"White List"
Presso la Prefettura di Piacenza, con apposito Decreto del Prefetto, è istituita la c.d. "White List" prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 recante “Modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.164 del 15-7-2013 come modificato dal Decreto legge 08/04/2020 n.23 convertito dalla legge 05/06/2020, n.40.
Si tratta di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono chiedere di essere iscritti gli esecutori dei lavori oggetto di contratti e successivi subappalti e subcontratti .
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti conto terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, compreso le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Per l'iscrizione e per il rinnovo della stessa è necessario presentare istanza alla Prefettura utilizzando l'apposito modello scaricabile , ed inviarlo, corredato degli allegati necessari (Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A. , ed elenco familiari conviventi di tutti i soggetti di cui all'art.85 del D. Lgs. 159/2011 per le richieste di informazioni antimafia ex art.84, co.3 del D. Lgs. 159/2011, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C. della Prefettura:
protocollo.prefpc@pec.interno.it
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, il titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, per via telematica , istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione.
L'iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all'esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Qualora dalle verifiche antimafia emerga l'esistenza di taluna delle situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, la Prefettura competente effettua le necessarie verifiche. Nel caso in cui sia accertata la mancanza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 2, la Prefettura competente, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta il provvedimento di diniego dell'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Diversamente, la Prefettura competente procede all'iscrizione dell'impresa. La Prefettura competente conclude il relativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza di iscrizione.
Entro trenta giorni, dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina modifiche nell’assetto proprietario o degli organi sociali, le modifiche stesse dovranno essere comunicate alla Prefettura. L'impresa, organizzata in forma di società di capitali quotate in mercati regolamentati, comunica alla Prefettura competente, oltre alle modifiche di cui al comma 1, anche le partecipazioni rilevanti indicate all'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Sulla base delle comunicazioni effettuate dall'impresa, la Prefettura verifica la permanenza delle condizioni prescritte dall'art. 2, comma 1, e, in mancanza, dispone la cancellazione dall'elenco, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 55, della legge comporta la cancellazione dall'elenco.
L'impresa comunica alla Prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco, allegando la documentazione richiesta per l'iscrizione. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali essa è iscritta. La Prefettura competente accerta la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del decreto legge n. 90 del 2014.
La Prefettura competente può procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza nell'elenco. In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza delle predette condizioni, dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa. Allo stesso modo si procede quando sia stato accertato il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 55, della legge.
L'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.
Ciascuna Prefettura pubblica, sul proprio sito istituzionale l'elenco per il quale è competente, curandone il costante aggiornamento, nonché l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata alla quale possono essere inoltrate le istanze di iscrizione.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017 è stato pubblicato il D.P.C.M. 24 novembre 2016 recante “modifiche al D.P.C.M del 18 marzo 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all‘art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Il provvedimento è volto ad adeguare la struttura del precedente D.P.C.M. 18 aprile 2013 alle novità introdotte in materia dall’articolo 29 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
In particolare
• l’articolo 1, comma 1, lett. a) del nuovo D.P.C.M. chiarisce che, nei settori individuati dal comma 53 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contatti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sono subordinati, ai fini dell’acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell’impresa nella white list;
• l’articolo 1, comma 1, lett. b) introduce un nuovo art. 3-bis, con il quale viene previsto che:
a) l’iscrizione nelle white list costituisce la modalità obbligatoria attraverso la quale le stazioni appaltanti acquisiscono la documentazione antimafia nei confronti delle imprese operanti nei settori “a rischio”;
b) per i soggetti che risultano non censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno tuttavia presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia. A tal fine, le stazioni appaltanti consultano la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Dal momento della consultazione della Banca dati decorreranno i termini, di 30 giorni previsti dall’articolo 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia, alla scadenza dei quali la stessa stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego dell’iscrizione;
c) ai sensi dell’articolo 1, comma 52-bis, della legge n. 190/2012, le stazioni appaltanti acquisiscono, tramite la consultazione delle white list, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, sempreché permangano le condizioni relative ai soggetti ed alla composizione del capitale sociale;
d) le stazioni appaltanti devono comunicare alla Prefettura, solo con modalità telematica, in ossequio al disposto del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, le ditte, ovvero le denominazioni o le ragioni sociali delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite consultazione dell’elenco;
• l’articolo 1, comma 1, lett. c) sostituisce, infine, il comma 1 dell’art. 7 del precedente D.P.C.M., chiarendo, alla luce della nuova disciplina degli effetti di equipollenza dell’iscrizione nelle white list, introdotta dall’art. 29 del decreto-legge n. 90/2014, che l’iscrizione nell’elenco tiene luogo della documentazione antimafia, non solo — come già era previsto — per l’esercizio delle attività per cui l’impresa ha conseguito l’iscrizione, ma anche per la stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quella per la quale è stata conseguita l’iscrizione in elenco.