Natura dell'illecito
I reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista (scoperto) sono stati trasformati con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 in illeciti amministrativi e pertanto puniti con sanzioni pecuniarie e con sanzioni accessorie.
La sanzione amministrativa è stata graduata in relazione alla gravità dell'illecito: meno severa nell'ipotesi di assegni senza provvista, più severa per l'emissione di assegni senza autorizzazione.
All'interno delle due fattispecie il legislatore ha previsto alcune tipologie di sanzioni nel caso in cui fossero stati emessi assegni che superano determinati importi e nei casi di reiterazione delle violazioni.
Procedimento
Entro 90 giorni (360 giorni per i residenti all'estero) dalla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale, dell'ufficiale giudiziario o della banca, la Prefettura provvede alla notifica degli estremi della violazione, ex art.8 bis, comma 3, della legge 15 dicembre 1990 n. 386, al soggetto che ha emesso l'assegno, che ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi o documentazione.
In caso di emissione di assegni senza provvista le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la contestazione equivalente.
La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto ovvero con quietanza liberatoria del portatore con firma autentica.
La Prefettura, valutate le deduzioni presentate, determina con ordinanza l'importo della sanzione ovvero l'archiviazione del procedimento, secondo le disposizioni di cui al capo I e II della Legge 689/81.
Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, da presentarsi al Giudice di Pace competente per territorio.
N.B.: È previsto un archivio informatico presso la Banca d'Italia che conterrà tutte le informazioni sugli assegni bancari e postali e le carte di pagamento.
Pagamento rateale:
Ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81, l' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria (vedi il modulo per il pagamento rateale della sanzione).
Ricezione del pubblico/Informazioni
In attuazione alle disposizioni recanti misure per il contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19, fino a cessata emergenza, l'ufficio rispetterà i seguenti orari ricevendo il pubblico esclusivamente su appuntamento da richiedere inviando un messaggio di posta elettronica a: depassegni.prefca@pec.interno.it oppure telefonando dal martedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
La ricezione del pubblico avviene nelle giornate del martedì e del giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Riferimenti normativi
- R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
- Legge 24 novembre 1981, n. 689
- Legge 15 dicembre 1990, n. 386
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507