Porto di pistola per difesa personale

Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, l'autorizzazione a circolare armato.

Sono di competenza del Prefetto le sotto elencate autorizzazioni di Polizia:

  1. licenza di porto di pistola, per difesa personale e libretto personale (rilascio e rinnovo);
  2. licenza di porto di pistola per guardia  giurata armata.

Rilascio

Chi può fare la richiesta

Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.

Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n.773) prescrivono le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione deve o può essere negata.

La licenza deve essere rinnovata ogni anno.

La licenza viene rilasciata su apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni.

 

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali  nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza o il domicilio.

 

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modulo 1 "rilascio licenza per difesa personale" e il modulo 1/bis "rilascio licenza per difesa personale in esenzione per FF.AA.");
  2. relazione descrittiva delle condizioni che legittimano e che giustificano la richiesta (ad esempio: licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, dichiarazione fiscale comprovante le attività svolte, dettagliata relazione sulle delle condizioni che legittimano e che giustificano la richiesta. Un volume d'affari particolarmente consistente, oltre ad essere adeguatamente documentato, dovrà essere accompagnato da ulteriori elementi utili a dimostrare l'esposizione a rischio);
  3. valido documento d'identità personale;
  4. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia, il servizio militare svolto, qualora non dichiarati nell'istanza (se il servizio militare non è stato effettivamente svolto, è necessario allegare un certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, rilasciato in data non anteriore a dieci anni).

All'esito favorevole dell'istruttoria, a richiesta della Prefettura, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

  1. due fotografie a capo scoperto, formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo un documento di riconoscimento valido);
  2. certificato medico in bollo da € 16,00 di idoneità psico-fisica all'uso dell'arma corta  rilasciato da uno dei seguenti organi: uffici medico-legali, distretti sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. Per il rilascio il richiedente deve presentare alle predette autorità sanitarie un certificato anamnestico del medico di famiglia, di data non anteriore a tre mesi;
  3. una marca da bollo da € 16,00;
  4. versamento di € 1,27 sul conto corrente bancario IBAN IT85S0100003245431010238300 al capo X Cap. 2383, avendo cura di scrivere nella causale di versamento " costo libretto per porto di pistola per difesa personale- Prefettura di Brindisi";
  5. versamento di € 115,00 effettuato sul conto corrente postale  N. 8003  intestato a Agenzia delle Entrate - Tasse Concessioni Governative avendo cura di scrivere nella causale di versamento "rilascio licenza porto di pistola per difesa personale".

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione (D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 9) non dovrà essere fatto.
Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato, in sostituzione della documentazione di cui al punto 5) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

  • certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al D.M.24.03.1994, n. 371, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Se il richiedente appartiene alle Forze di Polizia il certificato medico di cui al punto b), o 1) per il rinnovo, può essere sostituito da un'attestazione di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza da cui risulti che l'interessato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M.28.04.1998, nonché idoneo al servizio attivo di polizia o al servizio militare e che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell'arma in dotazione individuale.

 

 

 

Rinnovo

Chi può fare la richiesta

Il titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale deve rinnovare annualmente la licenza di porto d'armi.

Il libretto personale deve essere rinnovato ogni 5 anni.

 

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza o il domicilio, tempestivamente e, preferibilmente, 90 giorni prima della scadenza dalla licenza di cui si è titolari.

 

Documentazione richiesta

Domanda in bollo da € 16,00, corredata di copia di un valido documento d'identità e della documentazione idonea a dimostrare il persistere della necessità di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, dichiarazione fiscale comprovante le attività svolte, dettagliata relazione sulle delle condizioni che legittimano e che giustificano la richiesta. Un volume d'affari particolarmente consistente, oltre ad essere adeguatamente documentato, dovrà essere accompagnato da ulteriori elementi utili a dimostrare l'esposizione a rischio).

All'esito dell'istruttoria, il richiedente sarà invitato a produrre la seguente documentazione:  

  • certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso dell'arma corta per difesa personale (D.M.28.04.98, art.2), rilasciato da Uffici medico-legali o distretti sanitari delle unità  sanitarie locali o da strutture sanitarie militari  e della Polizia di Stato;
  • versamento di € 115,00 sul c.c.p. 8003 Tasse e Concessioni Governative avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura-U.T.G. di BRINDISI";
  • una marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla licenza rinnovata.

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione (D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 5) non dovrà essere fatto. Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato in sostituzione della documentazione di cui al punto 2) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

  • certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al D.M.24.3.94, n. 371.

     

Riferimenti normativi

  • R.D. 18.06.1931, n. 773,  art. 11, 42, 43
  • R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61 e successive modificazioni
  • R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61 e ss
Libretto personale

Il libretto è un documento che viene rilasciato unitamente alla licenza di porto di pistola ed ha validità quinquennale.

 

Chi può fare la richiesta

La domanda di rinnovo del libretto deve essere presentata prima della scadenza dall'intestatario del libretto.

 

Cosa fare

Il titolare della licenza del porto d'armi per difesa personale per ottenere il rinnovo del libretto personale deve presentare la documentazione richiesta al Prefetto.

Il libretto personale può essere ritirato (in Prefettura) direttamente dall'interessato  o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario.

 

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00;
  2. ricevuta di versamento di € 1,27 sul  conto corrente bancario IBAN IT85S0100003245431010238300  intestato a capo X Cap. 2383 con l'esatta indicazione della  causale del versamento "costo libretto porto d'arma corta";
  3. due fotografie a capo scoperto formato tessera, di cui una autenticata.
    La fotografia può essere autenticata dall'ufficio che riceve la documentazione, se presentata personalmente dall'interessato munito di documento di riconoscimento valido;
  4. originale del libretto in scadenza unitamente alla licenza del porto di pistola.
     

Riferimenti normativi

  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635
Trasporto "vidimazione carta di riconoscimento"

La carta trasporto armi corte consente il solo trasporto delle armi, in essa indicate, dalla abitazione del titolare alla sede del tiro a segno nazionale.

La Prefettura - U.T.G. vidima annualmente il documento che viene rilasciato in due esemplari dalla Sezione del tiro a segno nazionale.

La richiesta deve essere presentata al Commissariato di P.S. o alla Stazione dei Carabinieri (quando non vi sia l'Ufficio di Polizia) o direttamente in Prefettura.   

 

Chi può fare la richiesta

Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni ostative elencate dagli articoli 11 e 43 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773).

 

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modulo 1);
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme   all'istanza attestante la residenza, lo stato di famiglia, la cittadinanza e la posizione agli effetti degli obblighi militari (vedi il modulo di autocertificazione);
  3. Carta di riconoscimento da vidimare;
  4. Certificato medico , rilasciato dalla A.S.L. di residenza ovvero dalle altre strutture sanitarie e dai medici previsti dall'art.3 del decreto del Ministero della Sanità 28/04/1998, attestante l'idoneità psicofisica al porto d'armi, in bollo.

In caso di accoglimento dell'istanza, l'interessato dovrà, altresì, provvedere a regolarizzare ai fini del bollo la licenza rilasciata.

 

Riferimenti normativi

  • R.D. 18/06/1931, n. 773 art. 11,42, 43
  • Legge 18/04/1975 n. 110 art. 31
Ultimo aggiornamento
Lunedì 8 Aprile 2024, ore 11:06