Per combattere efficacemente il fenomeno dell'estorsione è previsto un fondo di solidarietà.

Il Fondo di Solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di richieste estorsive la possibilità di beneficiare di una somma a titolo di elargizione. 

Dirigente: dott.ssa Rosa Abussi  

Responsabile procedimento/Addetto: dott.ssa Carla Minasso 

Orario di apertura al pubblico: su appuntamento 

Telefono: 0183.689470 

 

Chi può fare la richiesta 

  • Soggetti esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

   

Quando presentare la richiesta

  • La domanda deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive (art. 13, comma 3, della Legge n. 44/99, come modificato dalla Legge 10/8/2023 n. 112 di conversione del D.L. 22/6/2023, n. 75)

 

Condizioni per la concessione dei benefici 

La concessione del beneficio è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. 

1) L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:   

  • non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive 
  • non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.  
  • non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze 
  • abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza 

2)  l'elargizione è, altresì, concessa a condizione che l'istante non sia condannato per un delitto  al quale consegua l'inabilità all'esercizio dell'attività economica e/o professionale.

 

Cosa fare: 

La domanda di concessione dell’elargizione ai sensi della Legge n. 44/99 deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente indirizzo: 

La presentazione dell'istanza deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php        

 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Vademecum riguardante le procedure di accesso ai benefici di legge per le vittime dell’estorsione e dell’usura, consultabile al seguente link  www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni/procedure-accesso-benefici-legge-vittime-dellestorsione-e-dellusura-vademecum-0

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 9 Aprile 2024, ore 12:44