Rilascio licenza che abilita all'esercizio dell'attività di vigilanza

Rilascio licenza che abilita all'esercizio dell'attività di vigilanza

Enti o privati che intendano prestare opera di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari o immobiliari devono chiedere al Prefetto competente del territorio della provincia ove è fissata la sede principale del soggetto richiedente  il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 134 T.U.L.P.S. e 256 bis del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.

La licenza ha validità triennale .

Chi può fare la richiesta
I cittadini italiani o comunitari in proprio o quali legali rappresentanti di una persona giuridica*.

Requisiti richiesti
I requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza privata sono quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno n. 269/2010 e dagli allegati A, B, C, D, E F, ed F1 e dal T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18.06.1931), artt. 11 e 134 nonché dal Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., art. 257 quater.

         in particolare: 

- cittadinanza italiana ovvero di paese appartenente all'Unione Europea;
- diploma di scuola media superiore;

- non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità;
- non risulti esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'art. 51 co. 3 bis del c.p.p., ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- mancanza di provvedimenti interdittivi previsti dall'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;
- non aver rivestito alcuna carica in una società che sia fallita ovvero che sia stata sotto posta liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all'atto della domanda sottoposta ad amministrazione controllata;

- avere la capacità di obbligarsi richiesta dalla legge (art. 134 T.U.L.P.S.) ed in particolare non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art.38 del D. Lgs. 163/2006;

- possedere la capacità tecnica per i servizi che si intende esercitare (per quanto riguarda il requisito della capacità tecnica vedi modulo domanda e relativi allegati come da d.m. n. 269 dell'1/12/2010 e s.m. n.56 del 25/02/2015).

- aver ricoperto documentate funzioni direttive nell'ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze dell'ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro anni;
- ovvero aver conseguito corsi di perfezionamento in materia di  sicurezza privata organizzati da Università riconosciute dal MIUR  che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata;

- per gli istituti che intendono operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una figura tra il titolare della licenza, l'institore e il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale ISO 17024-UNI 10459:1995 "Funzioni e profilo del professionista della security aziendale " ;

- essere in possesso della certificazione di qualità ISO 10765-UNI 10891:2000 "Servizi - istituti di vigilanza privata-Requisiti" e successivi aggiornamenti.


[*-dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi, a mezzo del documento unico di regolarità contributiva, nonché l'integrale rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria, e della contrattazione territoriale di secondo livello;

- non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero che sia comunque concluso il periodo di emersione;
- non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- essere in regola con gli adempimenti tributari.]

Cosa fare
Domanda in bollo da € 16,00 indirizzata al Prefetto della provincia ove è fissata la sede dell'istituto, sottoscritta in originale dal richiedente.

La domanda potrà essere inviata tramite posta certificata previa attestazione del  pagamento della marca da bollo con strumenti di pagamento elettronico.

Documentazione da allegare  

  • Duplice copia delle tariffe dei servizi offerti;
  • Progetto del regolamento tecnico dei servizi, adeguato per mezzi e personale alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario e il controllo dell'attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza;
  • Progetto organizzativo e tecnico-operativo, che deve illustrare dettagliatamente:
    1. l'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende operare;
    2. il luogo in cui l'imprenditore intende stabilire la sede principale, le eventuali sedi secondarie e la centrale operativa dell'istituto (allegando planimetrie e documenti attestanti la disponibilità dei locali);
    3. le tecnologie che intende impiegare;
    4. la natura dei servizi che intende svolgere;
    5. il numero delle guardie particolari giurate che si ritiene di dover impiegare;
    6. la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto;
    7. i requisiti dell'impresa e del richiedente la licenza.

Il progetto deve indicare il tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso e contenere la documentazione comprovante la capacità tecnica del titolare e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto, la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.
Se si chiede di esercitare in nome e per conto di una società, allegare, altresì, copia dell'atto costitutivo o dello Statuto.


Qualora nulla osti all'accoglimento dell'istanza, l'ufficio comunica all'interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento è rilasciato previa esibizione della documentazione comprovante:

  • l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalità occorrenti;
  • il versamento della cauzione, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato F del decreto, e la costituzione delle assicurazioni secondo quanto previsto dall'allegato F1 del decreto.
  • In caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente è sottoposto al versamento di un deposito cauzionale e alla regolarizzazione, ai fini del bollo, della licenza rilasciata.
  • In caso di richiesta di licenza da parte dei titolari di istituti di vigilanza già stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea occorre presentare:
    - copia della licenza;
    - documentazione concernente la disponibilità della struttura organizzativa, dei mezzi e delle attrezzature già in possesso nello Stato di origine;
    - attestazione di regolarità di assolvimento degli obblighi e degli oneri, anche economici, assolti nello Stato di origine;
    - documentazione concernente la cauzione già prestata nello Stato di origine;
    - attestazione della capacità tecnica rilasciata dallo Stato di origine.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI GENERALI SULLA DOCUMENTAZIONE E IL PROCEDIMENTO:

  • è possibile telefonare all'ufficio oppure rivolgersi allo sportello negli orari sotto indicati oppure inviare una P.E.C. all'indirizzo sotto indicato, indicando nell'oggetto "richiesta informazioni istituti di vigilanza";
  • per le richieste di informazioni via mail verrà dato riscontro esclusivamente a quelle indirizzate alla casella P.E.C. dell'ufficio,

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  • Ufficio competente Area I Bis "Ordine e Sicurezza Pubblica"
  • Ubicazione dell'Ufficio Via Zelasco n. 3 - 24121 Bergamo
  • Orari di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
  • P.E.C.: protocollo.prefbg@pec.interno.it
  • e-mail: prefettura.bergamo@interno.it
  • Telefono : 035 276672 - 035 276674 - 035276673


Riferimenti normativi

  • artt. 8,9,10,11,13,134,134bis e ss. del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773 così come modificato con L. 6/6/2008 n. 101;
    • artt. 257 e ss. del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6/5/1940 n.635 così come modificato dal D.P.R. 4/08/2008 n. 153;
    • d.m. n 269 dell'1/12/2010 e s.m. del 25/02/2015;

d.m. 115/2014

Rinnovo della licenza

Rinnovo della licenza

Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità, dispone in rinnovo della licenza

Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità, dispone in rinnovo della licenza

Per proseguire l'attività di gestione di un Istituto,  il titolare della licenza deve presentare - almeno 90 giorni prima della scadenza- una dichiarazione di responsabilità circa l'intendimento di proseguire il servizio.
Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità,  dispone il rinnovo della licenza per il successivo triennio a conclusione  della relativa istruttoria.
Competente a rinnovare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia che ha rilasciato la licenza.

  Chi può fare la richiesta

La dichiarazione deve essere presentata dal titolare della licenza in scadenza

Cosa fare

La domanda, unitamente alla dichiarazione richiesta, deve essere presentata  o inviata via P.E.C. alla competente Prefettura-U.T.G.

Documentazione richiesta

  • Dichiarazione di prosecuzione dell'attività   in bollo da € 16.00 (vedi il modello 1 bis)
  • dichiarazione in carta semplice, con firma del titolare, autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità dalla quale risulti l'intenzione di voler proseguire l'attività per il triennio successivo;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito all'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi;
  • relazione sull'andamento dell'istituto di vigilanza dove dovrà essere specificata, tra l'altro, la consistenza numerica del personale, i servizi ai quali le G.P.G. sono adibite e la consistenza degli automezzi, per ogni filiale autorizzata;
  • "Certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata", o da altri organismi in posizione di terzietà, concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate e qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente (art. 257-ter, c. 4);
  • certificato di conformità dei servizi ex d.m. 115/2014 debitamente rinnovato.

Al titolare della licenza è fatto, comunque, obbligo di presentare annualmente la seguente documentazione:

  • documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio annuale relativo alla cauzione di cui all'art. 137 T.U.L.P.S., presentata a garanzia della presente licenza, e della copertura assicurative - responsabilità civile conto terzi e contrattuale - previste dall'allegato F1 al d.m. n. 269/2010;  
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assolvimento dell'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché degli oneri fiscali (IVA, IRPEF etc) connessi con l'esercizio dell'attività;
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  • Orari di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
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Riferimenti normativi

  • R.D. 18.06.1931,n.773, artt.133,134,136,137,138 del T.U.L.P.S.
  • R.D. 06.05.1940,n.635, artt. 257 e 259 ( Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
Cambio della sede legale e/o operativa dell'Istituto di vigilanza privata

Cambio della sede legale e/o operativa dell'Istituto di vigilanza privata

Il cambio della sede operativa dell'Istituto deve essere approvato dal Prefetto.

Il cambio della sola sede legale dell'Istituto deve essere comunicato alla Prefettura - U.T.G. per la presa d'atto della nuova sede.

   

Chi può fare la richiesta

La domanda per l'approvazione del cambio della sede operativa dell'Istituto dovrà essere firmata dal titolare della licenza ex art.134 per l'Istituto di vigilanza autorizzato.

 

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata via P.E.C. alla Prefettura che ha rilasciato la licenza.

Documentazione richiesta

1) domanda , in bollo da € 16,00 (scarica il modello 4)

2) certificato aggiornato del registro ditte della C.C.I.A.A., ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'avvenuta annotazione della variazione (scarica il modello di autocertificazione 5)

3) documentazione tecnica illustrativa della nuova sede

Se il richiedente è una società , dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva

4) copia conforme del verbale dell'Assemblea dei Soci con il quale è stato deciso il cambio della sede della società

NOTA: in caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare, ai fini del bollo, il provvedimento di accoglimento dell'istanza.

In caso di cambio della sola sede legale dell'istituto utilizzare il modello 5 bis da presentare in carta libera.

  • Ufficio competente Area I Bis "Ordine e Sicurezza Pubblica"
  • Ubicazione dell'Ufficio Via Zelasco n. 3 - 24121 Bergamo
  • Orari di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

P.E.C.: protocollo.prefbg@pec.interno.it

              (nell'Oggetto della P.E.C. indicare "Istituto Vigilanza")

  • Telefono : 035 276672 - 035 276674 - 035276673

Riferimenti normativi

  R.D. 18.06.1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

  • R.D. 06.05.1940, n. 635 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
  • D.P.R. 04.08.2008, n. 153.
Approvazione delle divise e/o dei distintivi che devono essere indossati dalle guardie giurate particolari dipendenti dall'Istituto

Approvazione delle divise e/o dei distintivi che devono essere indossati dalle guardie giurate particolari dipendenti dall'Istituto

Le divise e i distintivi che l'istituto di vigilanza (o altro datore di lavoro) intende far indossare alle proprie guardie giurate devono essere preventivamente approvati dal Prefetto.

Chi può fare la richiesta

Il titolare della licenza ex art.134 per l'Istituto di Vigilanza autorizzato ovvero della licenza ex art. 133 TULPS.

Cosa fare

La domanda per l'approvazione delle divise e dei distintivi deve essere presentata o inviata alla Prefettura che ha rilasciato la licenza per Vigilanza privata o autorizzazione all'utilizzo di GPG.

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello 8)
  2. 4 fascicoli uguali contenenti le rappresentazioni grafiche a colori di ciascuna divisa e/o di ciascun distintivo, i campioni dei tessuti con i quali i singoli elementi costitutivi delle uniformi, copricapi compresi, verranno realizzati.

NOTA : in caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare il provvedimento di accoglimento dell'istanza ed i figurini di ciascuna divisa e/o distintivo con la consegna di marche da bollo

 

  • Ufficio competente Area I Bis "Ordine e Sicurezza Pubblica"
  • Ubicazione dell'Ufficio Via Zelasco n. 3 - 24121 Bergamo
  • Orari di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
  • P.E.C.: protocollo.prefbg@pec.interno.it
  • Telefono : 035 276672 - 035 276674 - 035276673

Riferimenti normativi

R.D. 06.05.1940, n. 635, artt. 230 e 254 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).

Ampliamento dei servizi svolti dall'istituto

Ampliamento dei servizi svolti dall'istituto

Procedura per l'ampliamento dei servizi

L'istituto può presentare richiesta per variare, per documentati e giustificati motivi, i servizi espletati.

Chi può fare la richiesta

Il titolare della licenza ex art.134 per l'Istituto di vigilanza autorizzato.

Cosa fare

Il richiedente deve presentare al Prefetto una domanda con la quale chiede l'autorizzazione a svolgere ulteriori servizi oltre quelli già autorizzati nella licenza.

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello 7);
  2. nuovo progetto organizzativo e tecnico operativo;
  3. atti o documenti che dimostrino la capacità tecnica per ampliare i servizi offerti;
  4. due copie del nuovo tariffario, sottoscritte dal titolare.

  NOTA: in caso di approvazione, l'istante dovrà regolarizzare il provvedimento di accoglimento della domanda ai fini del bollo e adeguare la cauzione secondo le indicazioni dell'ufficio.

  • Ufficio competente Area I Bis "Ordine e Sicurezza Pubblica"
  • Ubicazione dell'Ufficio Via Zelasco n. 3 - 24121 Bergamo
  • Orari di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

P.E.C.: protocollo.prefbg@pec.interno.it

             (nell'Oggetto della P.E.C. indicare "Istituto Vigilanza")

  • Telefono : 035 276672 - 035 276674 - 035276673

 

Riferimenti normativi
R.D. 06.05.1940, n. 635, art. 257 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
D.P.R. 04.08.2008, n. 153.


 

Commissione d'esame per la certificazione della formazione del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria

Commissione d'esame per la certificazione della formazione del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria

Commissione come d'oggetto

Circolare 4 aprile 2018 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha emanato la Circolare del 4 aprile 2018, avente ad oggetto la "Costituzione delle Commissioni d'esame per la certificazione della formazione del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria, di cui all'art. 6 del d.m. 154/2009 e all'art. 3 del Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015" .

Il Ministero dell'Interno con la suddetta circolare ha fornito aggiornati e integrativi indirizzi operativi con riferimento alla disciplina dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano. 

Nel rimandare ad un'attenta lettura della Circolare, si informa che la Commissione d'esame per la certificazione della formazione del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria è  stata nominata con decreto del Prefetto di Bergamo n. 41458 del 29 giugno 2018 e successive modifiche.  

La Segreteria della Commissione si trova presso l'Area I Bis "Ordine e Sicurezza Pubblica"

  • Ubicazione dell'Ufficio Via Zelasco n. 3 - 24121 Bergamo
  • Orari di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

P.E.C.: protocollo.prefbg@pec.interno.it

              (nell'Oggetto della P.E.C. indicare " Commissione d'esame per la certificazione della formazione del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria ")

Ultimo aggiornamento
Martedì 9 Luglio 2024, ore 13:28