Cambio nome e cognome

Qualsiasi cittadino italiano che intende cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.

Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

Sono ammesse istanze concernenti nome e/o cognome ridicolo, vergognoso o rilevante l’originale naturale. 

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

La procedura:

Un cittadino italiano che intende cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve farne richiesta al Prefetto del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita .

In caso di cittadino italiano residente all'estero (iscritto AIRE) la domanda può essere presentata al Prefetto del luogo di ultima residenza (cioè di iscrizione AIRE) attraverso l'Ufficio Consolare.

La richiesta formulata per il minore di anni 18 deve essere sottoscritta da entrambi i genitori.

Nella domanda, che deve essere sempre adeguatamente motivata, vanno indicati anche i cambiamenti che si intende apportare o il nome o il cognome che si intende assumere.

Svolta l'istruttoria di rito, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.

Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.

La ragione dell'affissione e dell'eventuale notifica sta nella possibilità di fare opposizione alla domanda, concessa a chiunque ne abbia interesse. Tale opposizione va fatta al massimo entro trenta giorni dall'ultimo giorno di affissione e va proposta con atto notificato al Prefetto

Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome.

Avvertenze:

- il cambio del nome e/o cognome, comporta, a cura dell'interessato, il cambiamento di tutti i documenti che servono per identificare la persona;

- con il cambiamento del cognome (ad esempio con l'aggiunta del cognome del compagno/a o del secondo marito/moglie del proprio padre/madre) non si instaura alcun rapporto giuridico di filiazione tra il richiedente e la persona di cui si assume il cognome.

Per presentare la domanda:

Documentazione richiesta per maggiorenni

  • domanda in bollo da € 16,00 
  • modello A – cambiamento del nome/cognome per maggiorenni 
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati 
  • eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta 
  • fotocopia di un documento di identità 
  • dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi 

Documentazione richiesta per minorenni

  • domanda in bollo da € 16,00 
  • modello B – cambiamento nome/cognome per minori
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta da entrambi i genitori attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati
  • eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta 
  • fotocopia di un documento di identità di entrambi i genitori; 
  • dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi

  Disposizioni particolari per gli orfani delle vittime di crimini domestici

Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 13/2018 i figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.

La domanda può essere presentata personalmente dal figlio maggiorenne o dal tutore del figlio minorenne, previa autorizzazione del Giudice tutelare.

In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il Prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio on line del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il Prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.

In orario pomeridiano si riceve per appuntamento 

In caso di problematiche particolarmente complesse, a discrezione dell'Ufficio, si procederà a fissare un appuntamento.

La consegna dei decreti per l'affissione del sunto della domanda e dei decreti definitivi di cambio nome e/o cognome avverrà esclusivamente su appuntamento.

Nome ufficio
Cambio nome e /o cognome
Addetti
Dott.ssa Lucia Montagano - Assistente amministrativo
Telefoni
Dott.ssa Lucia Montagano - Assistente amministrativo
0874/406428
CENTRALINO
0874/4061
Ricevimento
Orario
Orari
  • Lunedì
    • 11:00 - 13:00
  • Martedì
    • 11:00 - 13:00
  • Mercoledì
    • 11:00 - 13:00
  • Giovedì
    • 11:00 - 13:00
  • Venerdì
    • 11:00 - 13:00
Email ufficio
Anagrafe e stato civile
elettorale.prefcb@pec.interno.it
Dott.ssa Lucia Montagano - Assistente amministrativo
lucia.montagano@interno.it
Ubicazione
2° Piano - stanza N. 31

Ultimo aggiornamento
Lunedì 20 Gennaio 2025, ore 12:23