La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.
Ai cittadini stranieri, tuttavia, la cittadinanza può essere concessa in caso di:

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n.94) , la cittadinanza italiana.

Chi può fare la richiesta:

  • risiedi legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; (*)
  • sei residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
    (*) Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
    Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi all'estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L'istanza, compilata sull'apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da € 16,00 deve essere corredata oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di  € 200,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, DLCI-cittadinanza.

Documentazione richiesta:

Alla domanda, da produrre in duplice copia, devi allegare i seguenti documenti, anch'essi in duplice copia:

  • estratto dell'atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
  • certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
  • titolo di soggiorno;
  • atto integrale di matrimonio;
  • stato di famiglia;
  • certificato storico di residenza;
  • certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
  • eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide

Se sei rifugiato e non puoi produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale , puoi produrre un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese.
Se al momento della presentazione dell'istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta, la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all' integrazione.
Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la tua domanda.
Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.
Il decreto ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi, ovvero se risiedi all'estero dall'Autorità diplomatico-consolare.
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l'Autorità diplomatico-consolare all'estero e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.  

Casi per cui è previsto il rigetto della domanda:

  • per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
  • per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

I cittadini stranieri  residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n.94) , la  cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica,  su proposta del Ministro dell'Interno.

Puoi fare la richiesta se:

  • sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • sei figlio o nipote in linea retta di cittadini itlaiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
  • hai prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art.9, c.1, lett.c);
  • sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  • sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
  • sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

Cosa devi fare: 
 
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi all'estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L'istanza, compilata sull'apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da € 14,62, deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di  € 200,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, DLCI-cittadinanza.

Documentazione richiesta:
Alla domanda, da produrre in duplice copia, devi allegare i seguenti documenti, anch'essi in duplice copia:

  • estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità*;
  • certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza*;
  • certificato/i storico/i di residenza;
  • titolo di soggiorno;
  • certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
  • stato di famiglia;
  • modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni;
  • certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al II°grado (art.9 ,c.1, lett.a);
  • sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1, lett.b);
  • documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9, c.1, lett.c);
  • certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art.9, c.1, lett.e) e art.16, c.2).

*Se sei stato riconosciuto rifugiato e non puoi produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, puoi produrre un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione  in cui attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese.
 
Se al momento della presentazione dell'istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all' integrazione.
Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la tua domanda. Il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.
Il decreto ti verrà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi ovvero, se risiedi all'estero, dall'Autorità diplomatico-consolare.
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, devi prestare giuramento presso il Comune di residenza o presso l'Autorità diplomatico-consolare all'estero e dal giorno successivo al giuramento acquisterai la cittadinanza italiana.


Casi di rigetto dell'istanza:

La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di  precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.

Ultimo aggiornamento
Martedì 27 Febbraio 2024, ore 09:05