Cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

 

  1. Concessione per matrimonio (art. 5 L.91 del 5 febbraio 1992);
  2. Concessione per residenza (art. 9 L.91 del 5 febbrario 1992).
     

 

Area 4: Ufficio Cittadinanza   

 

 

News

I richiedenti la cittadinanza italiana possono chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni indicati dalle ore 10 alle ore 12

Lunedì 334 6909996
Mercoledì 06 46539955
Venerdì 331 6536673

Dal 18 giugno 2015 le domande verranno acquisite esclusivamente in modalità informatica, per maggiori informazioni  

 

http://www.interno.gov.it/it/notizie/richiesta-cittadinanza-italiana-dal-18-maggio-click

 

Importante

Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente online

 

N.B.: Si informa che le domande di cittadinanza potranno essere inviate online SOLO attraverso il possesso dell'identità digitale (Spid), a tale fine gli interessati dovranno richiedere le credenziali Spid. 

spid.gov.it  

 

In modelli e circolari e' presente la circolare esplicativa.

 

1) Concessione della Cittadinanza Italiana ai cittadini stranieri coniugati con Italiani

(art. 5 della legge 91 del 5 febbraio 1992)


Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana.

 

Chi può fare la richiesta

Il richiedente puo' fare la domanda se:

  • Risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio , ovvero dopo 2 anni dalla data di naturalizzazione del coniuge se avvenuta successivamente alla data del matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
     
  • Residente all'estero, dopo tre anni dalla data di matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
     
  • Si rammenta inoltre,  che nel caso di matrimonio celebrato all'estero, è necessario che il coniuge, cittadino italiano abbia provveduto alla trascrizione dell'atto presso un Comune italiano.
     

Documentazione da allegare alla domanda

  1. Estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (*);
     
  2. Certificato penale del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (*);
    1. Se il richiedente ha ottenuto la residenza in Italia prima del compimento dei 14 anni di età e ha mantenuto la residenza, il certificato penale non è necessario. Il certificato penale ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio.
       
  3. Titolo di soggiorno. Se è cartaceo o se è stato rilasciato da più di dieci anni è necessario provvedere alla richiesta di aggiornamento presso gli uffici postali che esibiscono il logo "sportello amico";
     
  4. Passaporto (solo la pagine con foto e generalità);
     
  5. Carta d'identità italiana;
     
  6. Eventuali dichiarazioni consolari, da legalizzare in Prefettura, salvo esenzioni previste da convenzioni internazionali, se nei documenti vi sono delle discordanze in ordine alle generalità;
     
  7. certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana a livello B1 del QCER:
    1. Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle  informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.

      Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, dovrà essere prodotta copia autenticata.

      Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R.  n. 179/2011 e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art. 9 del medesimo D. Lgs, i quali dovranno fornire, al momento della presentazione dell'istanza,  gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

      La documentazione di cui sopra dovrà essere allegata nella sezione dedicata (documento conoscenza lingua italiana)

  8. Questionario da compilare disponibile nel portale del Ministero ( solo per istanze di cui all'art. 9 - per residenza. Non richiesto per istanze di cui all'art. 5 - matrimonio);
     
  9. Ricevuta di versamento del contributo di 250 euro da effettuarsi preferibilmente tramite la piattaforma PagoPa. Al momento è possibile pagare il contributo su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno . DLCI, causale Cittadinanza:
    1. Il limite temporale di utilizzo del contributo è nell'anno di esercizio finanziario del versamento.
       
  10. Bollo da 16,00 euro da pagare preferibilmente tramite la piattaforma PagoPa.
    La domanda da compilare e i passaggi relativi l'inserimento degli allegati si trovano nel sito del Ministero dell'Interno cui il richiedente accede mediante spid.
    1. Prima di effettuare i pagamenti verificare di avere tutta la documentazione in ordine.

      * Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero. 

      Per i rifugiati e gli apolidi   

      In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori.

      Per i certificati penali di cui al punto 2) l'interessato, nello stesso atto di notorietà riguardante le generalità, potrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

       

Importante

  1. Prima dell'invio telematico della domanda è necessario verificare l'esatta corrispondenza delle generalità   (cognome, nome, data e luogo di nascita) tra gli atti del Paese d'origine (certificato di nascita/certificato penale/passaporto) e quelli italiani (titolo di soggiorno/carta d'identità). Qualora vi siano discordanze, è necessario produrre un'attestazione, rilasciata da una Rappresentanza Diplomatico/Consolare del Paese di appartenenza e legalizzata presso l'Ufficio Legalizzazioni di questa Prefettura, con cui si certifichi che i nominativi presenti nei vari documenti si identificano tutti con la stessa persona fisica, con l'indicazione dell'esatto cognome, nome, luogo e data di nascita:
    1. Verificare inoltre l'esatta corrispondenza delle generalità con l'identità digitale (SPID).
       
  2. In caso di cambio residenza  lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio a mezzo e-mail/p.e.c. utilizzando l'apposito modello in fondo alla pagina;
     
  3. Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi, pena l'inammissibilità dell'istanza.

 

2) Concessione della Cittadinanza Italiana ai cittadini stranieri residenti in Italia

(art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)


Chi può fare la richiesta

Il richiedente puo' fare la domanda se:

  • E' nato in Italia e vi risiede legalmente da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
     
  • E' figlio o nipote in linea retta di cittadini che siano stati italiani per nascita, e risieda legalmente in Italia da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
     
  • E' maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art. 9, c. 1, lett. B);
     
  • Ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e può presentare domanda alla competente autorità consolare (art. 9, c. 1 lett. C);
     
  • E' cittadino U.E. e risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c. 1, lett. D);
     
  • E' apolide o rifugiato e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni  (art. 9, c. 1 lett. E - combinato disposto art. 16, comma 2 );
     
  • E' cittadino straniero e risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1 lett. F).

 

N.B.: Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

 

Documentazione da allegare alla domanda

  1. Estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (*);
     
  2. Certificato penale del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (*):
    1. Se il richiedente ha ottenuto la residenza in Italia prima del compimento dei 14 anni di età e ha mantenuto la residenza, il certificato penale non è necessario. Il certificato penale ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio.
       
  3. Titolo di soggiorno. Se è cartaceo o se è stato rilasciato da più di dieci anni è necessario provvedere alla richiesta di aggiornamento presso gli uffici postali che esibiscono il logo "sportello amico";
     
  4. Passaporto (solo la pagine con foto e generalità);
     
  5. Carta d'identità Italiana;
     
  6. Eventuali dichiarazioni consolari, da legalizzare in Prefettura, salvo esenzioni previste da convenzioni internazionali, se nei documenti vi sono delle discordanze in ordine alle generalità;
     
  7. CU o mod. 730 oppure modello Persone Fisiche degli ultimi tre anni. Se il reddito fosse insufficiente serve una dichiarazione al mantenimento e consenso al trattamento dei dati, sottoscritta da un familiare convivente che concorre al reddito, unitamente alla copia del documento d'identità del familiare stesso (la dichiarazione si trova nel portale del Ministero dell'Interno quando si entra per la compilazione dell'istanza);
     
  8. Certificazione conoscenza lingua italiana livello B1 del QCER:
    1. Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle  informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.

      Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, dovrà essere prodotta copia autenticata.

      Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R.  n. 179/2011 e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art. 9 del medesimo D. Lgs, i quali dovranno fornire, al momento della presentazione dell'istanza,  gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

      La documentazione di cui sopra dovrà essere allegata nella sezione dedicata (documento conoscenza lingua italiana).
       
  9. Questionario da compilare disponibile nel portale del Ministero ( solo per istanze di cui all'art. 9 - per residenza. Non richiesto per istanze di cui all'art. 5 - matrimonio);
     
  10. Ricevuta di versamento del contributo di 250 euro da effettuarsi preferibilmente tramite la piattaforma PagoPa. Al momento è possibile pagare il contributo su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno . DLCI, causale Cittadinanza:
    1. Il limite temporale di utilizzo del contributo è nell'anno di esercizio finanziario del versamento.
       
  11. Bollo da 16,00 euro da pagare preferibilmente tramite la piattaforma PagoPa:
    1. La domanda da compilare e i passaggi relativi l'inserimento degli allegati si trovano nel sito del Ministero dell'Interno cui il richiedente accede mediante spid.
      Prima di effettuare i pagamenti verificare di avere tutta la documentazione in ordine.

      * Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.

      Per i rifugiati e gli apolidi   

      In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori.

      Per i certificati penali di cui al punto 2) l'interessato, nello stesso atto di notorietà riguardante le generalità, potrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

 

Importante

  1. Prima dell'invio telematico della domanda è necessario verificare l'esatta corrispondenza delle generalità ( cognome, nome, data e luogo di nascita ) tra gli atti del Paese d'origine (certificato di nascita/certificato penale/passaporto) e quelli italiani (titolo di soggiorno/carta d'identità). Qualora vi siano discordanze, è necessario produrre un'attestazione, rilasciata da una Rappresentanza Diplomatico/Consolare del Paese di appartenenza e legalizzata presso l'Ufficio Legalizzazioni di questa Prefettura, con cui si certifichi che i nominativi presenti nei vari documenti si identificano tutti con la stessa persona fisica, con l'indicazione dell'esatto cognome, nome, luogo e data di nascita:
    1. Verificare inoltre l'esatta corrispondenza delle generalità con l'identità digitale (SPID).
       
  2. In caso di cambio residenza   lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio a mezzo e-mail/p.e.c. utilizzando l'apposito modello in fondo alla pagina;
     
  3. Alla data del giuramento di cui all'art. 10 della Legge 91/92 deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui sopra.

 

Invio telematico della domanda

Si informa che a decorrere dal 18 maggio 2015 è operativo il nuovo servizio - messo a punto dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno - per l'invio telematico della domanda di conferimento della cittadinanza italiana

I vantaggi dell'acquisizione on line consisteranno nello snellimento della fase di inserimento nel sistema informatico 'CIVES' e nella scomparsa di modelli cartacei.  

Dal 25 maggio 2022 sarà possibile effettuare il pagamento digitale del contributo di 250€  e della marca da bollo da 16€ direttamente nel sistema CIVES al momento della presentazione telematica della domanda, con l'apposita funzionalità di pagoPA.

Fino all' 8 luglio 2022 è prevista una fase transitoria, in cui sarà possibile scansionare ed inviare la ricevuta di pagamento del contributo e l'indicazione degli estremi della marca da bollo telematica insieme al modulo telematico di domanda. 

A partire dal 9 luglio 2022, sarà possibile utilizzare ESCLUSIVAMENTE la piattaforma pagoPA , con tutti i canali di pagamento da essa gestiti e l'automatico recupero del pagamento già effettuato dal richiedente, nel caso in cui si voglia ripresentare la domanda dopo il rifiuto online dell'istanza.

 

Cosa deve fare il cittadino

Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando l'identità digitale (spid), collegandosi ai seguenti indirizzi:

https://portaleservizi.dlci.interno.it oppure https://cittadinanza.dlci.interno.it

e trasmetterà in formato elettronico i documenti evidenziati in precedenza alla voce "documentazione da allegare alla domanda"
 

N.B. I documenti vanno scansionati interamente, senza staccare i fogli uniti da timbri di unione.

N.B. Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale per l'immigrazione il richiedente dovrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura e dal Ministero dell'Interno.

 

Importante

Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamento online

Per ogni comunicazione, all'indirizzo mail privato perverrà il seguente testo:

"Salve, nella sezione privata del portale per l'immigrazione potrà trovare una comunicazione inerente alla pratica di richiesta di cittadinanza presentata."

 

Consulta Online la tua pratica

Con il codice identificativo, ricevuto a seguito dell'invio della domanda, puoi consultare lo stato di trattazione della pratica direttamente e in tempo reale sul sistema informatico del Ministero dell'Interno  

Visualizza stato della tua pratica, seguendo così  ogni fase dell'istruttoria della propria pratica fino all'emanazione del decreto finale.

 
Modalità per comunicare con il Ministero dell'Interno

Per presentare richieste di informazioni, solleciti, diffide e quant'altro è previsto dalla legge agli Uffici del Ministero dell'Interno si possono utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it

Per richieste, integrazioni ed altro relative ad una specifica pratica, da inviare a questa prefettura l'indirizzo da utilizzare è il seguente:

comunicazione.cittadinanza.prefpn@pec.interno.it

Per le comunicazioni da inviare al Ministero o a questo Ufficio è necessario iniziare l'oggetto con il numero della pratica ( esempio K10/0_______ oppure K10/1_______ oppure K10/C/0_______ )

Per non rallentare l'attività dell'Ufficio, si prega di inviare comunicazioni solo in caso di effettiva necessità.

A tal fine, può essere opportuno che il cittadino utilizzi anch'egli una propria posta certificata nei rapporti con gli Uffici della Pubblica Amministrazione.

 

Notifica del Decreto

Dal 1° febbraio 2024, le notifiche dei decreti di concessione, di rigetto e di inammissibilità vengono effettuate mediante la piattaforma notifiche collegata al sistema PagoPa.

L'interessato non verrà più convocato in ufficio ma dovrà consultare periodicamente la propria posizione accedendo alla pratica.

La piattaforma notifiche di PagoPa procederà in piena autonomia a gestire l'intero processo di notificazione, in via digitale in presenza di un indirizzo P.E.C. o in via analogica nel caso il destinatario della notifica non disponga di un domicilio digitale.

A seguito del perfezionamento della notifica (tramite consegna digitale, analogica o "per presa visione dell'atto") il richiedente la cittadinanza avrà a disposizione in piattaforma i documenti che avrà l'onere di scaricare nel termine di 120 giorni dalla data di perfezionamento della notifica per presentarli al Comune ai fini del giuramento.

Il termine massimo per prestare il giuramento è di sei mesi dalla data di notifica del decreto.

Il richiedente, presentandosi presso il Comune di residenza, dovrà obbligatoriamente esibire in formato cartaceo il decreto di concessione della cittadinanza e l'avviso di avvenuta ricezione (AAR). Oltre a ciò dovrà presentarsi con una marca da bollo da 16,00 euro e con un documento d'identità.

 

Richiesta rimborso del contributo di 250 Euro

Utilizzare il modello riportato in fondo alla pagina. E' previsto il bollo da 16,00 euro.

La domanda, in originale, deve essere corredata dall'originale del versamento, dalla fotocopia del documento d'identità e dalla fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria.

L'istanza di rimborso può essere trasmessa con raccomandata A.R. alla Prefettura di Pordenone, Piazza del Popolo n. 1 - 33170 PORDENONE. In alternativa può essere richiesto un appuntamento per la consegna via e-mail al seguente indirizzo: immigrazione.pref_pordenone@interno.it

Ultimo aggiornamento
Martedì 11 Giugno 2024, ore 16:53
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