Violazioni amministrative in materia di assegni
Il Prefetto è competente per i procedimenti sanzionatori relativi alle violazioni amministrative di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386, in materia di assegni bancari e postali, di seguito indicate:
1) violazione per emissione di assegno senza autorizzazione del trattario, di cui all'art. 1 della legge n. 386/1990, nella quale incorre chi emette un assegno bancario o postale quando:
a) l'autorizzazione a emettere assegni, prima esistente sulla base di una convenzione fra traente e trattario (banca o Poste), sia stata revocata;
b) la revoca dell’autorizzazione sia stata disposta dal trattario, al quale non sia stata fornita la prova del successivo pagamento di un assegno, emesso in mancanza di provvista, entro i termini e con le modalità stabilite dall’art. 8, commi 1 e 3, della legge n. 386/1990 (art. 9 L. 386/1990);
c) l’autorizzazione viene revocata a seguito di un’ordinanza ingiunzione adottata dal Prefetto (artt. 5 e 10/bis L. n. 386/1990);
2) violazione per emissione di assegno in difetto di provvista, di cui all'art. 2 della legge n. 386/1990, nella quale incorre chi emette un assegno bancario o postale, quando, pur avendo l'autorizzazione del trattario a emettere assegni, non dispone sul proprio conto corrente dei fondi necessari per il pagamento del titolo al momento della sua presentazione; la violazione è punibile se l'assegno, non pagato all'atto della presentazione al trattario, neppure viene pagato entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione (otto giorni se pagabile nello stesso comune di emissione, quindici giorni se pagabile in un comune diverso).
Sanzioni
Per l'emissione di un assegno senza autorizzazione del trattario è prevista la sanzione pecuniaria da € 1.032,00 a € 6.197,00 e, se l'importo dell'assegno supera € 10.329,00 o in caso di reiterazione delle violazioni, da € 2.065,00 a € 12.394,00.
Per l'emissione di un assegno in difetto di provvista è prevista la sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00 e, se l'importo dell'assegno supera € 10.329,00 o in caso di reiterazione delle violazioni, da € 1.032,00 a € 6.197,00.
Per entrambe le violazioni non è ammessa la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Sono anche previste le seguenti sanzioni accessorie:
1) il divieto di emettere assegni bancari e postali per una durata da due a cinque anni; tale sanzione è sempre applicata in caso di emissione di assegno senza autorizzazione, mentre in caso di emissione di assegno senza provvista è applicata soltanto quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a € 2.582,00.
2) l'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale, l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, quando l’importo dell’assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore ad € 51.645,00.
L'inosservanza dei divieti conseguenti all'applicazione delle sanzioni accessorie è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, a norma dell'art. 7 della legge n. 386/1990.
Procedimento sanzionatorio
Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo specifiche disposizioni della legge n. 386/1990.
Competente è il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno. Egli è informato della violazione dal pubblico ufficiale che ha effettuato il protesto o la contestazione equivalente, oppure, quando questi atti non sono stati compiuti, direttamente dal trattario.
Ricevuto il rapporto informativo, il Prefetto entro novanta giorni deve contestare al trasgressore la violazione, con la notificazione dei suoi estremi.
Esaminati gli scritti difensivi e i documenti eventualmente presentati dall'interessato, il Prefetto se ritiene fondato l'accertamento adotta ordinanza motivata con cui applica la sanzione pecuniaria e le eventuali sanzioni accessorie, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.
Nella determinazione delle sanzioni, tra il minimo e il massimo per esse fissati, si ha riguardo alla gravità della violazione, con particolare riferimento all'importo dell'assegno, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alla personalità e alle condizioni economiche del trasgressore medesimo.
L’importo della sanzione dovrà essere versato all’Erario, cui spettano i relativi proventi, attraverso il pagamento presso qualsiasi Prestatore di Servizi a Pagamento attestato sulla piattaforma PagoPa (es. tabaccherie, supermercati, banche, ecc.), presentando l’avvisatura allegata al provvedimento prefettizio. Il pagamento può essere effettuato anche dal portale SanaPay al link https://sanapay.interno.gov.it. Tutte le modalità indicate prevedono il pagamento di una commissione che è variabile a seconda del canale e del mezzo usato. Le commissioni sono stabilite a livello nazionale.
Il diritto a riscuotere la sanzione pecuniaria applicata - con un procedimento di riscossione forzata, in assenza del pagamento entro trenta giorni dalla notificazione della ordinanza adottata dal Prefetto - si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Il suddetto termine di prescrizione è interrotto secondo quanto disposto dagli artt. 2943 e ss. del Codice Civile.
Cosa fare
Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti difensivi e documenti. Non è ammessa, invece, l'audizione personale.
Per l'assegno emesso in difetto provvista, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni è necessario provare il tempestivo e regolare pagamento dopo la presentazione, con la documentazione seguente:
a) quietanza liberatoria, sottoscritta dal portatore, la cui firma sia stata autenticata entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (otto giorni se pagabile nello stesso comune di emissione, quindici giorni se pagabile in un comune diverso), e dalla quale risulti il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale - nella misura del dieci per cento dell'importo del titolo -, delle eventuali spese per il protesto o la contestazione equivalente;
b) un'attestazione della banca o dell'ufficio postale comprovante il versamento della somma dovuta mediante deposito vincolato al portatore.
Avverso l'ordinanza del Prefetto con cui viene applicata la sanzione è proponibile - entro il termine di trenta giorni e, per i residenti all'estero, di sessanta giorni dalla notificazione - l'opposizione al Giudice di Pace disciplinata dall'art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, salvo i casi per i quali è competente il Tribunale.
Chi sia in condizioni economiche disagiate può chiedere al Prefetto il pagamento della sanzione pecuniaria applicata in rate mensili da tre a trenta.
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