La formazione e l’aggiornamento dell’elenco è disciplinata dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67).
I revisori dei conti degli enti locali, a norma dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Alle Prefetture è stato affidato il procedimento di estrazione dei nominativi dei revisori mediante sistema informativo standardizzato reso disponibile dal Ministero dell’Interno.
Modalità di sorteggio e nomina
L’ente locale che ha i propri revisori dei conti in scadenza ne informa la prefettura che provvede al sorteggio in seduta pubblica alla presenza del prefetto o di un suo delegato.
L’estrazione avviene tramite sistema informatico con procedura standardizzata, estraendo dall’articolazione regionale dell’elenco, in relazione alla fascia di appartenenza dell’ente locale, tre nominativi per ciascun componente dell’organo di revisione economico finanziario da rinnovare, atteso che sarà designato per la nomina il primo degli estratti, al quale subentrano secondo l’ordine di estrazione gli altri due in caso di rinuncia o impedimento del primo.
La nomina, effettuata dal consiglio comunale dell’ente previa verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità o di impedimento, viene successivamente comunicata alla prefettura per l’inserimento definitivo nella banca dati dei revisori, tenuto dal ministero dell’Interno.