1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana.
Puoi fare la richiesta se :
- risiedi legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; (*)
- sei residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
(*) Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
Cosa fare:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-U.T.G. del luogo di residenza. Se risiedi all'estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L'istanza, compilata sull'apposito modello in stampatello e con penna nera, sul quale va apposta una marca da bollo da € 16,00 deve essere corredata oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 250,00.
Documenti da allegare alla domanda:
- n.1 originale + fotocopia dell' ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA rilasciato dal paese d'origine e completo di tutte le generalità, debitamente legalizzato o apostillato e munito di traduzione ( ugualmente legalizzata o apostillata);
- n.1 originale + fotocopia del CERTIFICATO PENALE rilasciato dal paese d'origine, debitamente legalizzato o apostillato e munito di traduzione (ugualmente legalizzata o apostillata);
I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e la traduzione deve essere resa conforme dal:
- Consolato italiano nel paese di nascita
- oppure dal Consolato del proprio paese in Italia
- oppure dal Cancelliere del Tribunale italiano presente nella provincia, con asseverazione.
La traduzione non può essere eseguita dall'istante o dal coniuge
Attenzione : nel fare le fotocopie del nascita e del penale i documenti dovranno essere mantenuti uniti ( e non spinzati ) al fine di non alterare le timbrature di raccordo apposte al momento del rilascio.
- RICEVUTA DI VERSAMENTO DI € 250,00 DA EFFETTUARSI mediante versamento sul C/C n.809020 intestato al MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA, causale: CITTADINANZA - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94
- n.1 fotocopia del PERMESSO O CARTA DI SOGGIORNO ( se su tessera fronte e retro ingranditi) con indicato il recapito telefonico
(se il permesso è scaduto fare fotocopia della ricevuta postale per il rinnovo);
- n.1 fotocopia del PASSAPORTO (solamente pagine scritte o timbrate);
- n.1 fotocopia della CARTA D'IDENTITA' ( se l'istanza viene trasmessa per posta o tramite agenzia);
- n.1 originale del CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE ( se appartenente a una di queste categorie ). Se il rifugiato non è in grado di produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, può produrre un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti la posizione giudiziaria nel suo paese.
CONTROLLARE CHE I DATI ANAGRAFICI CONCORDINO SU TUTTI I DOCUMENTI
ATTENZIONE: TUTTE LE FOTOCOPIE DEVONO ESSERE PRODOTTE IN BIANCO E NERO (NON A COLORI), E FACENDO IN MODO CHE SIANO SUFFICIENTEMENTE NITIDE DA RENDERE VISIBILI TUTTE LE TIMBRATURE E LE FIRME ( in caso contrario andranno scurite)
COMUNICARE ALL'UFFICIO CITTADINANZA OGNI VARIAZIONE DI INDIRIZZO
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Ministro dell'Interno viene notificato all'interessato dalla Prefettura - U.T.G. di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
Per approfondimenti LINK alla pagina cittadinanza del sito M.I.