Cambio nome e cognome

Il cittadino italiano che abbia l’esigenza di cambiare il proprio cognome, oppure il nome o cognome perché ridicolo ovvero vergognoso o perché rivela l’origine naturale o per motivi diversi, può farne richiesta al prefetto della provincia di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognome di importanza storica o comunque tale da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente, o nel luogo di sua residenza.

 

Il Prefetto:

  1. Autorizza il cambiamento del nome e/o cognome;
  2. Autorizza il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale.


 


La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il Prefetto autorizza il richiedente a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda a determinate persone, da parte del richiedente.
Chiunque ritenga di avere interesse può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di giorni trenta dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso tale termine senza che ci siano opposizioni, il richiedente deve presentare alla prefettura copia dell'avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o cognome.

 

 

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 3.11.2000, n. 396
  • D.P.R. 11.03.2012, n.54
     
Ultimo aggiornamento
Lunedì 15 Luglio 2024, ore 17:05