Amministrazione Trasparente

Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi:

assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione;
prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;
sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.
Da questa sezione è possibile accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti che riguardano la Prefettura di Biella. Gli inserimenti e gli aggiornamenti della sezione vengono eseguiti tenendo conto delle disposizioni normative, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 del ministero dell'Interno elaborato sulle linee guida della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), e dei contributi forniti da ciascun dipartimento.

Chiunque può esercitare il diritto a conoscere, usare e riutilizzare in modo gratuito i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 7). In funzione della peculiarità dell'attività svolta dal dipartimento della Pubblica Sicurezza, tuttavia, sono stati adottati criteri di riservatezza che escludono la pubblicazione di categorie di dati attinenti ad aree, che presentano connotati di riservatezza, legate alle funzioni dell'Ordine e Sicurezza e che riguardano situazioni e realtà non accessibili al pubblico, proprio per evitare di compromettere il corretto espletamento delle funzioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi. Stesso criterio è stato adottato per alcune aree per le quali è necessario garantire la tutela della privacy (es. albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica).

Consulta la relativa sezione "Amministrazione trasparente" sul sito: www.interno.gov.it

Autocertificazione

AUTOCERTIFICAZIONE: LINEE GUIDA
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche (ad esempio le aziende municipalizzate, l'Enel, le Poste ad eccezione del servizio Bancoposta, la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc.) non possono più chiedere ai cittadini i certificati o i documenti in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione.

La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi costituirà violazione dei doveri d'ufficio

I privati (ad esempio banche, assicurazioni, ecc.) ed i tribunali non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione.

I cittadini possono sempre chiedere il rilascio dei certificati, sono le amministrazioni che non possono pretenderli.

Cosa si può autocertificare:

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • appartenenza a ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di convivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Cosa non si può autocertificare:

I certificati medici, veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall'autocertificazione.

Chi può fare la dichiarazione sostitutiva:

  • i cittadini italiani
  • i cittadini dell'Unione Europea
  • i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane

Impedimento per ragioni di salute

Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.

La responsabilità di chi autocertifica

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione . Le amministrazioni effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle dichiarazioni autocertificate. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

Come si fa l'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione)

Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall'interessato, senza autentica della firma e bollo. In questo sito sono disponibili i modelli di autocertificazione.

I documenti d'identità al posto dei certificati

L'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento (ad esempio carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.) a seconda dei dati che contiene sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi la firma non deve più essere autenticata. E' sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità.

Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all'originale della copia di un documento, etc.).

L'autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc.) da parte di altre persone.

Autocertificazione per fax e per via telematica

Tutte le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità e per e-mail identificandosi con la carta d'identità elettronica.

Modelli scaricabili

Agente di P.S.

Agente di P.S.


Attribuzione della qualifica di agente di P.S.


Il personale che svolge il servizio di Polizia Municipale può esercitare anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, collaborando - nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni- con le Forze di Polizia dello Stato. 
A tal fine, il Prefetto conferisce con decreto,  su richiesta motivata dell'Amministrazione Comunale interessata, la qualità di agente di Pubblica Sicurezza agli appartenenti ai corpi di Polizia Municipale.


Il rilascio di tale decreto è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
• non essere stato espulso dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
• idoneità al maneggio delle armi;
• posizione regolare in ordine agli obblighi di leva.
Tali requisiti sono accertati dal  Prefetto che provvede alla revoca della qualifica di agente di P.S. se viene meno uno dei requisiti richiesti.


Chi può fare la richiesta
L'Amministrazione comunale interessata.
Cosa fare
L'istanza, in carta libera, a firma del Sindaco o di un Amministratore e con allegata la delibera di Giunta Municipale, è inoltrata al Prefetto.     
Dirigente Dell'Area : Dott. Michele Basilicata
Email Dirigente Dell'Area : michele.basilicata@interno.it

Orari di ricevimento :
• Lunedì e Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00
• Giovedì dalle 15:00 alle 16:30
Ubicazione dell'Ufficio: Via della Repubblica n. 26  (piano primo)
Indirizzo di posta elettronica:
•  protocollo.prefbi@pec.interno.it

Telefono :
• 015/3590411

 
Riferimenti normativi :
• Legge 7 marzo 1986 n. 65
• Decreto Ministro dell' Interno 4 marzo 1987 n. 145


 

Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 15:40