DAL 5 DICEMBRE 2019, PER LE DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELL'ART. 5 E 9 DELLA LEGGE N. 91 DEL 1992, È STATO INTRODOTTO IL REQUISITO DEL POSSESSO DI UN'ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

Per dimostrare la conoscenza richiesta, livello B1 del QCER, all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In alternativa, i richiedenti, dovranno produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana rilasciata da: Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società Dante Alighieri e dalla connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.

Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso indicando gli estremi dell'atto mentre, se si tratta di istituto o ente privato, dovranno produrne copia autenticata.

SONO ESENTATI DAL PREDETTO ONERE coloro i quali hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, art. 4 bis D. Lgs. n. 286/1998 e D.P.R. n. 179/2011, e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, art. 9 D. Lgs. n. 286/1998, che dovranno solo fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

  

Di seguito alla pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta ufficiale n. 231 del 04.10.2018, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 ( http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg) , in vigore dal 05.10.2018 e attualmente in corso di conversione in legge, si segnalano di seguito le principali novità riguardanti il Servizio Cittadinanza, facendo riserva di pubblicare successivamente ulteriori notizie derivanti sia dalla legge di conversione che dalle istruzioni ministeriali che dovessero pervenire al riguardo:

  • il contributo per le istanze di concessione della cittadinanza (sia per residenza che per matrimonio) aumenta da 200 a 250 euro;
  • il termine di definizione dei procedimenti di cittadinanza (sia per residenza che per matrimonio) passa a quarantotto mesi (quattro anni) dalla data di presentazione della domanda, anche per i procedimenti già in corso;
  • il termine massimo dei due anni per l'emanazione del provvedimento di rigetto delle istanze per matrimonio viene eliminato (mentre non era già previsto in quelle per residenza).

 

In attesa di apposite istruzioni dal Ministero dell'Interno, per le istanze presentate dal 5 ottobre 2018 potrà essere utilizzato il modello di bollettino di conto corrente postale pubblicato come allegato.

 

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e regolamenti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art.5 L.91 del 5 febbraio 1992)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Dirigente: dott. Francesco Cardellicchio

Responsabile del procedimento/Addetto      

Concessione per matrimonio: sig. Roberto NATTA      
Telefono: 0183-689 420      
Indirizzo di posta elettronica: roberto.natta@interno.it      
Orario di apertura al pubblico:  solo previo appuntamento      

Concessione per residenza: sig.re Rossella STEFANOLO, Annamaria CAUVIN      
Telefono: 0183-689 481      
Indirizzo di posta elettronica: rossella.stefanolo@interno.it , annamaria.cauvin@interno.it

Orario di apertura al pubblico:  solo previo appuntamento      
 

 

Riferimenti normativi:

 

1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana. 

Puoi fare la richiesta se :

  • risiedi legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; (*)
  • sei residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

(*) Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. 
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-U.T.G. del luogo di residenza. Se risiedi all'estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L'istanza, compilata sull'apposito modello in stampatello e con penna nera, sul quale va apposta una marca da bollo da € 16,00 deve essere corredata oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 250,00. 


Documenti da allegare alla domanda: 

-  n.1 originale + fotocopia  dell' ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA rilasciato dal paese d'origine e completo di tutte le generalità, debitamente legalizzato o apostillato e munito di traduzione ( ugualmente legalizzata o apostillata); 

- n.1 originale + fotocopia  del CERTIFICATO PENALE rilasciato dal  paese d'origine, debitamente legalizzato o apostillato e munito di traduzione (ugualmente legalizzata o apostillata);

I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e la traduzione deve essere resa conforme dal: 
- Consolato italiano nel paese di nascita 
- oppure dal Consolato del proprio paese in Italia 
- oppure dal Cancelliere del Tribunale italiano presente nella provincia, con asseverazione. 
La traduzione non può essere eseguita dall'istante o dal coniuge

Attenzione : nel fare le fotocopie del nascita e del penale i documenti dovranno essere mantenuti uniti ( e non spinzati ) al fine di non alterare le timbrature di raccordo apposte al momento del rilascio.

- RICEVUTA DI VERSAMENTO DI € 250,00 DA EFFETTUARSI mediante versamento sul C/C n.809020 intestato al MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA, causale: CITTADINANZA - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94

- n.1 fotocopia del  PERMESSO O CARTA DI SOGGIORNO ( se su tessera fronte e retro ingranditi) con indicato il recapito telefonico 
(se il permesso è scaduto fare fotocopia della ricevuta postale per il rinnovo);

- n.1 fotocopia del PASSAPORTO (solamente pagine scritte o timbrate);

- n.1 fotocopia della CARTA D'IDENTITA' ( se l'istanza viene trasmessa per posta o tramite agenzia); 

- n.1 originale del CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE ( se appartenente a una di queste categorie ). Se il rifugiato non è in grado di produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, può produrre un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti la posizione giudiziaria nel suo paese.

CONTROLLARE CHE I DATI ANAGRAFICI CONCORDINO SU TUTTI I DOCUMENTI

ATTENZIONE: TUTTE LE FOTOCOPIE DEVONO ESSERE PRODOTTE IN BIANCO E NERO (NON A COLORI), E FACENDO IN MODO CHE SIANO SUFFICIENTEMENTE NITIDE DA RENDERE VISIBILI TUTTE LE TIMBRATURE E LE FIRME ( in caso contrario andranno scurite)

COMUNICARE ALL'UFFICIO CITTADINANZA OGNI VARIAZIONE DI INDIRIZZO

 

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Ministro dell'Interno viene notificato all'interessato dalla Prefettura - U.T.G. di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Per approfondimenti LINK alla pagina cittadinanza del sito M.I.

2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

Chi può fare la richiesta :

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

N.B. Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di: 

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

Cosa fare :

Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link:

 

https://portaleservizi.dlci.interno.it

 

Documenti da scansionare:  

  • estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente legalizzato o apostillato e munito di traduzione ( n. 1 originale + 1 fotocopia) ;
  • certificato penale rilasciato dal Paese d'origine debitamente legalizzato o apostillato e munito di traduzione ( n. 1 originale + 1 fotocopia ); 

    I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua  italiana e la traduzione deve essere resa conforme dal: 
    - Consolato italiano nel paese d'origine 
    - oppure dal Consolato del proprio paese in Italia 
    - oppure dal Cancelliere del Tribunale italiano presente nella provincia con relativa asseverazione. 
    La traduzione non può essere eseguita dall'istante o dal coniuge.
  • ricevuta di versamento del contributo di € 250 da effettuarsi tramite versamento sul C/C n.809020 intestato al MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA, causale: CITTADINANZA - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94  

    Il rifugiato politico e l'apolide con 5 anni di residenza legale, in luogo dell'estratto dell'atto di nascita da richiedere nel paese d'origine, possono produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori; in luogo del certificato penale possono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attestino, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza (art. 9, c. 1, lett. e / art. 16, c. 2).

Lo straniero nato in Italia o ascendente in linea retta di cittadino italiano entro il II grado con 3 anni di residenza legale , deve produrre anche certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al II° grado (art. 9, c. 1, lett. a).

Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano con 5 anni di residenza legale , deve produrre anche la sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art. 9, c. 1, lett. b).

Lo straniero che è stato 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano deve produrre anche la documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art. 9, c. 1, lett. c).

Occorre comunicare all'Ufficio Cittadinanza ogni variazione di residenza.

 

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato dalla Prefettura - U.T.G. all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

 

COME COMUNICARE COL MINISTERO DELL'INTERNO

 Sono attive le nuove modalità per comunicare con gli uffici del ministero dell'Interno che si occupano di cittadinanza PER RESIDENZA :

Il Ministero dell'Interno ha comunicato l'attivazione di tre indirizzi di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicati alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza , ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica. In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.


 


Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 


 

specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/....)

Ultimo aggiornamento
Martedì 31 Ottobre 2023, ore 10:19
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