Indicazioni suddivise per aree di maggiore interesse
Addetti ai servizi di controllo

Dirigente Dell'Area:Dott.ssa Francesca ALTOMARE
Email Dirigente Dell'Area:francesca.altomare@interno.it
Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo
Addetto:
Orari di ricevimento:
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Ubicazione dell'Ufficio:Via San Cristoforo n.3 -piano terra
Email dell'ufficio: protocollo.prefvc@pec.interno.it
Telefono: 0161225461

L'iscrizione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi nell'elenco prefettizio di cui al d.m. 06/10/2009 può essere richiesta dai:

titolari di istituti autorizzati ex art. 134 del T.U.L.P.S.
gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo
L'istanza in bollo da € 16,00 per ogni singolo operatore, di età non inferiore ai 18 anni, deve essere indirizzata alla Prefettura territorialmente competente, sia per l'iscrizione (Mod. A) che per il rinnovo biennale (Mod. C) e dovrà contenere i dati di seguito specificati:

dati anagrafici personali (data e luogo di nascita, comune di residenza, codice fiscale) del gestore/titolare dell'istituto autorizzato ex art. 134 T.U.L.P.S. con allegata copia del documento di identità del gestore/titolare;
dati relativi alla società di gestione o all'istituto autorizzato (denominazione, sede legale ed eventuali sedi secondarie, numero di partita IVA), con l'indicazione dei dati relativi ai locali (denominazione, sede) presso i quali si intende impiegare l'addetto ai servizi di controllo.
 

ISCRIZIONE
L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti (fotocopie leggibili fronte/retro):
per il cittadino comunitario: copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
per il cittadino non comunitario (extra UE): - copia del documento di riconoscimento in corso di validità - copia del documento attestante la regolarità della permanenza sul territorio nazionale (permesso di soggiorno);
copia del codice fiscale;
copia conforme dell'attestato di superamento del corso di formazione di cui all'art. 3 del citato 06/10/2009 (può essere fatta da questo Ufficio esibendo l'originale);
copia del contratto di lavoro stipulato tra le parti;
certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, in originale, rilasciato dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 o dal Dipartimento di Prevenzione A.S.L. con l'indicazione dell'idoneità a svolgere le mansioni di cui al d.m. 06/10/2009 (non saranno accettati i certificati privi dei requisiti richiesti e i certificati anamnestici);
dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in originale datata e sottoscritta dall'operatore, attestante, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di cui al d.m. 6/10/2009 (Mod. E);
copia del titolo di studio richiesto (diploma di scuola media inferiore): i cittadini italiani possono autocertificare il titolo di studio conseguito; i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, devono presentare una dichiarazione di valore, in originale, rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare che attesti il livello di scolarizzazione.
 

RINNOVO
L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

per il cittadino comunitario: copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
per il cittadino non comunitario (extra UE): - copia del documento di riconoscimento in corso di validità - copia del documento attestante la regolarità della permanenza sul territorio nazionale (permesso di soggiorno);
copia del contratto di lavoro stipulato tra le parti;
certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme rilasciato dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 o dal Dipartimento di Prevenzione A.S.L. contenente l'indicazione dell'idoneità a svolgere le mansioni di cui al d.m. 06/10/2009 (non saranno accettati i certificati privi dei requisiti richiesti e i certificati anamnestici);
dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in originale datata e sottoscritta dall'operatore, attestante, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di cui al d.m. 6/10/2009;


COMUNICAZIONE PER L'IMPIEGO DI OPERATORI GIA' AUTORIZZATI
I gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo, nonché i titolari di istituti autorizzati ex art. 134 del T.U.L.P.S. allo svolgimento di servizi di sicurezza che intendono avvalersi della collaborazione di personale già iscritto nell'elenco prefettizio, a seguito di istanza di altro istituto o gestore, devono effettuare la comunicazione corredata dai documenti indicati (Mod. B).

AVVERTENZA
L'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi verrà revisionato ogni due anni.

Si richiama, pertanto, l'attenzione sull'onere di presentare l'istanza di rinnovo con un congruo anticipo prima della scadenza biennale, calcolata dalla data di iscrizione nell'elenco prefettizio. Il mancato deposito di tale documentazione comporta la cancellazione dall'elenco prefettizio provinciale ed il conseguente divieto di svolgimento dei compiti di addetto ai servizi di controllo.
 
Riferimenti normativi:
Legge 15/07/2009, n. 94
d.m. 6 ottobre 2009
d.m. 30 giugno 2011
d.m. 15 giugno 2012
d.m. 24 novembre 2016
 

Agente di P.S.

Il personale che svolge il servizio di Polizia Municipale può esercitare anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, collaborando - nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni- con le Forze di Polizia dello Stato. 

A tal fine, il Prefetto conferisce con decreto,  su richiesta motivata dell'Amministrazione Comunale interessata, la qualità di agente di Pubblica Sicurezza agli appartenenti ai corpi di Polizia Municipale.

Il rilascio di tale decreto è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:

  • godimento dei diritti civili e politici;
  • non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  • non essere stato espulso dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
  • idoneità al maneggio delle armi;
  • posizione regolare in ordine agli obblighi di leva.

Tali requisiti sono accertati dal  Prefetto che provvede alla revoca della qualifica di agente di P.S. se viene meno uno dei requisiti richiesti.

Chi può fare la richiesta

L'Amministrazione comunale interessata.

Cosa fare

L'istanza, in carta libera, a firma del Sindaco o di un Amministratore e con allegata la delibera di Giunta Municipale, è inoltrata al Prefetto.    

Dirigente: Dr.ssa Francesca ALTOMARE - VICEPREEFETTO

Responsabile del procedimento/Addetto:

Orario di apertura al pubblico : dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Telefono: 0161/225461

Fax: 0161/225466

Posta elettronica:

Posta elettronica certificata : protocollo.prefvc@pec.interno.it  

Riferimenti normativi:

  • Legge 7 marzo 1986 n. 65
  • Decreto Ministro dell' Interno 4 marzo 1987 n. 145
APPALTI G.A.P.

Dirigente Dell'Area: Dott.ssa Francesca ALTOMARE

Email Dirigente Dell'Area: francesca.altomare@interno.it

EMAIL P.E.C.: protocollo.prefvc@pec.interno.it

Ufficio antimafia
Addetto: 
Ricevimento: lunedì- venerdì  dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Telefoni:0161225411
Fax:0161225466

Email: 

Email P.E.C.: protocollo.prefvc@pec.interno.it

ABROGAZIONE
Con la circolare N. 11001/119/20(8) del 16/05/2014, il Ministero dell'Interno ritiene abrogato l'obbligo dell'invio dei modelli G.A.P. che venivano trasmessi alla Prefettura
 

ASSEGNI

L'emissione di assegni a vuoto costituisce illecito amministrativo punito con sanzioni pecuniarie e accessorie

 Dirigente Dell'Area: Dott.ssa Anna LAURENZA

Email Dirigente Dell'Area: anna.laurenza@interno.it

Posta elettronica certificata : protocollo.prefvc@pec.interno.it

Addetto:  Sig.ra Eleonora Dogliotti - Sig.ra Daniela Neri

Orari di ricevimento:

  •  Lunedì dalle 10:00 alle 12:00
  • Martedì dalle 10:00 alle 12:00
  • Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 10:00 alle 12:00
  • Venerdì dalle 10:00 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via San Cristoforo n.3

Email dell'ufficio: depenalizzazione.pref_vercelli@interno.it

Telefoni: 0161225453- 0161225428 Fax: 0161225431- 0161225466

 I reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista (scoperto) sono stati trasformati con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n.507 in illeciti amministrativi e pertanto puniti con sanzioni pecuniarie e con sanzioni accessorie.

 La sanzione amministrativa è stata graduata in relazione alla gravità dell'illecito: meno severa nell'ipotesi di assegni senza provvista, più severa per l'emissione di assegni senza autorizzazione.

 All'interno delle due fattispecie il legislatore ha previsto alcune tipologie di sanzioni nel caso in cui fossero stati emessi assegni che superano determinati importi (2.594 Euro, 10.329 Euro, 51.645 Euro) e nei casi di reiterazione delle violazioni.

 Entro 90 giorni (360 giorni per i residenti all'estero) dalla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca nel caso in cui non sia stato sollevato protesto, la Prefettura provvede alla notifica degli estremi della violazione ex art.14 della Legge 689/81 al traente, cioè al soggetto che ha firmato l'assegno, che ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi o documentazione .

 Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni dal termine di scadenza del titolo (vedi modello A) .

 La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto ovvero con quietanza liberatoria del portatore con firma autentica.

 La Prefettura, valutate le deduzioni presentate, determina con ordinanza l'importo della sanzione ovvero l'archiviazione del procedimento, secondo le disposizioni di cui al capo I e II della Legge 689/81.

 Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.

 E' previsto un archivio informatico presso la Banca d'Italia che conterrà tutte le informazioni sugli assegni bancari e postali e le carte di pagamento.

Altre notizie sono reperibili nelle F.A.Q.

  Chi può fare il ricorso

 Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.

  Cosa fare

 Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al   Giudice di Pace competente per territorio .

 L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria  (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria).

  Riferimenti normativi

 Legge 24 novembre 1981, n. 689

  • Legge 15 dicembre 1990, n. 386
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507
Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni)

l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S. , in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S. , non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario o dei titolari di altri diritti sul mezzo, cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.

Dirigente Dell'Area: Dott.ssa Anna Laurenza


Email Dirigente Dell'Area: anna.laurenza@interno.it

Orari di ricevimento : dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Posta elettronica :depenalizzazione.pref_vercelli@interno.it

Posta elettronica certificata : protocollo.prefvc@pec.interno.it

Chi può fare la richiesta:

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.

Cosa fare:

Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente il discarico della cartella esattoriale .

In tale caso il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Locale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Locale. Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo statale addetto ai servizi di polizia stradale (indicato nella cartella come STR - C.C. - G.d.F. ), il discarico dovrà essere richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente.

Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'opposizione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa, ai sensi degli artt. 22, 22 bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per le ipotesi non contemplate dalla stessa secondo quanto previsto dal Codice di procedura civile.

E' obbligatorio allegare all'opposizione la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.

In caso di esito positivo dell'opposizione il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.

Documentazione richiesta:

  1. Istanza compilata 
  2. Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento

Riferimenti normativi:

  • D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt. 205 e 206);
  • D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
  • Legge 24.11.1981, n. 689.
ATTIVITA' DEL N.O.T.

Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.

Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.

Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste  dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).

Dirigente Dott.ssa Cristina Lanini - Viceprefetto

Responsabile procedimento/Addetto dott.ssa Cristina Bottieri

Orario di apertura al pubblico _______________________

Telefono___________________________

Fax  _________________________

Indirizzo di posta elettronica protocollo.prefvc@pec.interno.it

A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO

La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti  è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.

Se il soggetto è minorenne sono inviati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.

Il soggetto, residente in provincia diversa da quella dove è avvenuto il sequestro della sostanza stupefacente, può essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso la Prefettura di residenza o di domicilio, a seguito di istanza da inviare al Prefetto del luogo ove è stato commesso l'illecito amministrativo. Il colloquio ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto.

Iter del procedimento a carico del detentore di sostanze stupefacenti

Il procedimento amministrativo può avere diversi sviluppi:

  1. Nel caso di prima segnalazione e solo per uso di sostanze di tipo leggero (hashish, marijuana) se ricorrono i presupposti che per il futuro il soggetto si astenga dal farne uso, il Prefetto può archiviare il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze in luogo delle previste sanzioni.
  2. Nel caso di seconda segnalazione per sostanze di tipo leggero, o di prima segnalazione per sostanze di tipo pesante (eroina, cocaina, anfetamine, ecstasy, LSD, ecc.), e in particolari casi anche solo per uso di sostanze leggere se ricorrono situazioni di disagio e comunque a rischio, nel corso del colloquio si propone al trasgressore l'affidamento al Servizio per le Tossicodipendenze dell'A.S.L. di residenza (Ser.T.) per l'effettuazione di programmi terapeutici socio-riabilitativi.

I predetti programmi prevedono oltre a controlli periodici dei cataboliti urinari, colloqui psicologici e/o sociali, se necessario interventi farmacologici e, nei casi particolarmente gravi, anche l'inserimento presso comunità terapeutiche.

Il N.O.T. verifica periodicamente con gli operatori del Ser.T. l'andamento del programma terapeutico.  Una volta comunicata la conclusione del programma il procedimento amministrativo a carico del soggetto verrà archiviato.

  1. Se il soggetto non si presenta al colloquio previsto , o rifiuta di effettuare il programma terapeutico, o lo interrompe senza giustificate motivazioni vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 75 del D.P.R.309/90 che prevedono la sospensione, da 1 a 4 mesi, della patente di guida, carta d'identità ai fini della validità per l'espatrio, passaporto e porto d'armi.

In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne da comunicazione al Ser.T. competente per territorio. (art.121 D.P.R. 309/90) .

I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce : l' archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente co n informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.).
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.

Le sanzioni amministrative, previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90 in caso di uso personale di sostanze stupefacenti, sono le seguenti:

  1.  sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
  2.  sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
  3.  sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  4.  sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Riferimenti normativi

  • Legge 24/11/81 n.689
  • Legge 26 giugno 1990 n.162
  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
  • Decreto 12 luglio 1990 n.186
  • D.P.R. 5 giugno n.171
  • Legge 18 febbraio 1999 n.45
Fondo edifici culto

Il Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) è un organo dello Stato con personalità giuridica, il cui legale rappresentante è il Ministro dell'Interno, che è coadiuvato da un Consiglio di Amministrazione.

Il Fondo è amministrato dal Ministero dell'Interno per mezzo della Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto e dalle Prefetture in sede periferica.

La Prefettura, quindi, cura tutti gli aspetti tecnico-amministrativo-finanziari connessi con la gestione dei beni del F.E.C. presenti in provincia.

Il patrimonio del Fondo Edifici di Culto è costituito da beni di varia natura, ma principalmente da edifici sacri.

Il compito del Fondo è di conservare le chiese aperte al culto pubblico, affidandole in uso all'autorità religiosa, e di assicurare il restauro e la conservazione degli edifici stessi e delle opere d'arte in essi custodite.

Tali edifici, circa 700, sono dislocati su tutto il territorio nazionale e tra essi figurano abbazie, basiliche monumentali e chiese più o meno famose, tutte comunque pregevoli testimonianze delle esperienze culturali e artistiche succedutesi nel corso dei secoli in Italia.

Il patrimonio proviene dagli ordini religiosi disciolti dalla apposita legislazione di fine '800 (leggi c.d. "eversive").

Dirigente :

Responsabile del procedimento/addetto: dott.ssa Lucia Castelluccio

Orario di apertura al pubblico: 10,00 - 12,00

Telefono: 0161/225435

Fax:

Indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefvc@pec.interno.it

Proprietà nella Provincia di Vercelli gestite dal F.E.C.:

Istituti di investigazione privata - Rilascio della licenza

Enti o privati che intendono eseguire investigazioni , ricerche , raccogliere informazioni per conto di privati devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività.

Il Prefetto è competente anche a rilasciare l'autorizzazione per poter effettuare  attività investigativa specificatamente tesa alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova da far valere nel contesto del processo penale (art. 327 bis del Codice di procedura Penale).

La  licenza ha validità annuale ed abilita alla conduzione di un istituto di investigazioni private.

Dirigente: dott.ssa Francesca Altomare - Viceprefetto

Responsabile del procedimento/addetto: _________________

Orario di apertura al pubblico: _____________________

Telefono: 0161/225411

Fax: _______________________

Indirizzo di posta elettronica: __protocollo.prefvc@pec.interno.it

Chi può fare la richiesta

La domanda  per ottenere il rilascio della licenza deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale che richiede il rilascio della licenza ovvero  dal legale rappresentante, ove trattasi di società.

Requisiti richiesti

  • Essere cittadini italiani ovvero di Paesi appartenenti all'unione Europea
  • Possedere la capacità di obbligarsi
  • Non aver riportato condanne per delitti non colposi, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personale o ad ammonizioni, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, ovvero per violenza e resistenza all'autorità

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata  o inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Prefettura ove è fissata la sede dell' istituto di investigazione privata

Documentazione richiesta     

  1.  domanda in bollo da € 14.62 (vedi il modello 1)                                                 
                                              (vedi il modello 1 bis - art. 327 bis c.p.p.)
  2. documenti attestanti la capacità tecnica richiesta dall'art. 136 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (ad esempio con curriculum vitae , specifiche conoscenze tecniche ) e la specifica esperienza professionale per garantire il corretto esercizio dell'attività , richiesto dall'art. 222 del D. Lgs. 28/07/1989, n. 271 ( nel solo caso di attività investigativa per l'individuazione degli elementi di prova da far valere in un processo penale)
  3. due copie della tabella delle operazioni che si intendono compiere con le relative tariffe , da indicare nella misura massima
  4. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, la posizione riguardo gli obblighi militari,. e precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e carichi pendenti o assenza degli stessi ( se trattasi di società la dichiarazione sostitutiva dei certificati deve essere presentata da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione) ovvero i relativi certificati
    (vedi il modello di  autocertificazione 1a)
    (vedi il modello di  autocertificazione 2a - art. 327 bis c.p.p.)

Se  il richiedente è una società la domanda , di cui al punto 1, dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'Istituto. Inoltre, dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva:

  1. copia conforme del verbale dell'Assemblea dei soci concernente la nomina del Consiglio di Amministrazione della società
  2. copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, attestante l'iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A nonché il numero della partita IVA ovvero i relativi certificati

Allegato 1: modello 1 bis - art. 327 bis c.p.p.

Istituti di investigazione privata - Rinnovo della Licenza

Per proseguire l'attività di gestione di un Istituto,  il titolare della licenza deve presentare -almeno 30 giorni prima della scadenza- una dichiarazione di responsabilità circa l'intendimento di proseguire il servizio.

Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità,  dispone automaticamente il rinnovo annuale della licenza

Competente a rinnovare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia ove è fissata la sede dell' istituto di investigazione

Chi può fare la richiesta

La dichiarazione deve essere presentata dal titolare della licenza in scadenza

Cosa fare

La domanda, unitamente alla dichiarazione richiesta, deve essere presentata  o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento alla Prefettura-U.T.G. ove è fissata la sede dell' istituto di investigazione

Documentazione richiesta

Dichiarazione di prosecuzione dell'attività   in bollo da € 14.62

Istituti di investigazione privata - Approvazione della tabella e delle tariffe e delle operazioni svolte

La tabella delle operazioni che l'Istituto intende svolgere, con l'indicazione delle relative tariffe, deve essere approvata dal Prefetto.

Chi può fare la richiesta

Il titolare o il legale rappresentante dell'Istituto

Cosa fare

La domanda, diretta ad ottenere l'approvazione delle tabelle delle operazioni con l'indicazione  delle tariffe, deve essere presentata o inviata al Prefetto, unitamente all'istanza diretta ad ottenere il rilascio della licenza per gestire l'Istituto di investigazione.

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 14.62 (vedi modello 3)
  2. due copie della tabella delle operazioni con le relative tariffe, da indicare nella misura massima
  3. relazione che illustri gli elementi presi in considerazione per la determinazione delle suddette tariffe
Istituti di investigazione privata - Approvazione delle modifiche dei Comuni

L'istituto può presentare richiesta per variare, per documentati e giustificati motivi, i Comuni ove opera.

Chi può fare la richiesta

Il titolare dell'Istituto di Investigazione autorizzato ovvero il rappresentante legale ove trattasi di società

Cosa fare

Il richiedente deve presentare al Prefetto una domanda con la quale chiede l'autorizzazione a svolgere l'attività dell'Istituto in altri Comuni, oltre a quelli già indicati nella licenza.

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 14.62 (vedi modello 4)
  2. relazione che giustifichi la richiesta di aumentare il numero dei Comuni ove l'Istituto intende operare atti e/o documenti che dimostrino la necessità di aumentare i Comuni in cui l'Istituto intende svolgere la propria azione
Istituti di investigazione privata - Cambio di sede dell'Istituto

Il cambio della sede operativa dell'Istituto  deve essere approvato dal Prefetto.

Il cambio della sola sede legale dell'Istituto deve essere comunicato alla Prefettura - U.T.G. per la presa d'atto della nuova sede.

Chi può fare la richiesta

La domanda per l'approvazione del cambio della sede operativa dell'Istituto dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'Istituto

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata  alla Prefettura  della provincia ove ha la sede operativa l'Istituto

Documentazione richiesta

  1. domanda , in bollo da  € 14,62   (vedi il modello 5)
  2. certificato aggiornato del registro ditte della C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione  
    (vedi il modello di autocertificazione 3a)
  3. documentazione tecnica illustrativa della nuova sede
Legalizzazione documenti

La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un  documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa.

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle  firme su documenti da e per l'estero.

La Prefettura-U.T.G. legalizza:

  • atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
  • atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.

ATTENZIONE

La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.

La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna

I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d. "Apostille" (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione.

Dirigente: Dr.ssa Cristina Lanini

Responsabile del procedimento/Addetto: Dr.ssa Rosa Tuscano

Orario di apertura al pubblico: solo su appuntamento

Telefono: 0161225470

Indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefvc@pec.interno.it

Chi può fare la richiesta:

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero.

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.

Cosa fare

L'interessato o altra persona delegata può presentare e/o ritirare la documentazione da legalizzare direttamente in  Prefettura.

E' possibile trasmettere per posta il documento avendo cura di indicare l'indirizzo al quale il documento dovrà essere restituito.

Documentazione richiesta:

L'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.

Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo (€ 14,62), salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Riferimenti normativi:

  • D.P.R. 28/12/2000, n. 445
  • D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)
  • Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
  • Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961
  • Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968
Orfani di guerra ed equiparati

Presso la Prefettura - U.T.G. è istituito l'Elenco Provinciale degli Orfani di Guerra.

Chiunque sia figlio di persona deceduta per cause di guerra oppure di persona equiparata ad orfano di guerra (es: figli di invalidi di guerra) può richiedere l'iscrizione al suddetto elenco al fine di acquisire il riconoscimento dello status di "orfano di guerra o categoria equiparata", necessario per usufruire dei benefici giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente    

Dirigente ______________________________

Responsabile procedimento/Addetto ___________________

Orario di apertura al pubblico _______________________

Telefono___________________________

Fax  _________________________

Indirizzo di posta elettronica __________________________

Chi può fare la richiesta

I cittadini italiani :

  • orfani di genitore deceduto per cause di guerra
  • figli di invalidi di guerra , il cui genitore sia beneficiario di pensione di guerra di 1^ categoria ovvero di pensione di guerra dalla 2^ all'8^ categoria, con godimento dell'assegno di incollocabilità

Per il riconoscimento dello status di "orfano di guerra o categoria equiparata" è necessario che gli orfani o i figli fossero minorenni al momento della morte ovvero del riconoscimento dell'invalidità di guerra del genitore

Cosa fare

Domanda in carta libera, indirizzata alla Prefettura - U.T.G. di residenza del richiedente

L'interessato può richiedere alla Prefettura - U.T.G. il rilascio di certificati che attestano  lo status di "Orfano di guerra o persona equipara" 

Documentazione richiesta

  1. domanda
    (vedi il modello Mod. A - Iscrizione all'Elenco Provinciale degli Orfani di Guerra)
    (vedi il modello Mod. B - Richiesta attestato orfano di guerra)
  2. " determinazione " (mod. 331), in copia autentica, rilasciata dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari, dalla quale risultino la categoria e la decorrenza originaria della pensione percepita dalla vedova o dall'orfano. In caso di pensioni concesse per invalidità dovuta a ferite o malattie contratte in guerra, la determinazione deve riferirsi alla pensione originaria dell'invalido e contenere l'indicazione del godimento (da parte dell'invalido) dell'assegno di incollocabilità, se riferita a pensione dalla 2^ all'8^ categoria
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato , attestante il luogo e la data di nascita, lo stato di famiglia storico e la morte del genitore

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915
  • L. 13 marzo 1958, n. 365
  • L. 585 28 luglio 1971 n. 585

Vedi, anche , L. 26 gennaio 1980, n. 9; D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; L. 6 ottobre 1986, n. 656

Permessi di circolazione

Il Prefetto, ogni anno, emette un decreto - in base a quanto stabilito dal Codice della Strada e da un Decreto annuale del Ministero dei Trasporti - con il quale viene approvato un calendario delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati di tutte o alcune categorie di veicoli.

Il Prefetto su istanza degli interessati può autorizzare, in deroga alle disposizioni vigenti e per accertate necessità, la circolazione di tali automezzi nei giorni del divieto.

Dirigente: dott.ssa Anna Laurenza

Responsabile del procedimento/addetto: sig. Fabrizio Valentini

Orario di apertura al pubblico: 10.00 - 12.00

Telefono: 0161/225408

Fax: _______________________

Indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefvc@pec.interno.it

Chi può fare la richiesta

I casi nei quali è possibile chiedere l'autorizzazione alla circolazione sono  espressamente previsti  dal decreto del Prefetto di approvazione del calendario annuale (ciascuna Prefettura deve inserire il proprio decreto)

Cosa fare

L'istanza deve essere indirizzata alla Prefettura-U.T.G. della provincia di partenza, almeno 10 giorni prima della data di inizio del trasporto per il quale si chiede l'autorizzazione alla circolazione.

L'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-U.T.G. nel cui territorio di competenza ha sede legale la società che esegue il trasporto.

La domanda in bollo da € 16,00 deve contenere:

  • Generalità del richiedente
  • Targa e tipo di automezzo
  • Itinerario (luogo di partenza - di arrivo e percorsi con denominazione delle relative direttrici da percorrere)
  • Merci da trasportare (merci deperibili ecc.)
  • Motivo per la quale si chiede l'autorizzazione
  • Periodo (non superiore a 4 mesi estendibile a 6 mesi per le merci deperibili)

Al momento del ritiro dovrà essere prodotto un numero di marche da bollo da € 14,62 e di copie fotostatiche della istanza pari al numero degli automezzi per i quali è richiesta l'autorizzazione.

Per i veicoli provenienti dall'estero , la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della provincia di confine dove ha inizio il viaggio in territorio italiano.

Riferimenti normativi:

  • Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art. 6)
  • Decreto annuale del Prefetto
RICONOSCIMENTO QUALIFICA Profughi ed equiparati

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI PROFUGO

La Prefettura-U.T.G. riceve ed istruisce  le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo. Il decreto di riconoscimento della qualifica di "profugo", emesso dal Prefetto, consente agli interessati di usufruire dei benefici giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente.

La  Prefettura-U.T.G. che ha emesso il decreto rilascia anche gli attestati di riconoscimento della qualifica di profugo.

Dirigente  dott.ssa Cristina Lanini - Viceprefetto

Responsabile procedimento/Addetto  sig.ra Antonella Spezia       

Orario di apertura al pubblico  ________________                                 

Telefono  0161/225426                        

Fax  _____________________________                                         

Indirizzo di posta elettronica    protocollo.prefvc@pec.interno.it 

Chi può fare la richiesta

I cittadini italiani e i loro familiari a carico, possono presentare domanda per ottenere il riconoscimento della qualifica di profugo ove in possesso dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 763

Presupposti della qualifica di profugo:

  1. Sono considerati profughi della Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia i cittadini italiani, già residenti prima del 10 febbraio 1947 nei predetti territori, che:
    • siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
    • trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra od di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
    • siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.
  2. sono considerati profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranità dello stato italiana sia stata ripristinata prima dell'entrata in vigore della legge 763/81.
  3. sono considerati profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.
  4. sono considerati profughi da territori esteri rimpatriati per stato di necessità al rimpatrio , i cittadini italiani che siano rimpatriati dai paesi esteri o trovandosi in italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio.
  5. sono considerati profughi i figli di profughi nati nei territori di provenienza o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal paese di provenienza, purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà.

Il riconoscimento tardivo "ora per allora" può essere richiesto da coloro che, all'epoca del rimpatrio, si trovavano nelle condizioni di fatto per ottenere la qualifica in quanto assistiti come profughi ovvero da coloro che erano minori di età e non sono stati inseriti nel decreto di concessione della qualifica rilasciato ai genitori. 

Possono altresì presentare domanda di riconoscimento della qualifica di profugo i cittadini italiani e i familiari a loro carico, residenti in qualsiasi paese estero, rimpatriati a seguito dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio, dichiarato con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze.

Cosa fare

Domanda, in carta libera, indirizzata alla Prefettura-U.T.G. nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o a quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la propria residenza.

Documentazione richiesta

  1. Domanda, in carta semplice          
  2. Attestato di rimpatrio rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza (autocertificabile con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)
  3. Attestato di bisogno rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza (autocertificabile con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)
  4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato, attestante il luogo e la decorrenza dell'attuale residenza in Italia e lo stato di famiglia ovvero la relativa certificazione

2) INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO

Ai profughi che versano in uno stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorità consolare o diplomatica italiana per le condizioni economiche dell'interessato nel paese di provenienza e accertato dal Ministero dell'Interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica, spetta un'indennità di sistemazione e gli ulteriori benefici previsti dalla norma.

I benefici possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio  autocertificano, sotto la propria responsabilità, di versare in stato di bisogno.

Chi può fare la richiesta

Coloro i quali hanno ottenuto il decreto di riconoscimento della qualifica di profugo

Cosa fare

Domanda, in carta libera, indirizzata alla Prefettura-U.T.G. nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o a quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la propria residenza.
L'indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita da oltre sei mesi dalla data di partenza dal paese di provenienza.
L'indennità di sistemazione e il contributo straordinario pro-capite giornaliero è concesso per un periodo massimo di sei mesi.
Nelle more della erogazione dell'indennità di sistemazione o del contributo straordinario, il Ministero dell'interno cura la prima sistemazione dei profughi sprovvisti dei mezzi di sostentamento.

Documentazione richiesta

  1. Domanda, in carta semplice
  2. Attestato di rimpatrio rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza
  3. Attestato di bisogno rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza
  4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato, attestante il luogo dell'attuale residenza in Italia  ovvero la relativa certificazione

Riferimenti normativi

  • Circ. P.C.M. Dica 2428/terza/19.10.6.1 del 15.3.2002
  • Legge 15 ottobre 1991 n. 344
  • Legge 26 dicembre 1981, n. 763
Rifugiati politici

Riconoscimento dello status di "rifugiato"

Il riconoscimento può essere richiesto solo da coloro che, nel Paese di provenienza, hanno subito persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche ovvero hanno fondato e ragionevole timore di subire tali persecuzioni nel caso in cui vi facciano ritorno.

Il richiedente può scaricare l' opuscolo informativo del Ministero dell'Interno, tradotto in arabo, francese, inglese, spagnolo e il modello di domanda.

Istanza per contributo prima assistenza

Coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di "rifugiato politico" con decisione della "Commissione Nazionale o Territoriale per il diritto di asilo" possono ottenere le seguenti tipologie di contributo di prima assistenza: sostentamento proprio e dei propri familiari, salute e cure mediche; sostegno allo studio; integrazione all'attività lavorativa.

Il titolo di contributo cessa il giorno in cui viene comunicata al richiedente la deliberazione sulla sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Chi può fare la richiesta

I soli richiedenti il riconoscimento lo status di rifugiato che hanno diritto all'accoglienza e per i quali non è stato individuato un posto in accoglienza nei centri del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo ovvero nei centri governativi.

La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata dalla Prefettura-UTG.

Cosa fare

Domanda di contributo in carta semplice, con allegata copia del permesso di soggiorno, deve essere presentata all'ufficio stranieri della Questura in cui è stata presentata la domanda di asilo (o in quella territorialmente competente). La Questura la trasmette alla Prefettura-UTG.

Normativa di riferimento

  • decreto legge 28 novembre 2005, n. 140
  • decreto Ministero Interno n. 237 del 24.07.1990;
  • decreto Ministero Interno n. 284 del 24.06.1998;
  • decreto legge n. 416 del 30.12.89, convertito con modificazioni dalla legge n.39 del 28.2.1990;
  • legge 30 luglio 2002, n. 189 (art. 31-32) recante modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
  • D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Sequestro veicoli

Sequestro veicoli

Dirigente Dell'Area: Dr.ssa Anna Laurenza - Viceprefetto
Email Dirigente Dell'Area: anna.laurenza@interno.it

Sequestro veicoli

Responsabile del procedimento:

Addetti: Sig.ra Floariana Salvadori
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
  • Martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
  • Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
  • Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
  • Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Ubicazione dell'Ufficio:Via san Cristoforo n.3 - piano terra

Email dell'ufficio: protocollo.prefvc@pec.interno.it

Telefoni: 0161225456

IL SEQUESTRO E L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA  

Alcune violazioni del Codice della Strada comportano, quale sanzione amministrativa accessoria, la confisca del veicolo e, in tali circostanze, l'organo accertatore ne dispone il sequestro.

Sequestro operato per mancanza di copertura assicurativa

  • Quando il sequestro è stato effettuato per la violazione dell'art.193 C.d.S. (mancanza di copertura assicurativa R.C.), il proprietario potrà rientrare in possesso del veicolo provvedendo agli adempimenti previsti da detto articolo di legge.
  • Il dissequestro deve essere richiesto all'Ufficio o Comando accertatore solo previa dimostrazione di aver effettuato tutti i seguenti adempimenti:
    • pagamento della sanzione indicata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta, pari a euro 841,00) entro sessanta giorni dalla notifica;
    • pagamento del premio assicurativo (il contratto deve essere di durata annuale e il periodo di copertura assicurativa deve essere di almeno sei mesi)
    • pagamento delle eventuali spese di trasporto e custodia in depositeria.
  • In alternativa il proprietario, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, può chiedere al Comando che ha accertato l'infrazione di demolire e di radiare dalla circolazione il veicolo. In tal caso la sanzione è ridotta ad un quarto. Il Comando accertatore restituirà all'interessato i documenti di circolazione per effettuare le necessarie operazioni, previo versamento di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale indicata nel verbale. Ad avvenuta demolizione, certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo della sanzione. In caso di rottamazione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.

IMPORTANTE: Quando il veicolo intestato al conducente circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti la confisca del veicolo è obbligatoria e il pagamento della sanzione pecuniaria è ingiunto con provvedimento del Prefetto.

  • In tutti gli atri casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca obbligatoria del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
  • Il Prefetto, esaminati gli atti e gli eventuali ricorsi, dispone il dissequestro o emette il provvedimento di confisca del mezzo.
  • In caso di sequestro il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare e/o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818,00 a euro 7.276,00 nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto nel deposito del cosiddetto "custode acquirente".
  • Il mancato ritiro del veicolo dalla depositeria da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 del Codice della Strada o da parte dell'autore della violazione, entro 10 giorni dal sequestro, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede contestualmente al verbale di sequestro; il termine di dieci giorni decorre dalla data della notifica del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo accertatore ne dispone sempre la rimozione ed il trasporto presso il deposito del custode acquirente dove è custodito per trenta giorni . Trascorso tale periodo, il proprietario deve chiederne l'affidamento in custodia entro i successivi dieci giorni.
  • Ogni variazione del luogo di custodia dovrà essere formalmente autorizzata dall'Ufficio o Comando che ha provveduto al sequestro.

Chi può fare la richiesta

  • Il ricorso avverso il sequestro può essere presentato dal trasgressore, dal proprietario o da altro soggetto legittimato ai sensi dell'art.196 C.d.S., che abbia ricevuto la notifica del relativo verbale. I soggetti interessati possono ricorrere al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, chiarendo i motivi per i quali si ritiene che il sequestro sia ingiusto o errato.
  • In caso di accoglimento del ricorso viene disposto il dissequestro del veicolo, in caso di rigetto, invece, il veicolo è confiscato.
  • Se il sequestro è stato operato a seguito di una violazione del Codice della Strada costituente reato, per la quale è prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, il ricorso dovrà essere presentato all'Autorità Giudiziaria, così come disposto dall'art. 224 ter C.d.S.. La confisca del veicolo sarà adottata dal Prefetto, alla definizione del procedimento penale, a seguito di trasmissione, da parte della cancelleria del Giudice, del la sentenza o del decreto penale di condanna divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale.

Per le modalità di ricorso avverso il verbale di accertamento consultare l'apposita sezione " Ricorsi per violazioni al Codice della Strada " tenendo conto che, se il verbale non è oblabile in misura ridotta, l'opposizione deve essere effettuata esclusivamente contro l'ordinanza ingiunzione del Prefetto.

Riferimenti normativi:

  • Legge 24.11.1981 n. 689
  • Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada)
  • D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada)
Spettacolo

Presso la Prefettura è istituita la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La Commissione, come prevede l'art. 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940, n. 635):

  • Esprime un parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
  •  verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell'agibilità).

Dirigente: dott.ssa Anna Laurenza - Viceprefetto

Responsabile del procedimento/addetto:  dott.ssa Antonella CRINO'

Orario di apertura al pubblico: _____________________

Telefono: _0161/225449

Indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefvc@pec.interno.it

Chi può fare la richiesta

Gestori di locali pubblici e organizzatori di manifestazioni pubbliche possono presentare domanda per la verifica di agibilità e/o il parere di fattibilità tramite il Comune competente al rilascio della licenza di agibilità e di esercizio.

Cosa fare

Il parere e la verifica vengono richiesti dal Comune ove ha sede il locale o l'impianto competente a rilasciare la licenza di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) e di esercizio (art. 68 T.U.L.P.S.), ove prevista. Le relative domande devono essere indirizzate al Sindaco, che provvederà ad inoltrarle alla competente Prefettura-U.T.G., e devono contenere le seguenti indicazioni:

  1. Tipo di richiesta:
    • a. Esame progetto per parere preventivo di fattibilità. Specificare se si tratta di:
      • nuova realizzazione;
      • variazione allo stato attuale;
      • adeguamento alle norme vigenti;
      • integrazione a precedente progetto;
      • attuazione di precedenti prescrizioni.
    • b. Sopralluogo per verifica dell'agibilità.
  2. Tipo di attività (con riferimento al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" -, S.O. n. 149 alla G.U., S.G. n. 214 del 12.9.1996 - art. 1 per i locali di pubblico spettacolo e al Decreto 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" -, S.O. n. 61 alla G.U., S.G. n. 85 dell'11.4.1996 - art. 1 per gli impianti sportivi).
  3. Dati relativi al proprietario (o al responsabile legale dell'attività, se l'immobile è condotto in locazione):
    • Nome e cognome;
    • data e luogo di nascita;
    • residenza;
    • recapito telefonico.
  4. Nome, cognome e recapito telefonico del progettista.
  5. Eventuali riferimenti a precedenti atti della C.P.V.L.P.S. (citare n. di protocollo e data).
  6. Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda.

Riferimenti normativi

  • Art. 19 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977
  • Art. 80 del T.U.L.P.S
  • Artt. 141 e 142 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.
  • D.P.C.M. 1/3/1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
  • D.P.C.M. 12.3.1994 (Istituzione del Dipartimento dello Spettacolo)
  • D.P.C.M. 8.9.1994 (Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche)
  • D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.
  • Decreto del Ministero dell'Interno 25.8.1989 (norme per la sicurezza, per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi
  • Decreto del Ministero dell'Interno datato 22.2.1996 n. 261 regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di trattenimento
  • Decreto del Ministero dell'Interno del 12.4.1996 sulle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati da combustibili gassosi
  • Decreto legge 30.9.1994 n. 562
  • Decreto Ministero dell'Interno 18/3/1996 n. 61 "Norme per la costruzione e la sicurezza degli impianti sportivi", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con decreto del Ministro dell'Interno del 06 Giugno 2005
  • Decreto Ministero dell'Interno del 19/8/1996 n. 149 sull'approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
  • Legge 9.1.1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
  • D.P.R. 24.7.1996 n. 503
Vittime di estorsione, criminalità organizzata, usura e reati di tipo mafioso

Per combattere efficacemente il fenomeno dell'estorsione è previsto un fondo di solidarietà.

Il Fondo di solidarietà viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di estorsione.

L'elargizione è concessa ai soggetti vittime di richieste estorsive:

  • allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione
  • in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale

Dirigente Dell'Area: Dott.ssa Francesca ALTOMARE
Email Dirigente Dell'Area:   francesca.altomare@interno.it  
Responsabile del procedimento:  Dott.ssa Antonella CRINO'
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 10:00 alle 12:00
  • Martedì dalle 10:00 alle 12:00
  • Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 10:00 alle 12:00
  • Venerdì dalle 10:00 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Piano I -
Email dell'ufficio:   protocollo.prefvc@pec.interno.it
Telefoni: 0161225411   

Chi può fare la richiesta

Colui che ha assunto la veste di parte offesa, per il tramite del Prefetto della Provincia, ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo.

Soggetto esercente un'attività economica e/o professionale appartenenti ad associazioni di solidarietà l'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati nei punti precedenti, che, in conseguenza dei delitti previsti dalla legge, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.

Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali se, in conseguenza dei delitti previsti dai precedenti punti, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli; b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona

Fermo restando l'ordine indicato dal punto precedente, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.

I beneficiari entro 12 mesi devono produrre idonea documentazione comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.

Requisiti per l'elargizione del fondo

  • La domanda deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive
  • in caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di 1 anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia
  • i termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive

Condizioni per la concessione del fondo

La concessione del fondo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

1) L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:

  • non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive
  • non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell' art. 12 del c.p.p.
  • non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze
  • abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza

2)  l'elargizione è, altresì, concessa a condizione che l'istante non sia condannato per un delitto    al quale consegua l'inabilità all'esercizio dell'attività economica e/o professionale
3)  l'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1990

Tipologia del danno:

Le vittime di richieste estorsive possono beneficiare del ristoro relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e lesioni personali.
Nel caso in cui l'istante abbia aderito alle richieste estorsive, viene ristorato il danno successivo alla denuncia ed a quello relativo a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia gli appartenenti ad associazioni di solidarietà beneficiano del ristoro del danno a beni mobili o immobili ovvero lesioni personali.
Se esercenti attività economica anche il danno da mancato guadagno i soggetti non previsti dai due casi sopracitati beneficiano del ristoro del danno per lesioni personali ovvero a beni mobili o immobili per i seguenti soggetti superstiti ( coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati prima, conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona) vengono applicate le stesse previsioni di cui ai precedenti punti.

L'elargizione è corrisposta in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore ad euro 1.549.370,70.

 Cosa fare

La domanda è presentata al Prefetto della Provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto. La data di presentazione della domanda è immediatamente comunicata all'Ufficio VIII - Rapporti con il Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura -, unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico l'istante può chiedere l'intero importo e/o provvisionale fino alla misura massima del 70%

La presentazione dell'istanza deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente indirizzo: https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php  ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente" e nel "Manuale multimediale.

Documentazione richiesta:

L'istanza deve contenere:

  • le generalità dell'istante
  • il tipo di beneficio richiesto
  • la data di presentazione della denuncia
  • la determinazione del danno
  • la destinazione della somma richiesta, corredata da tutta la documentazione prevista dall' art. 9 del D.P.R. 455/99

Revoca dell'elargizione:

La concessione dell'elargizione è revocata:

  1. se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte
  2. se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima
  3. se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al   decreto di concessione
  4. ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 3) 

Per ulteriori approfondimenti visita la pagina del sito del Ministero dell'Interno

Riferimenti normativi

  • Legge 23 febbraio 1999 n. 44 " Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura"
  • D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

E' considerato vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.

A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici (ad esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale ecc.)

Il Prefetto cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici (speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.

Il Prefetto rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto - vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari superstiti - la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).

Dirigente: Dott.ssa Francesca ALTOMARE

Orario di apertura al pubblico: 10,00 - 12,00

Telefono: 0161/225411

Fax: 0161/225466

Indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefvc@pec.interno.it
 

Chi può fare la richiesta:

Chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato nonché i loro familiari superstiti.

Per familiari della vittima si intendono:

1) coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;

2) figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;

5) in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio .

I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82).

Requisiti per l'accesso ai benefici

  •   La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
  • i familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2,3,4 e5;
  • la vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.

Cosa fare:

A partire dal 1° marzo 2022 le vittime del terrorismo o i loro familiari interessati ai benefici economici previsti dalla legge n.206/2004 dovranno presentare domanda esclusivamente online sul nuovo portale servizi del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, accedendo alla relativa procedura tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale).

Con l'accesso online alla procedura si completa il processo di informatizzazione della presentazione e della gestione delle domande relative ai benefici economici riconosciuti dalla legge alle vittime civili del terrorismo e delle mafie e/o ai loro familiari.

In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o l'assegno.

In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo ( T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto.

 Riferimenti normativi:

  • Legge 13.8.1980, n. 466 (G.U. n. 230 del 22.8.80)
  • Legge 20.10.1990, n. 302 (G.U. n. 250 del 25.10.90)
  • Legge 23.12.2000 n. 388 art. 82
  • Legge 3.8. 2004 n. 206
Ultimo aggiornamento
Martedì 7 Maggio 2024, ore 15:40