Vittime usura

Per combattere efficacemente il fenomeno, sono previsti due fondi: di prevenzione e di solidarietà. 

Il Fondo di prevenzione , istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall'altra. In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc...) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un appositi elenco del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui  importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.

SI ACCEDE AGLI UFFICI SOLO SU APPUNTAMENTO
per informazioni ed appuntamenti:

Ubicazione dell'Ufficio: Piazza del Plebiscito 13
Email dell'ufficio: protocollo.prefan@pec.interno.it 
Telefono: 071/22821 

Chi può fare la richiesta

la persona offesa per il tramite del Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo.

Requisiti per ottenere il mutuo senza interessi:

  • esercitare attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione; 
  • essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedimento penale; 
  • assenza di condanne per il reato d'usura o di misure di prevenzione personale; 
  • non essere indagato o imputato per il reato d'usura ovvero essere stato proposto per detta misura.

Concessione mutuo: la concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. In caso di documentata urgenza, previo parere favorevole del P.M., può essere concessa un'anticipazione non superiore al 50% dell'importo erogabile di mutuo. L'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia, ovvero dall'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato se il procedimento penale è ancora in corso. Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo e della provvisionale, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi: 

  • se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
  • se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
  • se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.

Cosa fare

la domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura, per il tramite della Prefettura-U.T.G. della Provincia ove è avvenuto il reato, nel termine di 180 giorni dalla data della denuncia dell'usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini.

La presentazione dell'istanza ai sensi della Legge n.108/96 , dal 13 giugno 2016, deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente indirizzo: https://antiracketusura-domanda.interno.gov.it

Sulla home page di tutti gli attori del sistema, dopo l'identificazione digitale di ciascuno di essi, e contestualmente al messaggio di "Benvenuto" viene mostrato un testo che specifica i "prerequisiti" all'utilizzo delle funzionalità del Portale. Il contenuto è il seguente: "Per poter effettuare TUTTE le operazioni sul Portale occorre disporre di un indirizzo PEC, di un dispositivo personale per la firma digitale o, in alternativa di stampante/scanner o altri ausili similari, da utilizzare per la produzione della Domanda da firmare digitalmente".

Deve essere corredata da un piano di investimento per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale e di un piano di restituzione dell'importo del mutuo.

Nel caso in cui l'istante non dovesse essere in grado di trasmettere l'istanza on-line e/o non intendesse valersi dell'ausilio di un'Associazione Antiracket e Antiusura, può rivolgersi direttamente alla Prefettura il LUNEDI, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, previo appuntamento (071 2282494).

La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo, è prevista la sospensione- fino a un massimo di 300 giorni - dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

Documentazione richiesta:

La  documentazione necessaria per la presentazione della domanda è indicata nella piattaforma informatica, nel corso dell'espletamento della procedura on line di presentazione dell'istanza.

Si seguano le istruzioni del Manuale utente procedura STEP.

NOTA

Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo e della provvisionale, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi: 

  • se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
  • se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
  • se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.

Per ulteriori approfondimenti visita la pagina del sito del Ministero dell'Interno

Ultimo aggiornamento
Martedì 9 Luglio 2024, ore 12:06