Sequestro veicoli

Il sequestro del veicolo può avvenire per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo o per gli altri motivi previsti dal codice della strada. Il ricorso può essere presentato dal conducente o dal proprietario del veicolo al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione. Il Prefetto decide entro 120 giorni dal completamento dell'istruttoria. Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

 

Cosa fare

Il dissequestro del veicolo, deve essere richiesto all'organo accertatore (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, altro organo accertatore) che ha disposto il sequestro, solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:

  • pagamento della sanzione registrata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);
  • pagamento del premio assicurativo (il premio assicurativo deve avere il contratto annuale e il periodo di copertura assicurativa deve essere minimo di sei mesi)

Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo (obbligato in solido).

La   sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell'art. 193 C.d.S. è altresì ridotta alla metà quando l'interessato entro trenta giorni   dalla contestazione della violazione,   previa   autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di   una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione, certificata a norma di legge, l'organo accertatore   restituisce   la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di fermo o sequestro amministrativo il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo ove custodirlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

La richiesta, in carta semplice, di affido in custodia, deve essere presentata all'organo accertatore che ha effettuato il sequestro o il fermo. Il trasporto e il deposito sono interamente a carico dell'interessato.

IMPORTANTE Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa la Prefettura ne dispone la confisca.

  Documentazione richiesta

All'istanza di dissequestro, da presentare in carta libera, nel caso di accertamento della mancanza di copertura assicurativa, deve essere allegata la seguente documentazione:

  • ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria, che deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale;
  • certificato assicurativo del veicolo di validità pari ad almeno 6 mesi dal giorno della richiesta.

 

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Incarico
Dirigente in Posizione di Staff
Dirigente
Dott.ssa Elvira NUZZOLO
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
SEQUESTRO VEICOLI
Responsabile del procedimento
Dott. Luca LOTTI (Funzionario amministrativo)
Addetto
Dott.ssa Bianca Melfi (Assistente amministrativo)
Ubicazione dell'ufficio
Piano I - stanza n. 4
Orari di ricevimento
  • Lunedì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:15 alle 16:45
  • Martedì dalle 11:00 alle 13:00
  • Mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:15 alle 16:45
  • Giovedì dalle 11:00 alle 13:00
  • Venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Ultimo aggiornamento
Martedì 8 Ottobre 2024, ore 16:22