Armi
Art. 28 T.U.L.P.S.

Licenza raccolta fabbricazione detenzione vendita armi ed equipaggiamenti militari

La licenza per la raccolta, fabbricazione, detenzione e vendita di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere, viene richiesta al Prefetto ed ha validità biennale.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione ed esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione , l'importazione, l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all' armamento dei corpi armati o di polizia. E', altresì, necessaria per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di P.S. e di polizia giudiziaria.

Documentazione richiesta:

  • Istanza diretta alla Prefettura, su carta intestata e in bollo da € 16,00, contenente:
  • cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza del richiedente;
  • la composizione del nucleo familiare,
  • l'assenza di carichi pendenti e condanne penali,
  • la piena capacità di assumere obbligazioni

Qualora si tratti di una società, la richiesta deve essere prodotta dal Legale rappresentante corredata da fotocopia dell'atto costitutivo e visura camerale ove risultino recepiti i poteri conferiti all'intestatario della licenza.

Denominazione dell'Azienda con esatta ubicazione dello stabilimento e/o dei locali di esercizio dell'attività. In caso di primo rilascio, all'istanza, deve essere allegata una planimetria dei locali;

Descrizione degli articoli e indicazione precisa dei quantitativi annuali di ogni singolo prodotto che si intende produrre/detenere/vendere/riparare con la relativa classificazione individuata nella vigente normativa;

Indicazione di un referente per le eventuali comunicazioni con un recapito email (possibilmente anche P.E.C.) e un numero telefonico.

Per la richiesta di rilascio di licenza per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere, o di parti di esse o di munizioni, il richiedente deve allegare fotocopia del titolo attestante il possesso della specifica capacità tecnica ai sensi dell'art.8 della legge n. 110 del 18/04/1975.

L'istante deve, altresì, produrre la dichiarazione sostitutiva attestante:

  • L'iscrizione di iscrizione al registro delle imprese
  • Che l'impresa non è stata cancellata
  • L'assoggettamento o meno a procedura di liquidazione, fallimentari o di concordato preventivo eventualmente in corso:
  • L'avvenuto rilascio del Certificato di prevenzione incendi con l'indicazione del Comando del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che l'ha rilasciato, della data di concessione e della relativa signatura di protocollo.

Al momento del rilascio della licenza dovrà essere prodotta una marca da bollo da 16 € da apporre sulla predetta licenza.

Normativa di riferimento  :

  • R.D.   18.06.1931, n. 773;
  • R.D.   06.05.1940, n. 635;
  • Legge 18.04.1975, n. 110;
  • Legge 09.07.1990, n. 185;
  • Circolare Ministeriale n. 10.245/12982(40)6 del 2 febbraio 1983;
  • Circolare Ministeriale n. 559/C. 14000-12982(40)6 del 30 agosto 1997;
  • Circolare Ministeriale n. 559/C. 21719.10179.51(30) del 16 dicembre 1998;
  • Circolare Ministeriale n. 559/C. 23205.10179.51(30) del 2 dicembre 1999;
  • Decreto Legislativo n. 105 del 22 giugno 2012.

Dirigente:  Viceprefetto Aggiunto: dr.ssa Daniela ABBONDANDOLO

Responsabile del procedimento:  Raimondo TIERO

Orario di apertura al pubblico:   Lunedì, Mercoledì, Venerdì 09.00-11.30 Giovedì 15.00-17.00
Telefono:   0773.658641
Indirizzo di posta elettronica:   raimondo.tiero@interno.it

Libretto personale

Il libretto è un documento che viene rilasciato unitamente alla licenza di porto di pistola ed ha validità quinquennale

 

Dirigente:  Viceprefetto Aggiunto: dr.ssa Daniela ABBONDANDOLO

Responsabile del procedimento:  Raimondo TIERO

Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 09.00-11.30 Giovedì 15.00-17.00
Telefono:  0773.658641
Indirizzo di posta elettronica: raimondo.tiero@interno.it


Chi può fare la richiesta

La domanda di rinnovo del libretto deve essere presentata prima della scadenza dall'intestatario del libretto.

Cosa fare

Il titolare della licenza del porto d'armi per difesa personale per ottenere il rinnovo del libretto personale deve presentare la documentazione richiesta al Prefetto.

Il libretto personale può essere ritirato (in Prefettura) direttamente dall'interessato  o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario.

Documentazione richiesta:

  1. domanda in bollo da € 16,00    
  2. ricevuta di versamento di € 1,27  sul  conto corrente postale. 217042  intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Latina, con l'esatta indicazione della  causale del versamento
  3. due fotografie formato tessera, di cui una autenticata.
    La fotografia può essere autenticata dall'ufficio che riceve la documentazione, se presentata personalmente dall'interessato munito di documento di riconoscimento valido.
  4. originale del libretto in scadenza

 

Riferimenti normativi

R.D. 6 maggio 1940, n. 635

Trasporto "vidimazione carta di riconoscimento"

La carta trasporto armi corte consente il solo trasporto delle armi, in essa indicate, dalla abitazione del titolare alla sede del tiro a segno nazionale.

La Prefettura - U.T.G. vidima annualmente il documento che viene rilasciato in due esemplari dalla Sezione del tiro a segno nazionale.

La richiesta deve essere presentata al Commissariato di P.S. o alla Stazione dei Carabinieri (quando non vi sia l'Ufficio di Polizia) o direttamente in Prefettura.   


Dirigente: Viceprefetto Aggiunto: dr.ssa Daniela ABBONDANDOLO

Responsabile del procedimento: Raimondo TIERO

Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 09.00-11.30 Giovedì 15.00-17.00
Telefono:  0773.658641
Indirizzo di posta elettronica: raimondo.tiero@interno.it



Chi può fare la richiesta

Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni ostative elencate dagli articoli 11 e 43 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773).

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello 1)
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme   all'istanza attestante la residenza, lo stato di famiglia, la cittadinanza e la posizione agli effetti degli obblighi militari (vedi il modello di autocertificazione)
  3. Carta di riconoscimento da vidimare
  4. Certificato medico , rilasciato dalla A.S.L. di residenza ovvero dalle altre strutture sanitarie e dai medici previsti dall'art.3 del decreto del Ministero della Sanità 28/04/1998, attestante l'idoneità psicofisica al porto d'armi, in bollo.

In caso di accoglimento dell'istanza, l'interessato dovrà, altresì, provvedere a regolarizzare ai fini del bollo la licenza rilasciata.


 

Riferimenti normativi:

  • R.D. 18/06/1931, n. 773 art. 11,42, 43;
  • Legge 18/04/1975 n. 110 art. 31.


 

Porto di pistola per difesa personale

Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno , l'autorizzazione a circolare armato.

Sono di competenza del Prefetto le sotto elencate autorizzazioni di Polizia:

  1. licenza di porto di pistola, per difesa personale e libretto personale ( rilascio e rinnovo )
  2. licenza di porto di pistola per guardia  giurata armata   

Dirigente:   Viceprefetto Aggiunto: dr.ssa Daniela ABBONDANDOLO

Responsabile del procedimento: Raimondo TIERO

Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 09.00-11.30 Giovedì 15.00-17.00
Telefono: 0773.658641
Indirizzo di posta elettronica: raimondo.tiero@interno.it


 

PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE: RILASCIO

 

Chi può fare la richiesta

Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.

Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n.773) prescrivono le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione deve o può essere negata.

La licenza deve essere rinnovata ogni anno

La licenza viene rilasciata su apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni 


Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali  nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza.


Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00        (vedi il modello 1 rilascio licenza per difesa personale)
           (vedi il modello 1/bis rilascio licenza per difesa personale in esenzione per FF.AA. )
  2. due fotografie , formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo un documento di riconoscimento valido)
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza e  precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale  e carichi pendenti o assenza degli stessi ovvero i relativi certificati
            (vedi il modello di autocertificazione 1)
  4. certificato medico della A.S.L. competente o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi
  5. copia del foglio di congedo illimitato  rilasciato dall'Autorità Militare attestante il servizio militare svolto ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato
            (vedi il modello di autocertificazione 2)
    (se il servizio militare non è stato svolto  allegare un certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, attestante che il richiedente è iscritto e frequenta le esercitazioni di tiro)
            (vedi il modello di autocertificazione 3)
  6. Documentazione per dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori ecc.)
    In caso di parere favorevole al rilascio della licenza , il richiedente  dovrà produrre la seguente documentazione aggiuntiva:
  7. una marca da bollo da € 16,00
  8. versamento di € 1,27 sul c.c.p. 217042 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - capo IX, capitolo 3484, avendo cura di scrivere nella causale di versamento " costo libretto per porto di pistola per difesa personale_ Prefettura-U.T.G. di......."
  9. versamento di € 115,00 sul c.c.p. 8003 Tasse e Concessioni Governative- Ufficio Registro di Roma avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura -U.T.G. di......."

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l' esenzione ( D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 9) non dovrà essere fatto.
Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato, in sostituzione della documentazione di cui al punto 5) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

  • certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.3.94, n. 371, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione .
    (vedi il modello di autocertificazione 4)

Riferimenti normativi:

  • R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 11, 42, 43
  • R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61



LICENZA PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE: RINNOVO

Chi può fare la richiesta

Il titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale deve rinnovare annualmente la licenza di porto d'armi.

Il libretto personale deve essere rinnovato ogni 5 anni


Cosa fare

La domanda , unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza tempestivamente e, preferibilmente, 60 giorni prima della scadenza dalla licenza di cui si è titolari .



Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00    (vedi il modello 2 rinnovo licenza per difesa personale)
       (vedi il modello 2/bis rinnovo licenza per difesa personale in esenzione per FF.AA. )
  2. documentazione per dimostrare il persistere della necessità di portare l'arma corta per difesa personale (ad esempio: dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico, licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori ecc.)
  3. certificato medico della A.S.L. competente o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi
  4. dichiarazione sostitutiva di certificazione , sottoscritta dall'interessato, con la quale attesta che ha l'abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, ed è regolarmente iscritto e frequenta le esercitazioni di tiro
       (vedi il modello di autocertificazione 3)
  5. tagliando della  licenza in scadenza e libretto personale di riconoscimento
  6. versamento di € 115,00 sul c.c.p. 8003 Tasse e Concessioni Governative- Ufficio Registro di Roma avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura-U.T.G. di..............."
  7. una marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla licenza rinnovata


Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l' esenzione ( D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 6) non dovrà essere fatto;
Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato in sostituzione della documentazione di cui al punto 4) dovrà essere prodotta la seguente documentazione :

  • certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.3.94, n. 371, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione
    (vedi il modello di autocertificazione 4) 

Per il rinnovo del libretto personale , dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva:

  1. domanda in bollo da € 16,00    (vedi il modello 3)
  2. versamento di € 1,07 sul c.c.p. ................ Intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - capo IX, capitolo 3484, avendo cura di scrivere nella causale di         versamento " rinnovo libretto per porto di pistola per difesa personale Prefettura-U.T.G. di......."
  3. due fotografie , formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo un documento di riconoscimento valido)
  4. certificato di  idoneità tecnica al maneggio delle armi presso il Tiro a Segno Nazionale ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione
  5. originale del libretto personale in scadenza

 


Riferimenti normativi:

  • R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 11, 42, 43;
  • R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61 e ss
Ultimo aggiornamento
Giovedì 8 Agosto 2024, ore 09:10