Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, l'autorizzazione a circolare armato.
Sono di competenza del Prefetto le sotto elencate autorizzazioni di Polizia:
- licenza di porto di pistola, per difesa personale e libretto personale (rilascio e rinnovo);
- licenza di porto di pistola per guardia giurata armata.
Rilascio
Chi può fare la richiesta
Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.
Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n.773) prescrivono le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione deve o può essere negata.
La licenza deve essere rinnovata ogni anno.
La licenza viene rilasciata su apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza o il domicilio.
Documentazione richiesta
- domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modulo 1 "rilascio licenza per difesa personale" e il modulo 1/bis "rilascio licenza per difesa personale in esenzione per FF.AA.");
- relazione descrittiva delle condizioni che legittimano e che giustificano la richiesta (ad esempio: licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, dichiarazione fiscale comprovante le attività svolte, dettagliata relazione sulle delle condizioni che legittimano e che giustificano la richiesta. Un volume d'affari particolarmente consistente, oltre ad essere adeguatamente documentato, dovrà essere accompagnato da ulteriori elementi utili a dimostrare l'esposizione a rischio);
- valido documento d'identità personale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia, il servizio militare svolto, qualora non dichiarati nell'istanza (se il servizio militare non è stato effettivamente svolto, è necessario allegare un certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, rilasciato in data non anteriore a dieci anni).
All'esito favorevole dell'istruttoria, a richiesta della Prefettura, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
- due fotografie a capo scoperto, formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo un documento di riconoscimento valido);
- certificato medico in bollo da € 16,00 di idoneità psico-fisica all'uso dell'arma corta rilasciato da uno dei seguenti organi: uffici medico-legali, distretti sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. Per il rilascio il richiedente deve presentare alle predette autorità sanitarie un certificato anamnestico del medico di famiglia, di data non anteriore a tre mesi;
- una marca da bollo da € 16,00;
- versamento di € 1,27 sul conto corrente bancario IBAN IT85S0100003245431010238300 al capo X Cap. 2383, avendo cura di scrivere nella causale di versamento " costo libretto per porto di pistola per difesa personale- Prefettura di Brindisi";
- versamento di € 115,00 effettuato sul conto corrente postale N. 8003 intestato a Agenzia delle Entrate - Tasse Concessioni Governative avendo cura di scrivere nella causale di versamento "rilascio licenza porto di pistola per difesa personale".
Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione (D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 9) non dovrà essere fatto.
Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato, in sostituzione della documentazione di cui al punto 5) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al D.M.24.03.1994, n. 371, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Se il richiedente appartiene alle Forze di Polizia il certificato medico di cui al punto b), o 1) per il rinnovo, può essere sostituito da un'attestazione di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza da cui risulti che l'interessato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M.28.04.1998, nonché idoneo al servizio attivo di polizia o al servizio militare e che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell'arma in dotazione individuale.
Rinnovo
Chi può fare la richiesta
Il titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale deve rinnovare annualmente la licenza di porto d'armi.
Il libretto personale deve essere rinnovato ogni 5 anni.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza o il domicilio, tempestivamente e, preferibilmente, 90 giorni prima della scadenza dalla licenza di cui si è titolari.
Documentazione richiesta
Domanda in bollo da € 16,00, corredata di copia di un valido documento d'identità e della documentazione idonea a dimostrare il persistere della necessità di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, dichiarazione fiscale comprovante le attività svolte, dettagliata relazione sulle delle condizioni che legittimano e che giustificano la richiesta. Un volume d'affari particolarmente consistente, oltre ad essere adeguatamente documentato, dovrà essere accompagnato da ulteriori elementi utili a dimostrare l'esposizione a rischio).
All'esito dell'istruttoria, il richiedente sarà invitato a produrre la seguente documentazione:
- certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso dell'arma corta per difesa personale (D.M.28.04.98, art.2), rilasciato da Uffici medico-legali o distretti sanitari delle unità sanitarie locali o da strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- versamento di € 115,00 sul c.c.p. 8003 Tasse e Concessioni Governative avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura-U.T.G. di BRINDISI";
- una marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla licenza rinnovata.
Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione (D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 5) non dovrà essere fatto. Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato in sostituzione della documentazione di cui al punto 2) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
-
certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al D.M.24.3.94, n. 371.
Riferimenti normativi
- R.D. 18.06.1931, n. 773, art. 11, 42, 43
- R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61 e successive modificazioni
- R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61 e ss