Indirizzo P.E.C.:
protocollo.prefmi@pec.interno.it
(nell'Oggetto della P.E.C. indicare "Porto Pistola")
Indirizzo P.E.C.:
protocollo.prefmi@pec.interno.it
(nell'Oggetto della P.E.C. indicare "Porto Pistola")
Porto di pistola per difesa personale
Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno , l'autorizzazione a circolare armato.
Chi può fare la richiesta
Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.
Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773) prescrivono le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione deve o può essere negata.
La licenza deve essere rinnovata annualmente.
La licenza viene rilasciata unitamente ad apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni, con scadenza in corrispondenza della data di nascita.
Come presentare la domanda
La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali nonché la sussistenza delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata presso la Stazione dei Carabinieri competente per territorio (in provincia di Milano) o presso il Commissariato di zona (in città di Milano).
Documentazione richiesta:
Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l' esenzione (D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 9) non dovrà essere fatto. Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato, in sostituzione della documentazione di cui al punto 5) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
Se il richiedente appartiene alle Forze di Polizia il certificato medico di cui al punto 4 (o 3 per il rinnovo) può essere sostituito da un'attestazione di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza da cui risulti che l'interessato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decr.Min. Sanità 28.04.98, nonché idoneo al servizio attivo di polizia o al servizio militare e che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell'arma in dotazione individuale.
Riferimenti normativi:
Chi può fare la richiesta
Il titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale deve rinnovare annualmente la licenza di porto d'armi.
Il libretto personale deve essere rinnovato ogni 5 anni.
Come presentare la domanda
La domanda , unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio (in provincia di Milano) o al Commissariato di zona (in città di Milano), almeno 60 giorni prima della scadenza della licenza di cui si è titolari.
Documentazione richiesta
Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione (D.M. 24/03/1994, n. 371) il versamento di cui al punto 5) non dovrà essere fatto. Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato in sostituzione della documentazione di cui al punto 2) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
Riferimenti normativi:
Il libretto è un documento che viene rilasciato unitamente alla licenza di porto di pistola ed ha validità quinquennale.
Cosa fare
Il titolare della licenza del porto d'armi per difesa personale per ottenere il rinnovo del libretto personale deve presentare la documentazione richiesta al Prefetto o alle Forze dell'Ordine competenti per territorio.
Il libretto personale può essere ritirato direttamente dall'interessato o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario.
Documentazione richiesta:
Riferimenti normativi
R.D. 6 maggio 1940, n. 635