Il Fondo di Solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di richieste estorsive la possibilità di beneficiare di una somma a titolo di elargizione.
Dirigente: dott.ssa Rosa Abussi
Responsabile procedimento/Addetto: dott.ssa Carla Minasso
Orario di apertura al pubblico: su appuntamento
Telefono: 0183.689470
Chi può fare la richiesta
- Soggetti esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.
Quando presentare la richiesta
- La domanda deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive (art. 13, comma 3, della Legge n. 44/99, come modificato dalla Legge 10/8/2023 n. 112 di conversione del D.L. 22/6/2023, n. 75)
Condizioni per la concessione dei benefici
La concessione del beneficio è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
1) L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:
- non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive
- non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.
- non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze
- abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza
2) l'elargizione è, altresì, concessa a condizione che l'istante non sia condannato per un delitto al quale consegua l'inabilità all'esercizio dell'attività economica e/o professionale.
Cosa fare:
La domanda di concessione dell’elargizione ai sensi della Legge n. 44/99 deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente indirizzo:
La presentazione dell'istanza deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Vademecum riguardante le procedure di accesso ai benefici di legge per le vittime dell’estorsione e dell’usura, consultabile al seguente link www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni/procedure-accesso-benefici-legge-vittime-dellestorsione-e-dellusura-vademecum-0