SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE

Dirigente: Dott. Francesco CARDELLICCHIO

Telefono: 01836899

Indirizzo di posta elettronica: francesco.cardellicchio@interno.it

Responsabili dei procedimenti/Addetti:

 

Orario di apertura al pubblico: si riceve esclusivamente per appuntamento convenuto con lo Sportello Immigrazione nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

 

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dal cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo politico, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi e motivi familiari.

 

Può essere richiesto per i seguenti familiari:

  • Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni (tale disposizione è estesa anche alle unioni civili dello stesso sesso);
  • Figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore qualora esistente abbia dato il suo consenso;
  • Figli maggiorenni a carico affetti da invalidità totale e dunque non in grado di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.
  • Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati motivi di salute.

 

ELENCHI DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

DOCUMENTI ANAGRAFICI

  1. Pagine del passaporto del richiedente e dei familiari all'estero dove siano visibili il numero e i dati anagrafici;
  2. Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero, permesso scaduto, con allegata ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo;
  3. Codice fiscale del richiedente;
  4. Certificato stato di famiglia del richiedente rilasciato dal comune di residenza (anche in autocertificazione);
  5. Certificato di stato di famiglia relativo alle persone che abitano nell'alloggio ove dimoreranno i familiari ricongiunti rilasciato dal comune di residenza con la dicitura “uso immigrazione”.

 

DOCUMENTAZIONE PER L’ALLOGGIO

  • SE IN AFFITTO:
  1. Contratto di affitto che deve essere di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza con ricevuta di registrazione e/o rinnovo;
  2. Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare oppure copia della ricevuta di richiesta del certificato;
  3. Dichiarazione redatta dal titolare/i su modello “s2” (in allegato), attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti;
  4. Documento di identità del titolare/i dell’alloggio, debitamente firmata dal medesimo/i.
  • SE IN COMODATO:
  1. Dichiarazione di cessione di fabbricato per ospitalità redatta dal titolare/i dell’alloggio o contratto di comodato d’uso che deve essere di durata non inferiore a sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza con ricevuta di registrazione e/o rinnovo;
  2. Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare oppure copia della ricevuta di richiesta del certificato;
  3. Dichiarazione redatta dal titolare/i su modello “s2” (in allegato), attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti;
  4. Documento di identità del titolare/i dell’alloggio, debitamente firmata dal medesimo/i.
  • SE DI PROPRIETA’:
  1. Contratto di compravendita;
  2. Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare oppure copia della ricevuta di richiesta del certificato.

N.B. in caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato di idoneità alloggiativa può essere sostituito dalla dichiarazione di ospitalità del titolare/i dell’alloggio redatta su modello “s1” (in allegato), oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante/i, debitamente firmata dal medesimo/i.

 

DOCUMENTAZIONE PER IL REDDITO

Il richiedente deve avere la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite “non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentando della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere”. Nel calcolo non si tiene conto solo del reddito del richiedente, ma “del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi” che deve essere opportunamente documentato.

  • LAVORATORI DIPENDENTI 
  1. Ultima dichiarazione dei redditi; in caso di attività intrapresa da meno di un anno, devono essere allegate tutte le buste paga;
  2. Contratto di lavoro/lettera di assunzione (UNILAV);
  3. Ultime tre buste paga;
  4. Modello “s3” (in allegato) compilato dal datore di lavoro con data, timbro e firma da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta;
  5. Documento di identità del datore di lavoro, firmato dal medesimo.
  • LAVORATORI DOMESTICI
  1. Ultima dichiarazione dei redditi, in caso di attività intrapresa da meno di un anno, devono essere allegate tutte le buste paga;
  2. Comunicazione di assunzione all'INPS;
  3. Ultimi tre bollettini di versamento dei contributi INPS con attestazione dell’avvenuto pagamento;
  4. Modello “s3” (in allegato) compilato dal datore di lavoro con data e firma da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta;
  5. Documento di identità del datore di lavoro, firmato dal medesimo.
  • TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE
  1. Visura camerale non anteriore a trenta giorni;
  2. Certificato di attribuzione P.IVA;
  3. Ultima dichiarazione dei redditi con ricevuta di avvenuta presentazione telematica;
  4. Bilancino relativo al 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;
  5. Copia del documento e tesserino dell’ordine del professionista.

N.B. se l’attività è stata intrapresa da meno di un anno:  Bilancino relativo al 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto e copia del documento e tesserino dell’ordine del professionista.

Per i titolari dello status di rifugiato e per coloro che godono della protezione sussidiaria, si rimanda all’art. 29 bis del D.Lg.vo 286/98.

Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello sportello unico per l’Immigrazione, i familiari, per i quali è stato richiesto il nulla osta, potranno fare la richiesta del visto di ingresso in Italia all'autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta, presentando la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario, debitamente tradotta e legalizzata.

Ottenuto il visto di ingresso, i familiari ricongiunti, entro otto giorni dal loro ingresso in Italia, devono chiedere un appuntamento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

 

 

Test di conoscenza della lingua italiana

Il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 testo unico immigrazione) deve sostenere e superare il test di conoscenza della lingua italiana, disciplinato dal decreto del ministro dell'interno 4 giugno 2010. Per sostenere il test deve inviare alla prefettura della provincia in cui risiede una domanda attraverso la procedura informatica attiva sul sito web dedicato https://portaleservizi.dlci.interno.it/ Sempre sullo stesso sito è possibile consultare il risultato del proprio test. 

Sono esentati dal test:

  • i figli minori di 14 anni;
  • le persone con gravi deficit di apprendimento linguistico certificati da una struttura sanitaria pubblica.

Non è tenuto allo svolgimento del test di cui all’art. 3 lo straniero che:

  • a) si è in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore all'A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato dall'Università per stranieri di Siena, dall'Università per stranieri di Perugia, dall'Università degli studi Roma tre e dalla società Dante Alighieri (enti certificatori;
  • b) si è in possesso di un'attestazione che dimostri che il cittadino ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
  • c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
  • d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
  • e) straniero ha fatto ingresso in Italia in qualità di: dirigente o lavoratore altamente qualificato di società che hanno sede o filiali in Italia; professore universitario o ricercatore con incarico in Italia; traduttore/interprete; giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia.

 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 27 Maggio 2024, ore 16:08