Presso la Prefettura è istituita la Commissione provinciale sui locali di pubblico spettacolo.
La Commissione , come prevede l’art. 142 del Regolamento di esecuzione del TULPS di cui al R.D. 6/6/1940, n. 635:
- esprime un parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
-
verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell’agibilità).
- La Commissione Provinciale, insediata presso la Prefettura, ha competenza:
- Per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- Per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell’Interno ,di concerto con il Ministro della sanità.
Rientrano, invece nelle competenze della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ex art. 141/bis del Regolamento di esecuzione del TULPS di cui al R.D. 6/6/1940, n. 635, nella formulazione introdotta dall’art. 4 del DPR 28/5/2001, n. 311, i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti con capienza inferiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza inferiore a 5.000 spettatori.
Chi può fare la richiesta
Gestori di locali pubblici e organizzatori di manifestazioni pubbliche possono presentare domanda per la verifica di agibilità e/o il parere di fattibilità tramite il Comune competente al rilascio della licenza di agibilità e di esercizio, con la precisazione che, in caso di manifestazioni di pubblico spettacolo, la richiesta dovrà essere presentata almeno con 15 giorni di anticipo rispetto all’evento.
Cosa fare
Il parere e la verifica vengono richiesti dal Comune ove ha sede il locale o l'impianto competente a rilasciare la licenza di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) e di esercizio (art. 68 T.U.L.P.S.), ove prevista. Le relative domande devono essere indirizzate al Sindaco, che, qualora non rientranti nella competenza della Commissione comunale, ovvero qualora questa non sia stata istituita, provvederà ad inoltrarle alla competente Prefettura-U.T.G., con le seguenti indicazioni:
1. Tipo di richiesta:
a. Esame progetto per parere preventivo di fattibilità. Specificare se si tratta di:
o nuova realizzazione;
o variazione allo stato attuale;
o adeguamento alle norme vigenti;
o integrazione a precedente progetto;
o attuazione di precedenti prescrizioni.
b. Sopralluogo per verifica dell'agibilità.
2. Tipo di attività (con riferimento al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"-, S.O. n. 149 alla G.U., S.G. n. 214 del 12.9.1996 - art. 1 per i locali di pubblico spettacolo e al Decreto 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" -, S.O. n. 61 alla G.U., S.G. n. 85 dell'11.4.1996 - art. 1 per gli impianti sportivi).
3. Dati relativi al proprietario (o al responsabile legale dell'attività, se l'immobile è condotto in locazione):
° Nome e cognome;
° data e luogo di nascita;
° residenza;
° recapito telefonico.
4. Nome, cognome e recapito telefonico del progettista.
5. Eventuali riferimenti a precedenti atti della C.P.V.L.P.S. (citare n. di protocollo e data).
6. Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda.
ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI
Documentazione richiesta per il parere preliminare sui progetti:
- planimetria in scala non inferiore a 1:1000, riportante l'ubicazione dell'edificio in cui si trovano i locali da adibire a pubblico spettacolo e l'area circostante con l'indicazione della destinazione degli edifici ivi situati, della viabilità e delle aree di parcheggio;
- piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutti i piani interessati dall'attività per la quale si richiede il parere della Commissione, inclusi i piani immediatamente sovrastanti, sottostanti ed adiacenti, con l'indicazione della loro destinazione, nonché i percorsi che consentano alle persone presenti di raggiungere un luogo sicuro. I grafici, redatti facendo uso della simbologia prevista dal d.m. 30.11.1983, devono riportare le distanze di sicurezza, le vie d'esodo, e le uscite di sicurezza; dovranno evidenziare le eventuali compartimentazioni antincendio e la posizione dei mezzi fissi e mobili antincendio;
- relazione tecnica che, con riferimento alle prescrizioni contenute nel d.m. 19.8.96, n.149 o nel d.m. 18.3.96 per gli impianti sportivi, contenga esaurienti notizie in ordine:
- alla resistenza al fuoco dei solai e delle altre strutture dell'edificio o dei singoli compartimenti costituenti il manufatto, con particolare riguardo per le strutture che delimitano la gabbia delle scale e gli altri percorsi predisposti per le vie di fuga;
- alle caratteristiche delle scale esistenti, precisando se sono "a prova di fumo" oppure "di tipo protetto";
- alla resistenza al fuoco delle porte esistenti lungo le vie di fuga;
- alla reazione al fuoco dei materiali che si intendono impiegare per l'arredamento, per la pavimentazione e per il rivestimento dei locali;
- alle sezioni delle aperture di aerazione, anche mediante camini, di eventuali "filtri a prova di fumo" e alla resistenza al fuoco delle porte di tali filtri;
- alla ricettività massima prevista per i vari locali, compreso il personale di servizio;
- al "carico di incendio massimo", riferito al compartimento, inteso come peso in legna standard per metro quadro di superficie;
- alla situazione statica dell'edificio ed in particolare al carico massimo sopportabile al carico massimo sopportabile dai solai di tutti gli ambienti riceventi il pubblico, percorsi compresi, per un sovraccarico non inferiore a quanto indicato nella circolare 4.7.96, n.156 AA.GG. / STC (G.U. 16.9.96 S.O. n.151) e d.m. LL. PP. 16.1.96 - G.U. 5.2.96 S.O. n.19;
- al numero ed alla posizione degli impianti igienici distinti per sesso e al numero e alla posizione degli impianti igienici per portatori di handicap;
- all'esistenza o meno di impianti di rilevazione e/o allarme antincendio e loro caratteristiche;
- all'esistenza o meno di impianti di ventilazione e di condizionamento, alle loro caratteristiche nonché alle caratteristiche dei locali destinati a centrali di condizionamento e di trattamento dell'aria, precisando se le condotte sono o meno dotate di serrande a funzionamento automatico nell'attraversamento dei muri tagliafuoco;
- al numero, posizione, potenzialità e caratteristiche idrauliche degli impianti fissi antincendio predisposti;
- ai dati tecnici di eventuali impianti tecnologici, centrali termiche, cucine, ecc., conformemente alla vigente normativa;
- alla rispondenza del manufatto alle norme sul superamento delle barriere architettoniche D.P.R. 27.4.1978, n. 384 e legge 9.1.1989, n. 13 e D.P.R. 24.7.96 n.503;
- documentazione comprovante la disponibilità del diritto di passaggio (limitatamente al caso in cui le uscite del locale si aprano su terreni di proprietà di terzi);
- progetto dell'impianto elettrico, redatto in modo da rendere valutabili i seguenti punti:
- indicazione particolareggiata delle norme di riferimento;
- classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e lo stato del neutro;
- modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti;
- misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
- modalità di scelta dei tipi di impianto in relazione alla classe dei luoghi;
- messa a terra e conduttori di protezione;
- modalità di installazione delle condutture e dei componenti con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e al danneggiamento;
- caratteristiche delle condutture installate (sigle di designazione secondo le tabelle UNEL relative);
- ubicazione dei componenti essenziali dell'impianto elettrico su tavole in scala 1:100 (punto di consegna energia elettrica, comando di emergenza, quadro generale e quadri secondari, apparecchi di alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva, locale contenente la sorgente di energia dell'impianto di sicurezza, ecc.);
- dimensionamento dell'impianto di illuminazione di sicurezza dal quale si possa desumere, tra l'altro, che l'illuminamento minimo non sia inferiore ai valori previsti dalla normativa vigente in materia di illuminazione di sicurezza;
- descrizione corredata dai dati tecnici dell'illuminazione di sicurezza e dell'alimentazione di riserva;
- presentazione degli schemi unifilari con suddivisione dei vari circuiti e con l'identificazione della tipologia dei dispositivi di protezione e manovra impiegati;
- coordinamento dei dispositivi di protezione per garantire la continuità del servizio e limitare i disservizi per guasti;
- protezione della struttura contro i fulmini;
- caratteristiche e criteri di scelta adottati per i principali componenti elettrici:
- apparecchi di manovra;
- dispositivi di protezione;
- apparecchi di comando e segnalazione;
- apparecchi utilizzatori;
- strumentazione.
Documentazione richiesta per il parere di agibilità definitiva:
relativamente ai materiali di rivestimento, di pavimentazione ed arredo:
- dichiarazioni di conformità di tutti i materiali, rilasciate dalle ditte produttrici, dalle quali si evincano le modalità di posa in opera dei materiali impiegati in conformità ai relativi allegati certificati di prova;
- certificati di omologazione rilasciati dal Ministero dell'Interno per ciascun materiale utilizzato;
- pianta del locale con ubicazione di tutti i materiali di arredo, rivestimento e pavimentazione di cui ai certificati prodotti, a firma del tecnico abilitato;
- dichiarazioni, rilasciate dalle ditte installatrici, attestanti che i materiali di cui ai certificati di prova sono stati installati secondo le dichiarazioni e le modalità contenute nei certificati stessi. Tali dichiarazioni potranno essere rilasciate anche da un tecnico professionista di cui al D:M: 25.3.1985;
relativamente alle strutture ed ai serramenti REI e all'impianto fisso di estinzione incendi:
- dichiarazione dell'avvenuta installazione di strutture e/o serramenti REI omologate dal CSE o da altri laboratori autorizzati, specificando il numero e/o i quantitativi di ogni elemento;
- andrà inoltre allegata copia della certificazione rilasciata dal laboratorio di prova;
- verbale di collaudo dell'impianto di estinzione fisso, nel quale andranno specificati:
- tipo e numero delle bocche da incendio;
- caratteristiche idrauliche rilevate e contemporaneità di funzionamento;
- tempo di funzionamento minimo assicurato e caratteristiche della riserva idrica eventualmente necessaria;
relativamente agli impianti elettrici:
- progetto esecutivo con elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dalle norme CEI in vigore;
- verifica dell'impianto firmata da un tecnico abilitato che faccia esplicito riferimento alle singole prove previste delle norme CEI in vigore;
- dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte ai sensi della legge 46/1990 e relativi decreti applicativi. Per la stesura di detta dichiarazione va utilizzato il modello predisposto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con decreto del 20.2.1992 (pubblicato sulla G:U: n. 49 del 28.2.1992);
- relazione, firmata da un tecnico abilitato, relativa alla verifica strumentale attestante che l'illuminamento minimo non sia inferiore ai valori previsti dalla normativa vigente in materia di illuminazione di sicurezza;
relativamente alle strutture portanti:
- certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, con indicazione del sovraccarico, di tutti i solai, delle scale, dei soppalchi dove è prevista la presenza di pubblico.
Riferimenti normativi
- Art. 19 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977
- Art. 80 del T.U.L.P.S
- Artt. 141 e 142 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.
- D.P.C.M. 1/3/1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
- D.P.C.M. 12.3.1994 (Istituzione del Dipartimento dello Spettacolo)
- D.P.C.M. 8.9.1994 (Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche)
- D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.
- Decreto del Ministero dell'Interno 25.8.1989 (norme per la sicurezza, per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi
- Decreto del Ministero dell'Interno datato 22.2.1996 n. 261 regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di trattenimento
- Decreto del Ministero dell'Interno del 12.4.1996 sulle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati da combustibili gassosi
- Decreto legge 30.9.1994 n. 562
- Decreto Ministero dell'Interno 18/3/1996 n. 61 "Norme per la costruzione e la sicurezza degli impianti sportivi", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con decreto del Ministro dell'Interno del 06 Giugno 2005
- Decreto Ministero dell'Interno del 19/8/1996 n. 149 sull'approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
- Legge 9.1.1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
- D.P.R. 24.7.1996 n. 503
- D. Lgs. 222/2016
- d.m. 17.1.2018 e circolare esplicativa n. 7 del 21.1.2019
- Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo di Gabinetto del 18 luglio 2018
- ELVIRA NUZZOLO: Dirigente Dell'Area
- Lunedì
- 11:00 - 13:00
- Martedì
- 11:00 - 13:00
- Mercoledì
- 11:00 - 13:00
- Giovedì
- 11:00 - 13:00
- Venerdì
- 11:00 - 13:00