Rifugiati politici

Riconoscimento dello status di "rifugiato"

Il riconoscimento può essere richiesto solo da coloro che, nel Paese di provenienza, hanno subito persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche ovvero hanno fondato e ragionevole timore di subire tali persecuzioni nel caso in cui vi facciano ritorno.

Istanza per contributo prima assistenza

Coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di "rifugiato politico" con decisione della "Commissione Nazionale o Territoriale per il diritto di asilo" possono ottenere le seguenti tipologie di contributo di prima assistenza: sostentamento proprio e dei propri familiari, salute e cure mediche; sostegno allo studio; integrazione all'attività lavorativa.

Il titolo di contributo cessa il giorno in cui viene comunicata al richiedente la deliberazione sulla sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico.


Dirigente: Viceprefetto Francesco DEL POZZONE

Email: francesco.delpozzone@interno.it 

Responsabile del procedimento/Addetto:  Mariantonietta SALMERI

Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 09.00-11.30 

Telefono:   0773.658615

Indirizzo di posta elettronica P.E.C.:    immigrazione.preflt@pec.interno.it

Ubicazione dell'Ufficio:  Piano Terra lato Largo Rossini stanza n. 3


 

Chi può fare la richiesta

I soli richiedenti il riconoscimento lo status di rifugiato che hanno diritto all'accoglienza e per i quali non è stato individuato un posto in accoglienza nei centri del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo ovvero nei centri governativi.

La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata dalla Prefettura-UTG.

Cosa fare

Domanda di contributo in carta semplice, con allegata copia del permesso di soggiorno, deve essere presentata all'ufficio stranieri della Questura in cui è stata presentata la domanda di asilo (o in quella territorialmente competente). La Questura la trasmette alla Prefettura-UTG.


Normativa di riferimento

  • decreto legge 28 novembre 2005, n. 140
  • decreto Ministero Interno n. 237 del 24.07.1990;
  • decreto Ministero Interno n. 284 del 24.06.1998;
  • decreto legge n. 416 del 30.12.89, convertito con modificazioni dalla legge n.39 del 28.2.1990;
  • legge 30 luglio 2002, n. 189 (art. 31-32) recante modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
  • D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Ultimo aggiornamento
Martedì 20 Agosto 2024, ore 13:18