Cittadinanza

Principi generali

In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata in termini di acquisto e perdita dalla legge 5 febbraio 1992, n.91 e successive modifiche.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano ovvero da madre italiana è italiano.

L'eventuale possesso dello status civitatis italiano, regolato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991, deve essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza che avvierà il relativo procedimento su istanza degli interessati.

I cittadini stranieri possono altresì ottenere la cittadinanza italiana se in possesso dei seguenti requisiti:

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art.5 L.91 del 5 febbraio 1992)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art.9 L.91 del 5 febbraio 1992)

1. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO CON CITTADINI ITALIANI (art.5 della L.n.91 del 5 febbraio 1992)

L'art. 5 della legge riconosce al soggetto straniero che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano, la facoltà di richiedere la cittadinanza italiana in presenza di determinati presupposti previsti dalla medesima norma e dagli articoli successivi. Tramite il Portale Servizi Cittadinanza sul sito del Ministero dell'Interno, le domande vengono prese in carico dalla Prefettura e dal Ministero dell'Interno.

  Chi può fare la domanda

Cittadini stranieri residenti legalmente in Italia per almeno  2 anni  dopo il matrimonio ( 1 anno  in caso di figli nati ovvero adottati dai coniugi).

Coniugi di cittadini naturalizzati italiani  dopo 2 anni dal giuramento  (1 anno in caso di figli nati ovvero adottati dai coniugi).

Cittadini stranieri che risiedono all'estero dopo 3 anni  di matrimonio (un anno e mezzo in caso di figli nati ovvero adottati dai coniugi). In questo caso l'istanza va inoltrata all'autorità consolare italiana del luogo di residenza.

  Unioni civili

Con l'entrata in vigore della Legge del 20 maggio 2016 n.76 "Regolamento delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", lo Stato italiano ha riconosciuto ai soggetti maggiorenni la facoltà di costituire un'unione civile attraverso la semplice dichiarazione dinanzi ad un ufficiale di stato civile ed in presenza di due testimoni, senza fare alcuna distinzione tra coppie di stesso ovvero diverso genere. 

Ne consegue che le medesime disposizioni che disciplinano la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano si applicano alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Si ricorda che nel caso di matrimonio/unione civile celebrato all'estero, è necessario provvedere alla trascrizione dell'atto nei registri di stato civile dei Comuni Italiani.

Al momento della presentazione della domanda e fino al momento dell'adozione del decreto che riconosce la cittadinanza italiana, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

2. CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA (art. 9 L.n.91 del 5 febbraio 1992)

Tramite il Portale Servizi Cittadinanza sul sito del Ministero dell'Interno, le domande vengono prese in carico dalla Prefettura e dal Ministero dell'Interno.

Chi può fare la domanda

Cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti da 10 anni.

Cittadini di Paesi dell'Unione Europea legalmente residenti da 4 anni.

Apolidi ovvero rifugiati politici (riconosciuti ufficialmente) residenti da 5 anni.

Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da 5 anni (successivi al giuramento del genitore).

Cittadini stranieri maggiorenni che sono stati adottati da cittadini italiani, residenti da 5 anni (successivi all'adozione).

Cittadini stranieri il cui padre o madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita (genitori o nonni) legalmente residenti da 3 anni.

Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

NOTE

1. I titolari dello status di protezione sussidiaria ovvero di protezione umanitaria non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato politico in materia di acquisto della cittadinanza italiana.

2. Le richieste di cittadinanza per discendente da avo italiano e manifestazione di volontà di un neo-diciottenne, sono da presentare in Comune.

3. Conoscenza della lingua italiana

L'art. 14, comma 1, lett.a-bis), del D.L. 4 ottobre 2018, n.113 (c.d. decreto sicurezza, in vigore dal 5.10.2018), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n.136 (in vigore dal 4.12.2018), ha introdotto il requisito del possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana (livello B1 del QCER), per le domande presentate ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992.

Dal 5 dicembre 2018, tutti i richiedenti devono attestare la conoscenza della lingua italiana mediante:

- Autocertificazione del possesso di titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico in Italia ovvero all'estero, riconosciuto dal MIUR ( Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ovvero dal MAE (Ministero Affari Esteri), indicando gli estremi dell'atto.

- Copia autenticata del titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione paritario in Italia ovvero all'estero riconosciuto dal MIUR ovvero dal MAE.

- Autocertificazione attestante il livello B1 di conoscenza della lingua italiana rilasciata da uno dei tre seguenti enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ciascuno dei quali adotta una propria certificazione linguistica:

1. Università per stranieri di Perugia: https://www.cvcl.it/

2. Università per stranieri di Siena : https://cils.unistrasi.it/

3. Università Roma Tre : http://www.certificazioneitaliano.uniroma3.it/

- Copia autenticata della certificazione attestante il livello B1 di conoscenza della lingua italiana, rilasciata dal seguente ente certificatore riconosciuto:

4. Società Dante Alighieri: https://plida.it/

Ai seguenti link è possibile consultare gli elenchi delle scuole italiane all'estero riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/03/scuole_statali_marzo_2018.pdf 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/08/grafici_paritarie_agosto_2018.pdf 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/03/scuole_non_paritarie_marzo_2018.pdf

Qualora il titolo di studio ovvero la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.  

Sono   esclusi  da tale onere coloro che hanno   sottoscritto l'accordo d'integrazione, di cui all'art. 4 bis del D. Lgs. n.286/98 e al D.P.R.179/2011 , nonché  i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del medesimo D. Lgs. i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

4. documenti richiesti PER EFFETTUARE LA DOMANDA DI CONCESSIONE

Estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità, rilasciato in qualsiasi data, debitamente legalizzato e munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia).

Certificato penale del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza di data non anteriore a sei mesi , debitamente legalizzato e munito di traduzione legalizzata (anche per coloro che sono nati e risiedono in Italia da prima del 14° anno di età).

Copia del documento di identità ( passaporto e carta di identità).

Copia del titolo di soggiorno (permesso ovvero carta di soggiorno, attestazione comunale per i cittadini dell'Unione Europea).

Ricevuta di versamento del contributo obbligatorio di €.250,00 previsto dalla legge n. 94/2009 da versare sul c/c n. 809020 intestato a: MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, c.12, l.94/2009".

A partire dal 25 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di €.250,00 anche tramite PagoPA direttamente dal portale, contestualmente alla presentazione della domanda.

Marca da bollo da €.16,00 da conservare fino alla successiva convocazione in Prefettura. 

Rimborso del contributo obbligatorio

Qualora la domanda venga rifiutata in ALI, il richiedente che non intenda ripresentare l'istanza entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento,   può richiedere il rimborso al Ministero dell'Interno. In questo caso, la richiesta di rimborso deve essere presentata alla Prefettura e deve contenere:

- motivazione della richiesta;

- copia di un documento di identità del richiedente;

- originale del bollettino postale di pagamento;

- coordinate bancarie (Istituto bancario - intestatario del conto corrente - IBAN) presso le quali effettuare il versamento.

Legalizzazione e traduzione dei documenti

1. I certificati esteri devono essere apostillati (se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961) ovvero legalizzati dall'Autorità diplomatica e consolare italiana presente nello Stato, che può essere individuata tramite il database del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica

2. I certificati esteri devono essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che per l'estratto di nascita non venga utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976) :

- all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche ovvero consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti;

- nello Stato di provenienza, secondo le norme locali. In questo caso anche le firme dei notai ovvero funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti;

- in Italia , dalle rappresentanze diplomatiche ovvero consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati. In questo caso le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;

- in Italia , mediante asseverazione della traduzione eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, senza ulteriori adempimenti.

Dal 16 febbraio 2019, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n.1191/2016 ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191 ), non è più necessario apostillare i documenti pubblici rilasciati dai paesi membri dell'UE (certificati di nascita, matrimonio e penale di cittadini dell'Unione Europea).

Il documento pubblico deve essere tradotto.

Non è richiesta la traduzione per:

- l'estratto di atto di nascita e l'atto di matrimonio redatti sui formulari plurilingue A e B previsti dalla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976;

- il documento pubblico corredato di un modulo standard multilingue, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE, purché l'autorità accettante ritenga che le informazioni figuranti nel modulo standard siano sufficienti al trattamento del documento pubblico.

Per conoscere se la traduzione è redatta su un modulo multilingue conforme al modello standard è necessario connettersi al sito https://e-justice.europa.eu/home.do e controllare alla voce "moduli dinamici - documenti pubblici".

  

5. DOCUMENTAZIONI SPECIFICHE

Documentazione per apolidi e rifugiati politici

I soli apolidi e rifugiati politici in alternativa ai certificati di nascita e penale potranno produrre:

- atto notorio  formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita , in cui si dichiarino le proprie generalità nonché quelle dei genitori e sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine;

- copia dell'attestato di riconoscimento dello status di rifugiato politico (da allegare alla voce "documento generico");

- copia del documento di viaggio per stranieri apolidi e rifugiati politici.

Dichiarazione di discendenza da cittadino italiano

Lo straniero può dichiarare che un proprio ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da lui sottoscritta. È predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.

Richiedenti che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge

Per i richiedenti che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge è necessario che il certificato di nascita contenga nelle annotazioni il cognome coniugale. Per i Paesi che non prevedono annotazioni marginali al certificato di nascita, è necessario allegare il certificato estero di matrimonio debitamente tradotto e legalizzato da cui risulti l'acquisizione del cognome coniugale.

NOTA

Le generalità (nome e cognome) indicate nel certificato di nascita devono essere identiche a quelle riportate in tutti i documenti rilasciati dalle Autorità estere e dalle Autorità italiane.

6. Modalità di presentazione della domanda ON-LINE

Il richiedente la cittadinanza italiana residente in Italia accede on-line tramite il proprio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ovvero CIE (Carta Identità Elettronica) al seguente indirizzo:

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Il modello telematico deve essere compilato allegando i seguenti documenti:

- documento di riconoscimento;

- atto di nascita e certificato penale formati dalle autorità del Pese di origine;

- certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del QCER (sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l'integrazione di cui all'art.4bis del T.U. di cui al Decreto Legislativo n.286 del 25 luglio 1998 ovvero che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art.9 del medesimo Testo Unico);

- ricevuta di pagamento del contributo di €.250,00 previsto;

- estremi della marca da bollo telematica.

NOTA

È previsto il possesso di un reddito personale prodotto sul territorio nazionale (oppure dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi tre anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, il cui ammontare non sia inferiore al tetto stabilito per l'esenzione della spesa sanitaria dall'art.3 D.L.382/89 convertito in L.8/1990, come confermati dall'art.2 L.549/1995:

- € 8.263,31 per richiedente senza persone a carico

- € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico

- con l'aggiunta di € 516,46 per ogni figlio a carico

  

Cambio di residenza

In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere comunicato tempestivamente all'ufficio competente a mezzo e-mail fornendo l'indirizzo completo (allegare alla mail copia del documento di identità).

Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, non è consentito il trasferimento della residenza all'estero pena la dichiarazione della inammissibilità dell'istanza.

Conferimento della cittadinanza italiana

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica (per residenza) ovvero del Prefetto (per matrimonio) viene notificato tramite Piattaforma Notifiche Digitali SEND e dalla data di notifica, l'interessato entro 6 mesi dalla stessa, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

NOTA

Nell'ambito dei processi di semplicazione e digitalizzazione dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana, la notifica dei relativi decreti (concessione, rigetto, inammissibilità) agli interessati, avviene esclusivamente attraverso la Piattaforma Notifiche Digitali SEND gestita per legge da PagoPA s.p.a.

https://notifichedigitali.pagopa.it/

Area IV: Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione
Incarico
Dirigente Dell'Area
Dirigente
Dott.ssa Elvira NUZZOLO
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
CITTADINANZA
Responsabile del procedimento
Sig.ra Diana Franca Paola Zampino
Addetto
GIORNI DEDICATI ALLE RICHIESTE TELEFONICHE DI APPUNTAMENTI: Lunedì dalle 10:00 alle 13:00 Telefono 0874.406437
Ubicazione dell'ufficio
Secondo piano - stanza n.45
Telefoni
Orari di ricevimento
Per appuntamento

Ultimo aggiornamento
Martedì 8 Ottobre 2024, ore 10:40
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REGOLAMENTO (UE) 2016/1191 11.34 MB
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