WHITE LIST
E' istituito presso questa Prefettura l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list).
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione.
Tale iscrizione è soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
PREFETTURA COMPETENTE
La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Prefettura nella cui provincia ha sede legale l'impresa, ovvero, se si tratta di società costituite all'estero, alla Prefettura nella cui provincia si trova una delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, ai sensi dell'art.2508 c.c..
Le società costituite all'estero prive di tali sedi secondarie nel territorio dello Stato, invece, possono presentare l'istanza presso una qualunque Prefettura.
PER QUALI ATTIVITA’ PRESENTARE L'ISTANZA DI ISCRIZIONE
L'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha variato l'elenco delle attività sensibili previste dall'art. 1,comma 53, della legge n. 190 del 2012 così come segue:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania ai cantieri*;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
*Il servizio di “guardiania ai cantieri” può essere svolto esclusivamente dai soggetti in possesso della licenza ex art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 per vigilanza privata, in corso di validità, ovvero un'autocertificazione relativa alla titolarità di una licenza ex art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 per vigilanza privata, in corso di validità, riferibile alla società richiedente l'iscrizione nella white list, con indicazione della Prefettura competente, nei casi di richiesta di iscrizione nel sopracitato settore (sia per le richieste di iscrizione che per le richieste di rinnovo dell'iscrizione).
L'indicazione delle attività di cui al comma 53 potrà essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 54, L. 190/2012.
COME PROCEDERE PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE
L'istanza, che deve specificare il settore o i settori di attività per i quali si richiede l'iscrizione (art.3 D.P.C.M. del 18.04.2013) ai fini dell'iscrizione nell'elenco, deve essere:
- presentata dal titolare dell'impresa individuale ovvero dal legale rappresentante della società, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Prefettura della provincia in cui ha sede l'impresa richiedente (Modello 1);
- corredata del la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (Modello 2) e delle autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi (Modello 3);
- trasmessa per posta certificata all'indirizzo protocollo.prefbg@pec.interno.it , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list".
Si prega di compilare anche il Modello 4, al fine di rendere più spedita l'attività di controllo.
PROCEDIMENTO
Il Prefetto di Bergamo, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'insussistenza di condizioni ostative di cui agli artt. 67, 84 comma 4 e 91 comma 6 del D. Lgs. 159/2011, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone, comunque, notizia all'impresa richiedente.
VALIDITA’
L'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta (art. 2, comma 3, D.P.C.M. 18.04.2013).
Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione l'impresa comunica alla Prefettura competente l'interesse a permanere nell'elenco (Modello 6) anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali è iscritta (art. 5, comma 3, D.P.C.M. 18.04.2013).
Ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 6 novembre 2012, n. 190, l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.
MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO
L'impresa iscritta nell'elenco suindicato comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario (Modello 5) e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica.
Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
INFORMAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI
L'iscrizione nella white list tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
Adempimenti da effettuare nel caso in cui l'impresa non sia ancora iscritta in white list
Nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano stipulare contratti o subcontratti con società che esercitano attività nei settori indicati dall'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 e s.m.i. e che ancora non siano iscritte in white list, le stesse dovranno:
- accertarsi, mediante consultazione dell’apposito elenco pubblicato sul sito di questa Prefettura, che l'impresa abbia già assolto all'onere di richiedere l'iscrizione o il rinnovo della stessa;
- consultare la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) immettendo i dati relativi all'impresa, così come avviene in ogni altra situazione di ordinaria consultazione della piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia.
Dal momento dell’avvenuta consultazione della Banca dati, decorrono i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia. Decorsi tali termini, la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla stipula del contratto o subcontratto, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.
Precisazione in merito alla posizione delle imprese “in aggiornamento"
Con particolare riferimento alle società che hanno presentato richiesta di rinnovo dell'iscrizione nella white list provinciale, ai sensi del D.P.C.M. DEL 18/04/2013 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità relativa all'annualità precedente, l'iscrizione in white list mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a darne conto nell'elenco, utilizzando la dicitura "in aggiornamento".
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Modello 1. Richiesta iscrizione White List
Modello 2. Dichiarazione sostitutiva iscrizione camera di commercio
Modello 3. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
Modello 4. Richiesta sintetica
Modello 5. Modifica assetto societario
Modello 6. Comunicazione interesse a rimanere
Modello 7. Schema soggetti da controllare
Dichiarazione-licenza-vigilanza-privata
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 1, commi 52 e ss., della L. 6 novembre 2012, n. 190
D.P.C.M. del 18.04.2013
PER INFORMAZIONI
Tel. 035/276.492 - 035/276.609