ISTANZE DI MODIFICA DEL NOME E DEL COGNOME

INFORMAZIONI GENERALI

Ai sensi del D.P.R. 396/2000, qualsiasi cittadino italiano che intenda modificare il proprio nome e/o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.

La Prefettura competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o, in alternativa, del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di nascita del richiedente.

Le istanze di cambio nome e/o cognome devono rivestire carattere eccezionale e sono accolte in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Svolta l'istruttoria di rito, in caso di valutazione favorevole dell'istanza, il richiedente è autorizzato dal Prefetto a far affiggere all'Albo Pretorio dei Comuni di nascita e di attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. Trascorsi trenta giorni consecutivi dalla data di affissione, il richiedente dovrà trasmettere alla Prefettura copia dell'avviso con la relazione di avvenuta pubblicazione a cura dell'Ufficiale comunale .

Chiunque ritenga di avere interesse può presentare un'opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.

Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad adottare il decreto definitivo di cambio del nome e/o del cognome, da presentare successivamente al Comune per gli adempimenti di conseguenza.

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Ai fini della presentazione, l'istanza deve essere corredata da una marca da bollo da € 16,00 - con esclusione dei casi in cui si richieda la modifica di nomi e/o cognomi ridicoli o vergognosi - e da altra eventuale documentazione a supporto (come indicato nei relativi moduli) .

L'istanza deve essere trasmessa a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: 

Prefettura di Milano - Ufficio Cambio Nome e Cognome - Corso Monforte 31 - 20122 Milano.
 

Per ricevere ulteriori informazioni relative ad istanze già presentate, si prega di scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: cambionome.cognome.pref_milano@interno.it

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INFORMAZIONI RELATIVE A CASI SPECIFICI

a) Aggiunta del cognome per evitarne l'estinzione

Nel caso in cui venga richiesta l'acquisizione di un cognome al fine di evitarne l'estinzione, è necessario allegare all'istanza un albero genealogico. Si precisa che l'Ufficio non considera favorevolmente le richieste di acquisire cognomi che risultino estinti da più di 30/40 anni.

b) Modifica del nome e/o del cognome in seguito all'acquisto della cittadinanza italiana

L'istanza si può presentare soltanto dopo aver prestato il giuramento ed avere richiesto ed ottenuto la trascrizione dell'atto di nascita al comune di residenza. Le donne a cui sia stato attribuito il cognome da nubile e che intendano riacquisire il cognome del marito devono presentare idoneo certificato di matrimonio; se il cognome da riacquisire è quello dell'ex-marito, occorre presentare idonea sentenza di divorzio, tradotta e legalizzata, che attesti l'autorizzazione a mantenere il cognome in questione.

c) Aggiunta del cognome del compagno o del secondo marito della madre.

L'istanza deve essere accompagnata dal consenso espresso del padre biologico (salvo il caso di documentata irreperibilità del medesimo) e dal consenso del compagno o del secondo marito della madre e di eventuali suoi figli maggiorenni. Si rammenta che la modifica del cognome non comporta nessun effetto sui rapporti giuridici tra padre e figlio.

d) Cambio cognome per minori con doppia cittadinanza

È possibile chiedere la modifica del cognome per i minori che all'estero siano stati registrati con altro cognome, presentando copia del passaporto o del libretto di famiglia. La registrazione del minore all'estero è necessaria: nel caso in cui le autorità straniere neghino la registrazione a causa del cognome italiano, è necessario produrre un diniego scritto e motivato da parte delle autorità in questione.

Area II: Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie
Incarico
Dirigente in Posizione di Staff
Nome ufficio
Cambio Nome e Cognome
Responsabile del procedimento
dott.ssa Annamaria VERSIENTI
Addetto
Carla D'ACCLESIA
Ubicazione dell'ufficio
Corso Monforte, 31 - Secondo Piano
Orari di ricevimento
Per appuntamento

Ultimo aggiornamento
Giovedì 26 Settembre 2024, ore 18:50