Procedura per l'iscrizione
La richiesta di iscrizione, nell'elenco suindicato, può essere presentata solo per i seguenti settori di attività: (2)
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. (3)
Il titolare dell'impresa individuale, ovvero il legale rappresentante della società deve presentare la seguente documentazione al Prefetto di Brindisi:
- Mod. A - Istanza per iscrizione o rinnovo;
- Mod. B - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Mod. C - Dichiarazione sostitutiva per familiari conviventi di maggiore età.
La dichiarazione sostitutiva per familiari conviventi deve essere resa da ciascun soggetto sottoposto a verifica.
Per l'iscrizione nel settore "guardiania nei cantieri" è necessario allegare all'istanza anche la licenza rilasciata dalla Prefettura. (4)
L'istanza può essere presentata tramite:
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posta elettronica certificata alla seguente casella:
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posta raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Prefettura di Brindisi
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica
Piazza Santa Teresa n.1
C.A.P. 72100 Brindisi
L'iscrizione avviene alla conclusione delle verifiche antimafia effettuate da parte della Prefettura.
Esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'insussistenza di condizioni ostative verrà disposta l'iscrizione dell'impresa nell'elenco. (5)
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
Il termine di definizione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
L'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta. (6)
L'iscrizione nella White List provinciale tiene luogo della COMUNICAZIONE e INFORMAZIONE antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. (7)
La stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le White List, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA). In altri termini, la stazione appaltante consulterà la BDNA immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione ordinaria di consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. (8)
Maturati tali termini la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione. (9)