel. 035/276606

Il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 testo unico immigrazione) deve sostenere e superare il test di conoscenza della lingua italiana, disciplinato dal decreto del Ministro dell'Interno del  4 giugno 2010.

Per sostenere il test deve inviare alla Prefettura della provincia in cui risiede una domanda attraverso la procedura informatica attiva sul sito web dedicato https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

Il sistema informatico acquisisce la domanda; verificata la regolarità della domanda la Prefettura convoca, sempre in via informatica, l'interessato indicando la data e la sede dell'esame. In caso di esito positivo del test, la Prefettura ne dà comunicazione in via telematica alla Questura della provincia che, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, rilascia il permesso di soggiorno. In caso di esito negativo, il cittadino straniero può chiedere, usando la stessa procedura, di ripetere il test soltanto dopo 90 giorni dalla data del precedente esame.

Sono esentati dal test i figli minori di 14 anni e le persone con gravi deficit di apprendimento linguistico certificati da una struttura sanitaria pubblica.

Non è tenuto allo svolgimento del  test di cui all'art. 3 lo straniero che:

  1. a) È in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore all'A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato dall'Università per stranieri di Siena, dall'Università per stranieri di Perugia, dall'Università degli Studi di Roma tre e dalla società Dante Alighieri (enti certificatori);
  2. b) È in possesso di un'attestazione che dimostri che il cittadino ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento Europeo per la conoscenza delle lingue;
  3. c) Ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art- 4-bis del Testo Unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
  4. d) Ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un Istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione degli adulti il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
  5. e) Ha fatto ingresso in Italia in qualità di dirigente o lavoratore altamente qualificato di società che hanno sede o filiali in Italia; professore universitario o ricercatore con incarico in Italia; traduttore/interprete; giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia.


 

ATTENZIONE:

Causa frequenti congestioni delle linee telefoniche, l'Ufficio non è sempre in grado di fornire risposte telefoniche.

Gli utenti che volessero rivolgere quesiti relativi ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione possono scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Ciascun messaggio dovrà contenere nell'oggetto l'indicazione del procedimento amministrativo per il quale vengono richieste informazioni e l'indicazione del codice identificativo della pratica se in possesso dell'interessato.

Ogni messaggio dovrà, altresì, essere accompagnato da copia di un documento di riconoscimento.

Nel caso di comunicazioni trasmesse da soggetti terzi delegati, sarà necessario allegare idoneo mandato debitamente sottoscritto dal delegante.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 21 Giugno 2024, ore 10:30