Fondi U.N.R.R.A.

United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione

 L’U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), organizzazione umanitaria internazionale, è stata fondata nel 1943 con l'accordo di quarantaquattro paesi allo scopo di fornire aiuto e assistenza immediati ai paesi più colpiti dalla guerra ed ha cominciato a operare in Europa nel 1944, non appena le forze alleate hanno iniziato la liberazione dei paesi mediterranei e balcanici. La sua azione era concentrata in prevalenza in alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, attraverso programmi orientati a sostenere le fasce più deboli della popolazione ma anche volti alla ripresa della produzione sia agricola che industriale e alla riorganizzazione delle attività.
Il 12 novembre 1947, nell’accordo stipulato tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A., e reso esecutivo con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, veniva stabilito l'impiego della Riserva U.N.R.R.A. e cioè di quanto raccolto nel fondo attraverso “ i proventi derivanti dalla vendita, affitto o altro trasferimento dei rifornimenti e dei servizi forniti dall’U.N.R.R.A.”, per una serie determinata di destinazioni fra le quali l'esecuzione di progetti finalizzati a scopi di assistenza e riabilitazione.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1994, n. 755, sono stati definiti puntualmente i criteri da adottare per la gestione del patrimonio, le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva, le aree di intervento, i destinatari dei finanziamenti ed è stata stabilita la rendicontazione all'O.N.U. L’art. 3 prevede, nello specifico, che il finanziamento di progetti sia a favore di “persone in stato di bisogno e fasce sociali deboli, quali, in particolare, minori, giovani, anziani, persone con handicap, emarginati, famiglie-problema, tossicodipendenti, stranieri, nomadi”.
La competenza a gestire la riserva del Fondo è stata attribuita al Ministero dell’Interno con la legge n. 1340 del 12 agosto 1962 e, nell’ambito del Ministero, è stata esercitata in una prima fase dalla A.A.I.( Amministrazione Aiuti Internazionali) e poi, a decorrere dal 1977, dalla neo costituita Direzione Generale dei servizi civili. Attualmente, a seguito della riforma delle Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 nonché del DPR n. 398 del 7 settembre 2001, tale competenza fa capo al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
Il Ministro dell'Interno stabilisce, all’inizio di ogni anno, gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità, attraverso l’emanazione di una direttiva nella quale sono definite le modalità per la concessione dei contributi nonché i criteri di attribuzione degli stessi. Sulla base della direttiva, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione emana una circolare indirizzata a tutti i Prefetti, con indicazione dei requisiti che devono possedere i progetti per cui si richiedono i contributi, i termini e le modalità di formulazione delle richieste, i motivi di inammissibilità, i criteri per la individuazione dell’entità dei contributi, ed infine i controlli e le sanzioni. Le domande possono essere presentate da enti pubblici e organismi privati con personalità giuridica o costituiti a norma di legge e devono essere inviate tramite il portale http://fondounrra.dlci.interno.it.  Le Prefetture–U.T.G. competenti per territorio trasmettono alla Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse strumentali e finanziarie tramite il predetto portale, il proprio parere. Gli atti, istruiti, sono inoltrati alla apposita Commissione cui compete la valutazione dei progetti, secondo le linee esposte nella circolare e, sulla base di tale valutazione, compete la formazione della graduatoria risultante dall’attribuzione dei punteggi. I progetti in graduatoria sono finanziati fino ad esaurimento della somma stanziata, destinata a tale fine per l’anno di riferimento.
La direttiva del Sig. Ministro e la circolare applicativa sono inserite sul sito web del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it), come anche, al termine della procedura, l’elenco dei progetti per i quali è disposto il finanziamento.

 

Consiglio territoriale per l'immigrazione

Il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione  è un organismo collegiale, presieduto dal Prefetto,  che ha il  compito di monitorare, a livello provinciale, la presenza degli stranieri la capacità del territorio di assorbire i flussi migratori.


 

Il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione  attraverso la cooperazione sinergica con gli altri soggetti, istituzionali e non, presenti sul territorio  promuove iniziative di integrazione, formula proposte al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione per risolve problemi locali connessi al fenomeno migratorio.  


 

Il Prefetto nomina i componenti su designazione delle amministrazioni, organizzazioni, associazioni o enti interessati.


 

 Il Consiglio è composto da rappresentanti delle competenti amministrazioni locali dello stato, della regione, degli enti locali, della camera di commercio, degli enti localmente attivi nell'assistenza agli immigrati, delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori extracomunitari.


 

(Per ogni ulteriore approfondimento consultare pagina consigli territoriali per l'immigrazione del Ministero dell'Interno) 

 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 31 Luglio 2024, ore 15:01
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