Presso la Prefettura di Salerno in data 6 settembre 2013 è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. " White List ") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013.

NUOVE NORME IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELL'ISCRIZIONE NELLE WITHE LIST PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI O PER L'AUTORIZZAZIONE Al SUBCONTRATTI — COMUNICATO

Sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 14 agosto 2015, è stata pubblicata la Legge 6 agosto 2015, n. 125 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali".

La citata legge, entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sula Gazzetta Ufficiale, prevede, all'art. 11 bis, che le disposizioni di cui all'art. 29 comma 2 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, continuino ad applicarsi fino all'attivazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia.

Pertanto, dal 15 agosto u.s. e fino all'attivazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, per l'affidamento dei contratti o per l'autorizzazione ai subcontratti alle società che operano nei settori di cui all'art. 1, comma 53, della legge n.190 del 2012, è sufficiente che gli Enti/Stazioni Appaltanti, accertino l'avvenuta presentazione da parte della società interessata, dell'istanza d'iscrizione nelle White List di questa Prefettura competente per territorio.  

Cessazione del regime transitorio per l'affidamento dei contratti relativi alle attività sensibili, previsto dall'art. 29 comma 2 del decreto legge n. 90/2014. Utilizzo della BANCA DATI NAZIONALE UNICA ANTIMAFIA (B.D.N.A.). Ripristino della pubblicazione dell'elenco delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione in white list.

Questa Prefettura, alla luce della recente circolare del Ministero dell'Interno datata 23 marzo 2016, ha ripristinato la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione nelle white list , accanto all'elenco delle imprese iscritte.

L'elenco dei richiedenti l'iscrizione non ha, tuttavia, la valenza che il regime transitorio gli aveva riconosciuto in passato, ovvero quella di informazione antimafia liberatoria, sulla base della equipollenza con l'elenco della imprese iscritte, ma ha valore differente, come meglio si evidenzia in seguito.

Detto regime transitorio è cessato a partire dal 7 gennaio 2016 con la completa attivazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia.

A partire da tale data, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del Codice antimafia sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia , prima di affidare un contratto o autorizzare un subappalto avente ad oggetto l'esecuzione di una o più attività rientranti nei cc.dd. settori sensibili, esclusivamente attraverso la consultazione della suddetta B.D.N.A .

Anche la iscrizione nelle white list , dalla stessa data del 7 gennaio 2016, avviene a seguito della preventiva consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013.

In base a tale norma, infatti, le iscrizioni nelle white list da parte della Prefettura debbono essere disposte solo dopo la consultazione della Banca Dati e tenuto conto degli esiti della stessa e delle eventuali conseguenti verifiche.

Ciò conferma che il sistema delle cautele antimafia è imperniato esclusivamente su questa nuova piattaforma informatica (B.D.N.A.) anche ai fini dell'iscrizione nelle white list.

Si evidenzia al riguardo che l'istanza di iscrizione in white list è un onere per l'impresa che intende accedere al settore dei contratti pubblici, mentre sulle stazioni appaltanti grava l'obbligo di acquisire, soltanto attraverso la consultazione delle white list, la documentazione antimafia nei casi in cui l'attività contrattuale afferisca ai settori cc.dd. sensibili.

Pertanto, la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le white list, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, risultando iscritta nell'elenco dei richiedenti , potrà dare avvio all'iter contrattuale, ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia.

In altri termini, la stazione appaltante consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della      Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa , come in ogni altra situazione di ordinaria consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia.

Tale procedura trova supporto nella formulazione dell'art. 1, comma 52, della legge n.190/2012 che espressamente richiama l'art. 92, commi 2 e 3 del Codice antimafia e con esso le diverse sequenze dell'accertamento in Banca Dati, nell'ipotesi di esito non immediatamente liberatorio.

Pertanto, dal momento della consultazione della Banca Dati decorreranno i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia. Maturati tali termini, la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.

 

Elenco Imprese richiedenti iscrizione nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa

 

Elenco Imprese che sono state ammesse alla White List

 

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Ultimo aggiornamento
Venerdì 26 Luglio 2024, ore 10:22
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