Dirigente Dell'Area:Dott.ssa Fiorella Fonte
Email Dirigente Dell'Area: Fiorella.fonte@interno.it
Cittadinanza
Responsabile del procedimento: Fiorella Fonte
Addetto: Vincenzo Padulano Tel. 015 3590462
Ricevimento: lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30
Email dell'ufficio: immigrazione.pref_biella@interno.it
NOVITÀ DECRETO LEGGE 113/2018 COSÌ COME CONVERTITO DALLA LEGGE 132/2018
Si avvisa che a decorrere dal 5 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 14 del D.L.4 ottobre 2018, n. 113, il contributo economico al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è pari ad € 250 .
Inoltre, ai sensi della medesima normativa, il termine per la conclusione del procedimento è aumentato a quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda, anche per i procedimenti già in corso alla data del 5 ottobre 2018.
Si fa presente, infine, che a far data dal 4 dicembre 2018 occorre allegare alla domanda, pena l'immediata dichiarazione di inammissibilità della stessa, idonea documentazione atta a comprovare la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento, e specificamente a ) titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAECI, oppure b ) certificazione rilasciata da uno dei seguenti enti certificatori: Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri (v. dopo).
***
REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Ai sensi della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 s.m.i., i cittadini stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana se in possesso dei seguenti requisiti.
A) Acquisto per matrimonio con cittadino italiano
Il cittadino straniero o apolide coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:
a. risieda legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio;
b. abbia risieduto all'estero per almeno tre anni dalla data del matrimonio e risieda in Italia al momento della presentazione dell'istanza.
Se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, devono essere trascorsi 2 anni dalla data del relativo giuramento.
Tutti i sopracitati termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Ai fini del conferimento della cittadinanza, è necessario che il matrimonio sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza. Inoltre, dal momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi , pena il rigetto della domanda . Nel caso in cui intervenga, nelle more del procedimento, la riconciliazione dei coniugi, tutti i termini di cui sopra ricominceranno a decorrere dalla data della stessa.
La domanda è rigettata, oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti la sicurezza della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all'art. 6 della L. 91/1992.
B) Acquisto per residenza legale ininterrotta in Italia
Il cittadino straniero o apolide può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:
a. sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno 3 anni;
b. sia figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni;
c. sia maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione o alla naturalizzazione del genitore;
d. abbia prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia ed è possibile presentare domanda tramite la competente autorità consolare);
e. sia cittadino U.E. e risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni;
f. sia apolide o titolare di protezione internazionale e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi al riconoscimento del rispettivo status;
g. sia cittadino straniero e risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni.
Oltre a possedere uno dei requisiti di cui ai punti precedenti, è necessario che l'interessato presenti , pena l'inammissibilità della domanda ,idonea documentazione comprovante un reddito, nell'ultimo triennio, superiore ai parametri stabiliti dall'art. 3 del D.L. 382/1989 (convertito dalla L. 8/1990) . Nel caso in cui il richiedente non possegga redditi propri, o abbia prodotto un reddito inferiore a quello stabilito nella citata disposizione, dovranno essere comprovati i redditi degli altri componenti il nucleo familiare presenti nel medesimo stato di famiglia del richiedente.
Si specifica che sia la ininterrotta residenza sul territorio italiano, sia la permanente capacità reddituale (nella misura minima di cui sopra) dovranno risultare fin dal momento di presentazione dell'istanza, pena l'inammissibilità della stessa.
Nelle more del procedimento di conferimento della cittadinanza italiana, e fino alla conclusione del medesimo, non è consentito il trasferimento della residenza all'estero , pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.
***
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
ATTENZIONE: LE DOMANDE INCOMPLETE O COMUNQUE NON CORRISPONDENTI A QUANTO DI SEGUITO INDICATO SARANNO RIFIUTATEIN FASE DI PROTOCOLLAZIONE PER MANCANZA DI REQUISITI ESSENZIALI.
Il cittadino straniero può presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente on-line, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link: https://cittadinanza.dlci.interno.it
Eseguita la registrazione, occorre compilare accuratamente il modulo telematico di domanda in tutte le sue parti, ponendo estrema attenzione alla corretta scansione (leggibilità) e allegazione dei documenti necessari. Ciascun documento deve essere composto da ununico file, preferibilmente in formato PDF, e tutte le relative pagine devono essere scansionate fronte-retro.
Premessa l'indicazione, nell'apposito spazio, dopo aver indicato gli estremi della marca da bollo telematica, occorre allegare alla domanda i seguenti documenti:
• certificato di nascita rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine , debitamente legalizzato e munito di traduzione italiana, anch'essa legalizzata ;
• certificato penale rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza), debitamente legalizzato e munito di traduzione italiana, anch'essa legalizzata ;
• ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di € 250 da effettuarsi su C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
• titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAECI, oppurecertificazione rilasciata da un ente certificatore (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri), che attesti la conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento (è sufficiente l'autocertificazione in caso di enti pubblici, mentre è necessaria copia autenticata dell'atto in caso di enti paritari o privati);
• un documento di riconoscimento in corso di validità , ad esempio carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno.
Si prega di verificare che le generalità indicate all'atto della domanda (nome, cognome, data e luogo di nascita) siano PERFETTAMENTE corrispondenti a quelle indicate nell'atto di nascita e nel documento di identità, pena la dichiarazione di inammissibilità della domanda.
Le donne che abbiano acquisito all'estero il cognome del coniuge, salvo che nella certificazione di nascita non sia indicato anche il cognome da nubile, devono necessariamente allegare alla voce "documento generico" un'attestazione, rilasciata dalle competenti Autorità diplomatiche consolari in Italia, che certifichi le esatte generalità della richiedente ; tale attestazione deve essere legalizzata presso la sede della Prefettura. Inoltre, se si desidera mantenere il cognome del coniuge anche successivamente al conferimento della cittadinanza italiana, è necessario allegare alla propria domanda anche il certificato di matrimonio contratto all'estero da cui si evinca l'acquisto del cognome in questione.
Il richiedente cui sia stata riconosciuta la protezione internazionale dalla competente Commissione Territoriale, in alternativa ai certificati di nascita e penale potrà produrre quanto segue:
• atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita, in cui si dichiarino le proprie generalità (allegare tale documento alla voce " certificato di nascita " del modulo di domanda on-line);
• atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine (allegare tale documento alla voce "certificato penale" del modulo di domanda on-line);
• copia del certificato di riconoscimento della protezione internazionale (allegare tale documento alla voce "documento generico" del modulo di domanda on-line).
Quanto sopra non si applica ai titolari di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria, i quali sono tenuti a presentare la documentazione ordinaria.
I cittadini stranieri che hanno sottoscritto un accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che sono titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono esonerati dall'obbligo di presentare idonea attestazione di conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 del QCER, dovendo allegare, nell'apposito spazio dedicato, la documentazione attestante una delle due condizioni di cui sopra.
Eventuali cambi di residenza in corso di procedimento devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Biella negli orari di apertura al pubblico.
In caso di rifiuto per incompletezza o irregolarità della domanda, è necessario proporre una nuova domanda. A tal fine si specifica che:
1) la ricevuta del pagamento del contributo di € 250 già versato può essere riutilizzata;
2) il certificato penale del Paese di origine, trascorsi sei mesi dalla data di rilascio, è da considerarsi scaduto e non può essere riutilizzato.
***
COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento saranno inviate all'interessato tramite il medesimo portale web utilizzato per l'invio della domanda: il richiedente è pertanto tenuto a custodire con estrema cura le credenziali di accesso al sistema e a monitorare diligentemente l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell'istanza. Tramite il medesimo portale è anche possibile visualizzare lo stato di avanzamento della propria pratica.
Successivamente all'inoltro dell'istanza on-line, i richiedenti la cittadinanza riceveranno una comunicazione dall'ufficio cittadinanza per fissare l'appuntamento per la consegna dei documenti originali.