Cittadinanza

A  V  V  I  S  O 
NUOVI ORARI APERTURA AL PUBBLICO

Si comunica che a decorrere dal 28.12.2020 gli appuntamenti per la legalizzazione e per la cittadinanza possono essere presi esclusivamente inviando una mail all'indirizzo: cittadinanzalegalizzazioni.pref_latina@interno.it

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Si informa l'utenza che, con legge n. 132/2018 (pubblicata sulla G.U. - serie generale - n. 281 del 03 dicembre 2018), è stato convertito in Legge il c.d. D.L. sicurezza (D.L. n. 113/2018).

La legge citata, oltre a confermare le innovazioni in materia di cittadinanza italiana introdotte con il D.L. n. 113/2018, ha introdotto anche il requisito del possesso (sia in caso di istanza per residenza che per matrimonio) di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue (QCER)

Pertanto, a decorrere dal 5 dicembre 2018 i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare, a pena di inammissibilità della domanda , il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Sono esclusi i richiedenti che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

A decorrere dal  5 ottobre 2018  - ai sensi dell'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", pubblicato nella G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018 - il contributo, al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è di importo pari a  250 euro .

 link : bollettino

Sempre a decorrere dal  5 ottobre 2018 , ai sensi della medesima normativa, il termine di definizione dei procedimenti in corso di cui agli articoli 5 e 9 è di  quarantotto mesi  dalla data di presentazione della domanda.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

 

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

 

Dirigente: Viceprefetto Dott.  Francesco DEL POZZONE

Email Dirigente dell'Area: francesco.delpozzone@interno.it

Funzionario: Annunziata DIOMEDE

Telefono: 0773.658608 

Addetto: Antonietta DE MARCO

Telefono/Fax: 0773.658548

Indirizzo di posta elettronica P.E.C.: cittadinanza.preflt@pec.interno.it
 

Orario di apertura al pubblico: Si comunica che a decorrere dal 28.12.2020 gli appuntamenti per la legalizzazione e per la cittadinanza possono essere presi esclusivamente inviando una mail all'indirizzo: cittadinanzalegalizzazioni.pref_latina@interno.it

Ubicazione dell'Ufficio: Piano Terra lato Largo Rossini stanza n. 5


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1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Chi può fare la richiesta :

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero, dopo due anni dalla data di trascrizione  del matrimonio in un Comune Italiano, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale, periodo ridotto ad un (1) anno in presenza di figli della coppia.

Se residente all'estero,  dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale, periodo ridotto della metà in presenza di figli della coppia.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata ON-LINE

L'invio sarà possibile accedendo alla url  https://cittadinanza.dlci.interno.it dove l'interessato raggiungerà il portale di registrazione ed otterrà le credenziali di accesso

Documenti da presentare:

  • Certificato di nascita del paese d'origine legalizzato e poi tradotto dall'Ambasciata Italiana presente sul territorio di emissione,
  • Certificato penale del paese d'origine legalizzato e poi tradotto dall'Ambasciata Italiana presente sul territorio di emissione. ATTENZIONE il certificato penale, salvo diversa indicazione riportata sullo stesso, ha una validità di sei (6) mesi dalla data di rilascio dello stesso.
  • Permesso/Carta di soggiorno
  • Attestazione di soggiorno per i cittadini Comunitari
  • Documento d'identità
  • Marca da bollo 16,00 €
  • Ricevuta del versamento di 250,00 €

I predetti documenti dovranno essere scannerizzati in ogni loro pagina fronte retro all'atto della presentazione dell'istanza on-line.


 NOTA BENE

  • I rifugiati politici , in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Prefetto viene notificato all'interessato. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Per approfondimenti LINK alla pagina cittadinanza del sito M.I.


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2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)


Chi può fare la richiesta :

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

Cosa fare :

La domanda di cittadinanza va presentata ON-LINE

L'invio sarà possibile accedendo alla url  https://cittadinanza.dlci.interno.it dove l'interessato raggiungerà il portale di registrazione ed otterrà le credenziali di accesso

Documenti da presentare:

  • Certificato di nascita del paese d'origine legalizzato e poi tradotto dall'Ambasciata Italiana presente sul territorio di emissione,
  • Certificato penale del paese d'origine legalizzato e poi tradotto dall'Ambasciata Italiana presente sul territorio di emissione. ATTENZIONE il certificato penale, salvo diversa indicazione riportata sullo stesso, ha una validità di sei (6) mesi dalla data di rilascio dello stesso.
  • Permesso/Carta di soggiorno
  • Attestazione di soggiorno per i cittadini Comunitari
  • Documento d'identità
  • Marca da bollo 16,00 €
  • Ricevuta del versamento di 250,00 €

I predetti documenti dovranno essere scannerizzati in ogni loro pagina fronte retro all'atto della presentazione dell'istanza on-line.


NOTA BENE

  • I rifugiati politici , in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
  • Lo straniero può dichiarare che un proprio ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da lui sottoscritta. E' predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato dalla Prefettura - U.T.G. all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Riferimenti normativi:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Ultimo aggiornamento
Martedì 20 Agosto 2024, ore 13:13
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