Cittadinanza

Responsabile del procedimento:   Sig.ra Nicla Teresa COLETTI

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Ivana Gatto

Ricevimento: Per appuntamento

Ubicazione dell'Ufficio: Via Zelasco n. 3 - piano terra

SI SEGNALA CHE L'ACCESSO AGLI SPORTELLI E' RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI UTENTI FORMALMENTE CONVOCATI DA QUEST'UFFICIO.

LE PERSONE PRIVE DI CONVOCAZIONE, PERTANTO, NON SARANNO RICEVUTE.

P.E.C. : comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it   e,p.c. comunicazione.cittadinanza.prefbg@pec.interno.it (è obbligatorio indicare nell'oggetto il n. K10/ o K10/C)

Le richieste formulate ad altri account di posta elettronica dell'ufficio non potranno essere evase

MODULISTICA

Allegati in fondo alla pagina.

Telefono: 035/276412 da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

IL MINISTERO DELL'INTERNO, A DECORRERE  DAL 21/10/2020, HA MESSO A DISPOSIZIONE  DEI RICHIEDENTI LA CITTADINANZA, AI SENSI DELL'ART. 9 LEGGE 91/92, I SEGUENTI NUMERI TELEFONICI PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

DALLE ORE 10 ALLE ORE 12:

3346909996 - lunedì

06/46539955 - mercoledì

3316536673 - venerdì

TESTO AVVISO:

I richiedenti la cittadinanza che non hanno ancora  provveduto ad associare le proprie domande, ancora in istruttoria, a SPID sono pregati di provvedere nel  più breve tempo possibile, per evitare la mancanza di notizie sui procedimenti che li riguardano

MODIFICA AVVISO SU PORTALE MINISTERO INTERNO  PER CONSULTAZIONE DOMANDA GIA'  INVIATA E ASSOCIAZIONE A SPID

E' stato modificato l'avviso pubblicato sul Portale  https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm&…; in merito all'associazione a SPID di domande già inviate , di seguito uno stralcio:

"Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza cliccando sulla voce "Help Desk" in fondo alla pagina. Ove vi siano discordanze anagrafiche tra SPID e i dati inseriti nella domanda inviata, l'utente riceverà in risposta un messaggio, che lo inviterà a produrre un'autodichiarazione attestante le sue esatte generalità alla Prefettura competente, la quale, effettuate le opportune verifiche, procederà ad autorizzare l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel sistema.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia tuttavia possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 132/2018 (pubblicata sulla G.U. - serie generale - n. 281 del 03 dicembre 2018), di conversione del D.L. n. 113/2018, sono state introdotte le seguenti disposizioni:

il versamento del contributo è stato rideterminato in euro 250,00

Con legge 18 dicembre 2020, n. 173 è stato convertito il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130.

Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 - data di entrata in vigore della citata legge - il nuovo termine di durata massima del procedimento di concessione della cittadinanza italiana è di 24 mesi prorogabili fino ad un massimo di 36.

Per le domande presentate prima di quella data resta in vigore il termine di 48 mesi già previsto dal decreto legge n. 113/2018 - convertito in legge n. 132/2018.

è necessario dimostrare, all'atto della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della L. 91/1992, il possesso di un' adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento.

Tale requisito può essere attestato mediante il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In alternativa, il richiedente è tenuto a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri. Si tratta: dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma tre, della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istruzioni ed enti convenzionali, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi dicasteri ed enti certificatori.

Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.

Sono esclusi da tale onere coloro che hanno sottoscritto l'accordo d'integrazione , di cui all'art. 4 bis del D. Lgs. n. 286/98 e al D.P.R. 179/2011 , nonché i titolari di permesso di soggiorno UE o CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del medesimo D. Lgs. , i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi, rispettivamente, della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

  1. A) Acquisto per matrimonio con cittadino italiano

Il cittadino straniero o apolide coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell' art.  5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:

  • risieda legalmente in Italia da almeno due anni  dalla data del matrimonio;
  • risieda all'estero da almeno tre anni  dalla data del matrimonio.

Il coniuge straniero di un cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di matrimonio trascorsi all'estero può presentare istanza di cittadinanza senza dover attendere ulteriori due anni, in quanto è da ritenersi che il requisito sia già maturato durante la residenza all'estero.

Se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dalla data del relativo giuramento.

Tutti i sopracitati termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Ai fini del conferimento della cittadinanza, è necessario che il matrimonio sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.

Dal momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi , pena il rigetto della domanda . Nel caso in cui intervenga, nelle more del procedimento, la riconciliazione dei coniugi, tutti i termini di cui sopra ricominceranno a decorrere dalla data della stessa.

La domanda è rigettata, oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti la sicurezza della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all' art.  6 della  L.  91/1992.

  1. B) Acquisto per residenza legale ininterrotta in Italia

Il cittadino straniero o apolide può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell' art.  9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:

allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta  di secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi  i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c);

allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione;

al cittadino di uno Stato membro delle Comunità  europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

all'apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;

allo straniero figlio di naturalizzato italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivi alla naturalizzazione del genitore - nella domanda far riferimento all'art. 9 lett. b)

È inoltre necessario che l'interessato dichiari, a pena d'inammissibilità della domanda, un reddito nell'ultimo triennio superiore ai parametri stabiliti dall' art.  3 del  D.L.  382/1989 (convertito dalla  L.  8/1990). Nel caso in cui il richiedente non possegga redditi propri, o abbia prodotto un reddito inferiore, dovranno essere comprovati i redditi degli altri componenti  il nucleo familiare presenti nel medesimo stato di famiglia del richiedente.

Fino alla conclusione del procedimento, la residenza legale deve essere mantenuta ininterrottamente nel territorio italiano.

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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

LE DOMANDE INCOMPLETE, CONTENENTI DATI ERRATI E/O DOCUMENTAZIONE MANCANTE O ILLEGIBILE SARANNO DICHIARATE INAMMISSIBILI

Si prega di prestare la massima attenzione all'atto di presentazione dell'istanza

Il cittadino straniero può presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente on-line al seguente indirizzo web:  https://portaleservizi.dlci.interno.it

Eseguita la registrazione, occorre compilare accuratamente il modulo telematico di domanda in tutte le sue parti, ponendo estrema attenzione alla corretta scansione e alla leggibilità fronte/retro dei seguenti documenti da allegare:

  1. estremi della marca da bollo;
  2. certificato di nascita rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine, debitamente legalizzato;
  3. traduzione italiana del certificato di nascita, anch'essa legalizzata;
  4. certificato penale rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza), debitamente legalizzato;
  5. traduzione italiana del certificato penale, anch'essa legalizzata;
  6. ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di € 250 da effettuarsi su C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94"; N.B. "A partire dal 25 maggio prossimo è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.
  7. titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAECI, oppure   certificazione rilasciata da un ente certificatore autorizzato (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri), che attesti la conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento (NB: è sufficiente l'autocertificazione in caso di certificazioni rilasciate da enti pubblici, mentre è necessaria copia autenticata dell'atto in caso di enti paritari o privati);
  8. la copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto e permesso di soggiorno).

Nel caso in cui le generalità indicate all'atto della domanda non siano corrispondenti  a quelle riportate in ogni documento allegato, la domanda sarà rifiutata: tuttavia, è possibile chiarire eventuali  incongruenze allegando alla propria domanda un'attestazione consolare di esatte generalità, debitamente legalizzata.

Le donne straniere che desiderano mantenere il cognome del coniuge, devono allegare alla propria domanda il certificato del matrimonio contratto all'estero (debitamente legalizzato e tradotto) da cui risulti l'acquisto del cognome in questione. In caso contrario, il cognome attributo sarà quello risultante dal certificato di nascita.

* Gli atti di cui ai punti 2)-3)- 4) e 5) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.

I cittadini stranieri che hanno fatto ingresso in Italia prima del compimento del 14° anno di età e che abbiano maturato la ininterrotta residenza decennale sul territorio dello Stato, qualora non possano produrre un certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, possono allegare alla voce "Certificato Penale" l'autocertificazione in calce o un certificato storico di residenza.

Il richiedente cui sia stato riconosciuto il vero e proprio status di rifugiato  dalla competente Commissione Territoriale,   in alternativa ai certificati di nascita e penale   potrà produrre idonei atti notori sostitutivi, formati in Tribunale, da cui risultino, rispettivamente, le proprie generalità e l'assenza di condanne e procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine, oltre a copia della documentazione attestante il riconoscimento dello status in questione. Si specifica che i titolari di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria non possono presentare alcuna documentazione sostitutiva.

Eventuali cambi di residenza, con allegata la copia di un documento di riconoscimento, in corso di procedimento devono essere tempestivamente comunicati al seguente indirizzo di posta elettronica: comunicazione.cittadinanza.prefbg@pec.interno.it

In caso di rifiuto per incompletezza o irregolarità della domanda, è possibile presentare una nuova domanda. Si specifica che il certificato penale del Paese di origine, trascorsi sei mesi dalla data di rilascio, è da considerarsi scaduto ai sensi dell'articolo 41 del  D.P.R.  445/2000 e non può essere riutilizzato.

AVVISO

Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, vale a dire 1 anno dalla data del versamento.

A far data dalla pubblicazione del presente avviso, pertanto, non saranno più accettate istanze con versamenti effettuati da oltre un anno.

Rimane fatta salva, naturalmente, la facoltà di richiedere il rimborso della somma versata e non utilizzata mediante apposita istanza al Ministero dell'Interno (vedasi al riguardo la sezione documenti scaricabili: "Richiesta rimborso contributo cittadinanza")

***

COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Tutte le comunicazioni inerenti  il procedimento saranno inviate all'interessato tramite la piattaforma web utilizzata per inoltrare la domanda all'indirizzo di posta elettronica indicato.

Tramite il medesimo portale è anche possibile visualizzare lo stato di avanzamento della propria pratica.  Non verranno pertanto fornite, da quest'ufficio, informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento stesso.

RESTA FATTA SALVA LA FACOLTÀ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI.

AL RIGUARDO, SI INVITANO GLI INTERESSATI A VOLER COMPILARE E TRASMETTERE A QUESTO UFFICIO IL RELATIVO MODULO CHE POTRÀ ESSERE SCARICATO AL SEGUENTE LINK: HTTP://WWW1.PREFETTURA.IT/BERGAMO/CONTENUTI/CITTADINANZA-1809.HTM (SEZIONE DOCUMENTI SCARICABILI) LA S.V. VOGLIA INDICARE DETTAGLIATAMENTE L'ATTO O I DOCUMENTI RICHIESTI O FORNIRE OGNI RIFERIMENTO UTILE PER LA SUA INDIVIDUAZIONE.

VALUTATA LA RICHIESTA, QUEST'UFFICIO PROVVEDERÀ A FORNIRE ADEGUATO RISCONTRO NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

A seguito dell'assegnazione del codice K10 di riferimento, l'interessato potrà essere  convocato, tramite comunicazione sul portale del Ministero dell'Interno, presso lo sportello cittadinanza della Prefettura di Bergamo per il controllo della documentazione in originale.

Nel caso di conclusione con esito positivo del procedimento, la Prefettura provvederà a comunicare tramite il portale del Ministero dell'Interno  le modalità relative alla  notifica.

Riferimenti normativi:

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza)

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 ( regolamento di esecuzione della legge)

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)

Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1 , commi 11 e 12), che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo per le domande di cittadinanza

Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15) , che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza)

Direttiva del ministro dell'interno 7 marzo 2012 , che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 14), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha operato le modifiche indicate nell'avviso linkato all'inizio della pagina

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130 (in G.U. 21/10/2020, n.261) ha disposto (con l'art. 4, comma 7) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 14.

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Data fine
Ultimo aggiornamento
Martedì 18 Giugno 2024, ore 08:21